| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Rappresentatività sindacale a livello nazionale,
regionale, provinciale e aziendale).
1. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
del presente articolo, hanno diritto a partecipare alla
contrattazione collettiva del comparto o dell'area
contrattuale di riferimento.
2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove
rappresentanze sindacali unitarie sono considerati
rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale
solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali,
regionali, provinciali e aziendali applicati nell'unità
produttiva o amministrativa, nonché le organizzazioni
sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
3. Successivamente alla scadenza di cui al comma 2, si
considerano rappresentativi ai vari livelli di cui al medesimo
comma, fatto salvo il caso di cui al comma 4, i sindacati che
nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale
abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a
tal fine la media tra il dato associativo e il dato
elettorale. Il dato
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associativo è espresso dalla percentuale delle adesioni,
desunte dal numero delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali, rispetto al totale degli iscritti
dell'ambito considerato, nonché dal numero di sottoscrizioni
di cui all'articolo 9, commi 1 e 4, nell'ambito considerato.
Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti
ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali
unitarie, rispetto al numero dei voti espressi nell'ambito
considerato. Rimane fermo per le organizzazioni sindacali
rappresentative delle categorie dei dirigenti e dei quadri il
riferimento per tali percentuali agli appartenenti alle
categorie stesse e la citata percentuale del 5 per cento è
elevata al 7 per cento.
4. Alle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui
all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
5. E' considerata rappresentativa la confederazione
sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi
ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti
di contrattazione nazionale.
6. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni
sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, tramite le direzioni provinciali del
lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
7. Per garantire modalità di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione
delle eventuali controversie sono istituiti, presso le
direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici
provinciali e, presso il CNEL, il comitato paritetico
nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali
riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge,
nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati provinciali
verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a
livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico
nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e
nazionali.
8. I comitati di cui al comma 7, ciascuno per il proprio
ambito territoriale procedono alla verifica dei dati relativi
ai
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voti ed alle deleghe. Ai fini della misurazione del dato
associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a
favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai
lavoratori un contributo economico inferiore alla metà
rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni
sindacali del comparto o dell'area.
9. I comitati di cui al comma 7 deliberano sulle
contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle
adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la
contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su
conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita
presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla
richiesta.
10. I comitati paritetici provinciali ed il comitato
paritetico nazionale di cui al comma 7 sono tenuti a fornire
alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione
ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della
legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
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