| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Composizione della rappresentanza sindacale
unitaria).
1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria di cui
all'articolo 1 è composta:
a) nelle unità produttive o amministrative fino a
quindici addetti, da un massimo di due componenti;
b) nelle unità produttive o amministrative da
sedici a cinquanta addetti, da un massimo di tre
componenti;
c) nelle unità produttive o amministrative da
cinquantuno a duecento addetti, da un massimo di cinque
componenti;
d) nelle unità produttive o amministrative da
duecentouno a tremila addetti, dal numero di componenti di cui
alla lettera c), cui si aggiunge un componente ogni
cento addetti o frazione di cento;
e) nelle unità produttive o amministrative con più
di tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla
lettera
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d), cui si aggiunge un componente ogni duecento addetti o
frazione di duecento.
2. Nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i
lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono
eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di
liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti
alla categoria, ai quali spettano i diritti e le prerogative
di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni. E' esclusa, per essi, l'applicazione
della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo
periodo. Qualora il numero dei quadri occupati nell'unità
produttiva o amministrativa raggiunga o superi il 2 per cento
del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza
sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio
ambito almeno un rappresentante della categoria.
3. Per l'elezione dei rappresentanti della categoria di
cui al comma 2 si procede all'istituzione di apposito
collegio, rispetto al quale esercitano l'elettorato attivo e
passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.
4. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze
autonome, mediante la presentazione di liste sottoscritte da
almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A
tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui
al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. E' esclusa, per essi, l'applicazione della
disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo
periodo.
5. Ai fini del calcolo degli addetti, si tiene conto dei
lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di
formazione e lavoro e di apprendistato e con contratti a tempo
determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore
agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata
inferiore, individuate dalla contrattazione collettiva anche
aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in
modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei
lavoratori collocati in cassa integrazione.
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6. Le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere
forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei
lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che
si costituiscano all'interno della medesima unità produttiva o
amministrativa.
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