| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei
loro componenti).
1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i
diritti alla contrattazione, con l'assistenza delle
associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e
sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori
delle unità produttive ed amministrative, i diritti
all'informazione previsti da norme e da contratti collettivi,
nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore
delle rappresentanze sindacali aziendali. I contratti
collettivi nazionali possono stabilire modalità con le quali
le rappresentanze sindacali unitarie esercitano l'attività
contrattuale nelle materie rinviate ad accordi decentrati.
2. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione
collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre
competono:
a) il diritto di informazione, con modalità e
periodicità individuate in sede di contrattazione tra le
parti, in materia di:
1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e
piani programmatici dell'impresa;
2) evoluzione occupazionale aziendale;
3) sicurezza e ambiente di lavoro;
4) applicazione della normativa relativa alle pari
opportunità per le lavoratrici;
b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
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c) il diritto di promuovere referendum, ai
sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) il diritto di affissione, di cui all'articolo
25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui
all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per
l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di
permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma
dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di
permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della
medesima legge.
4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste
dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro,
l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può
essere inferiore, nel suo complesso:
a) nelle unità produttive o amministrative fino a
duecento addetti, alle ore annue corrispondenti al numero che
si ottiene moltiplicando per tre il totale degli addetti
dell'unità di riferimento;
b) nelle unità produttive o amministrative con più
di duecento addetti, alle ore di cui alla lettera a),
alle quali si aggiungono ulteriori ore annue in ragione di:
1) novantasei ore ogni cento addetti o frazione di
cento, per la quota di addetti compresa fra duecentouno e
tremila;
2) novantasei ore ogni duecento addetti o frazione di
duecento, per la quota di addetti superiore a tremila;
5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due
terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce
secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di
funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali
rappresentative,
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in proporzione al numero di aderenti nell'unità produttiva o
amministrativa.
6. Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la
ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
7. Nelle unità amministrative alle quali si applica il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, i permessi retribuiti competono
nell'ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del
citato decreto legislativo, e successive modificazioni e
integrazioni.
8. I componenti degli organi direttivi, provinciali e
nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di
cui all'articolo 8 hanno diritto a permessi retribuiti,
secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio
1970, n.300.
9. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 vengono
prorogati per un periodo massimo di tre mesi.
10. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3,
nonché per la tutela della libera esplicazione della sua
attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la
rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere
all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni.
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