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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2116
DDL0136-0012
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...TESTO unificato della Commissione Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei
                      loro componenti).
     1.  Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i
  diritti alla contrattazione, con l'assistenza delle
  associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e
  sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori
  delle unità produttive ed amministrative, i diritti
  all'informazione previsti da norme e da contratti collettivi,
  nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore
  delle rappresentanze sindacali aziendali.  I contratti
  collettivi nazionali possono stabilire modalità con le quali
  le rappresentanze sindacali unitarie esercitano l'attività
  contrattuale nelle materie rinviate ad accordi decentrati.
     2.  Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione
  collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre
  competono:
         a)  il diritto di informazione, con modalità e
  periodicità individuate in sede di contrattazione tra le
  parti, in materia di:
         1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e
  piani programmatici dell'impresa;
         2) evoluzione occupazionale aziendale;
         3) sicurezza e ambiente di lavoro;
         4) applicazione della normativa relativa alle pari
  opportunità per le lavoratrici;
         b)  il diritto di convocare assemblee, ai sensi
  dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
 
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         c)  il diritto di promuovere  referendum,  ai
  sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
         d)  il diritto di affissione, di cui all'articolo
  25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
         e)  il diritto di disporre di locali idonei, di cui
  all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
     3.  Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si
  applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della
  legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.  Per
  l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di
  permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma
  dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di
  permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della
  medesima legge.
     4.  Fatte salve le condizioni di miglior favore previste
  dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro,
  l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può
  essere inferiore, nel suo complesso:
         a)  nelle unità produttive o amministrative fino a
  duecento addetti, alle ore annue corrispondenti al numero che
  si ottiene moltiplicando per tre il totale degli addetti
  dell'unità di riferimento;
         b)  nelle unità produttive o amministrative con più
  di duecento addetti, alle ore di cui alla lettera  a),
  alle quali si aggiungono ulteriori ore annue in ragione di:
         1) novantasei ore ogni cento addetti o frazione di
  cento, per la quota di addetti compresa fra duecentouno e
  tremila;
         2) novantasei ore ogni duecento addetti o frazione di
  duecento, per la quota di addetti superiore a tremila;
     5.  Le ore di permesso complessive sono attribuite per due
  terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce
  secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di
  funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali
  rappresentative,
 
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  in proporzione al numero di aderenti nell'unità produttiva o
  amministrativa.
     6.  Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la
  ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
     7.  Nelle unità amministrative alle quali si applica il
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni ed integrazioni, i permessi retribuiti competono
  nell'ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del
  citato decreto legislativo, e successive modificazioni e
  integrazioni.
     8.  I componenti degli organi direttivi, provinciali e
  nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di
  cui all'articolo 8 hanno diritto a permessi retribuiti,
  secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio
  1970, n.300.
     9.  I diritti e le prerogative di cui al comma 1 vengono
  prorogati per un periodo massimo di tre mesi.
     10.  Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3,
  nonché per la tutela della libera esplicazione della sua
  attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la
  rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere
  all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
  n. 300, e successive modificazioni.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=007 PAGFIN=0024 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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