| 2121 | |
| DDL0136-0017 | |
| Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
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| (suddiviso in 281 Unità Documento)
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Unità Documento n.17 (che inizia a pag.28 dello stampato)
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...TESTO
unificato della Commissione
Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi
di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia
dei contratti collettivi di lavoro.
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| Art. 10.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Efficacia dei contratti collettivi).
1. I contratti collettivi nazionali producono effetti nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o
privati, qualora siano sottoscritti da organizzazioni
sindacali dei lavoratori che rappresentano nel loro complesso
almeno il 51 per cento inteso come media tra dato associativo
e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o
almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo
ambito. Gli accordi stipulati dalle rappresentanze sindacali
unitarie nelle unità produttive o amministrative obbligano i
datori di lavoro alla loro osservanza nei confronti di tutti i
lavoratori.
2. Ai contratti collettivi di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile.
3. I contratti collettivi nazionali di cui al comma 1,
nonché i contratti aziendali, sono immediatamente produttivi
di effetti.
4. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori
rappresentative ai sensi dell'articolo
Pag. 29
8 disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le modalità di esercizio della
consultazione dei lavoratori in materia di verifica risolutiva
dei contratti di cui al comma 3, sulla base dei seguenti
criteri:
a) possibilità che la richiesta di consultazione
provenga dalle organizzazioni firmatarie dei contratti;
b) possibilità che la richiesta di consultazione
provenga da una o più organizzazioni sindacali rappresentative
o da un quorum significativo di rappresentanti eletti o
di lavoratori interessati;
c) diritto di tutti i lavoratori di partecipare
alla consultazione;
d) definizione del termine entro cui la
consultazione deve essere richiesta e del tempo necessario per
il suo svolgimento, che ha luogo comunque non oltre sessanta
giorni dalla stipula del contratto, prevedendo in ogni caso un
termine non inferiore a trenta giorni per la raccolta delle
sottoscrizioni di cui alla lettera b) del presente
comma;
e) chiarezza del quesito da sottoporre ai
lavoratori;
f) definizione dei quorum di partecipazione
e di espressione della volontà dei lavoratori, ai fini della
validità della consultazione;
g) definizione delle modalità di organizzazione e
pubblicità della consultazione;
h) definizione delle modalità delle operazioni di
voto e di scrutinio, al fine di garantire la segretezza
dell'espressione della volontà dei lavoratori.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 8, emana, nei tre mesi successivi, un
regolamento contenente la disciplina della consultazione dei
lavoratori sulla base e in coerenza con i criteri di cui al
medesimo comma 4.
Pag. 30
6. Le modalità di organizzazione delle eventuali
consultazioni dei lavoratori sono definite in sede di
contrattazione tra le parti.
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| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136
TOTPAG=0166 TOTDOC=0281
NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD
PAGINIZ=0028 RIGINIZ=019 PAGFIN=0030 RIGFIN=004 UPAG=NO
PAGEIN=28 PAGEFIN=30
SORTRES= SORTDDL=013600A00
FASCIDC=13DDL0136 A
SORTNAV=0013600A000 00000
ZZDDLC136A NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0008
NDOC0008
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