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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2123
DDL0136-0019
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...TESTO unificato della Commissione Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                (Norme transitorie e finali).
     1.  Le elezioni di cui all'articolo 1 devono essere
  effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.  Le rappresentanze eventualmente già elette in
  base a contratti o accordi collettivi vigenti decadono una
  volta insediate le rappresentanze sindacali unitarie elette ai
  sensi dell'articolo 1.
     2.  Nella prima fase di applicazione della presente legge,
  trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  stessa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
  proprio decreto, da emanare nei successivi sessanta giorni,
  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei
  lavoratori, le organizzazioni sindacali monocategoriali dei
  quadri presenti nel CNEL e le organizzazioni sindacali
  rappresentative dei datori di lavoro, stabilisce le modalità
  per la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie,
  garantendo l'attuazione dei principi di cui al comma 1 e
  tenendo conto della disciplina contrattuale prevalente in
  materia.
     3.  Il decreto di cui al comma 2 si applica esclusivamente
  nei casi in cui i contratti collettivi di cui all'articolo 3,
  comma 1, o eventuali accordi tra le parti
 
                              Pag. 31
 
  che integrano i contratti collettivi nazionali
  precedentemente stipulati, manchino o non rechino disposizioni
  sufficienti in relazione ai principi di cui al medesimo comma
  2.
     4.  Il primo mandato delle rappresentanze sindacali
  unitarie può essere fissato con durata ridotta, rispetto al
  termine ordinario di tre anni, al fine di consentire
  l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1,
  lettera  e).
     5.  Le forme di adesione alle organizzazioni sindacali
  attualmente vigenti e, comunque, diverse da quelle previste
  dai commi 1 e 4 dell'articolo 9, mantengono la loro efficacia
  per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
     6.  Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 8, comma 3, l'assistenza alle rappresentanze
  sindacali unitarie nella contrattazione di cui all'articolo 5,
  comma 1, è prestata anche dalle organizzazioni sindacali
  monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= FPD PAGINIZ=0030 RIGINIZ=014 PAGFIN=0031 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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