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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2119
DDL0136-0015
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...TESTO unificato della Commissione Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Rappresentatività sindacale a livello nazionale,
             regionale, provinciale e aziendale).
     1.  Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
  del presente articolo, hanno diritto a partecipare alla
  contrattazione collettiva del comparto o dell'area
  contrattuale di riferimento.
     2.  Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove
  rappresentanze sindacali unitarie sono considerati
  rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale
  solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali,
  regionali, provinciali e aziendali applicati nell'unità
  produttiva o amministrativa, nonché le organizzazioni
  sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
     3.  Successivamente alla scadenza di cui al comma 2, si
  considerano rappresentativi ai vari livelli di cui al medesimo
  comma, fatto salvo il caso di cui al comma 4, i sindacati che
  nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale
  abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una
  rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a
  tal fine la media tra il dato associativo e il dato
  elettorale.  Il dato
 
                              Pag. 26
 
  associativo è espresso dalla percentuale delle adesioni,
  desunte dal numero delle deleghe per il versamento dei
  contributi sindacali, rispetto al totale degli iscritti
  dell'ambito considerato, nonché dal numero di sottoscrizioni
  di cui all'articolo 9, commi 1 e 4, nell'ambito considerato.
  Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti
  ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali
  unitarie, rispetto al numero dei voti espressi nell'ambito
  considerato.  Rimane fermo per le organizzazioni sindacali
  rappresentative delle categorie dei dirigenti e dei quadri il
  riferimento per tali percentuali agli appartenenti alle
  categorie stesse e la citata percentuale del 5 per cento è
  elevata al 7 per cento.
     4.  Alle organizzazioni sindacali delle minoranze
  linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui
  all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo
  1998, n. 80.
     5.  E' considerata rappresentativa la confederazione
  sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi
  ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti
  di contrattazione nazionale.
     6.  La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni
  sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, tramite le direzioni provinciali del
  lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
     7.  Per garantire modalità di rilevazione certe ed
  obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione
  delle eventuali controversie sono istituiti, presso le
  direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici
  provinciali e, presso il CNEL, il comitato paritetico
  nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali
  riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge,
  nei rispettivi ambiti territoriali.  I comitati provinciali
  verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a
  livello provinciale ed aziendale.  Il comitato paritetico
  nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e
  nazionali.
     8.  I comitati di cui al comma 7, ciascuno per il proprio
  ambito territoriale procedono alla verifica dei dati relativi
  ai
 
                              Pag. 27
 
  voti ed alle deleghe.  Ai fini della misurazione del dato
  associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a
  favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai
  lavoratori un contributo economico inferiore alla metà
  rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni
  sindacali del comparto o dell'area.
     9.  I comitati di cui al comma 7 deliberano sulle
  contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle
  adesioni.  Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la
  contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
  rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su
  conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita
  presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla
  richiesta.
     10.  I comitati paritetici provinciali ed il comitato
  paritetico nazionale di cui al comma 7 sono tenuti a fornire
  alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione
  ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della
  legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla
  legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
  integrazioni.
 
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