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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2114
DDL0136-0010
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...TESTO unificato della Commissione Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Disciplina elettorale).
     1.  I contratti nazionali o gli accordi interconfederali,
  stipulati dai sindacati di cui all'articolo 8, stabiliscono la
  disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze
  sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti
  principi:
         a)  riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo
  a tutti i lavoratori;
         b)  espressione da parte dei lavoratori di un voto
  personale, eguale, libero e segreto;
         c)  adozione di un sistema elettorale proporzionale
  puro a liste concorrenti;
         d)  periodicità triennale delle elezioni;
         e)  svolgimento delle elezioni entro un periodo
  dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a
  tre mesi per ciascun comparto contrattuale;
         f)  svolgimento delle operazioni di voto entro il
  termine strettamente necessario alla partecipazione della
  totalità degli aventi diritto al voto;
         g)  invalidità della consultazione nel caso abbiano
  partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in
  tal caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica
  fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da
  tenersi entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione
  è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che
  abbiano partecipato al voto;
 
                              Pag. 19
 
         h)  partecipazione alle operazioni di voto e di
  scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per
  ciascuna lista;
         i)  equa rappresentanza tra gli eletti di
  lavoratrici e lavoratori;
         l)  decadenza delle rappresentanze sindacali
  unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi
  dalla scadenza del mandato;
         m)  modalità di svolgimento e forme di pubblicità
  delle elezioni interaziendali, per le unità che occupano fino
  a quindici dipendenti.
     2.  Della indizione delle elezioni di cui al presente
  articolo è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il
  quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature
  idonei allo svolgimento delle stesse.
     3.  I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad
  avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge
  20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per
  rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro
  all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alla
  proclamazione dei risultati.
     4.  La commissione elettorale, che garantisce il regolare
  andamento delle varie fasi e proclama i risultati delle
  elezioni, è composta da un rappresentante effettivo per
  ciascuna delle liste presentate.  Per ciascuna lista presentata
  è nominato, contestualmente, un rappresentante supplente.
     5.  Il giudice del lavoro è competente sulle controversie
  concernenti le elezioni di cui al presente articolo.  La
  domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non
  quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati
  paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 o
  siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di
  presentazione dell'istanza ai comitati stessi.  L'istanza ai
  comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla
  data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce.  I
  comitati paritetici si pronunciano sull'istanza adottando
  deliberazioni motivate.  Ove ritengano infondata l'istanza, la
  rigettano.  Ove la ritengano fondata, la accolgono,
 
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  eventualmente procedendo alla rettifica del risultato
  elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali.
     6.  I comitati paritetici provinciali di cui al comma 7
  dell'articolo 8 comunicano, entro trenta giorni, i risultati
  elettorali al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
  (CNEL), che provvede alla loro pubblicazione in un apposito
  bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno.
     7.  Decorso il termine di diciotto mesi dalla sua
  costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi
  diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta
  a promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di
  suo rinnovo anticipato.  Ove partecipi al voto la maggioranza
  degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla
  maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice
  immediate, nuove elezioni.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=010 PAGFIN=0020 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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