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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2126
DDL0136-0022
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.32 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...PROPOSTE DI LEGGE N. 136, d'iniziativa del deputato Calderoli
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Dopo l'articolo 19- ter  della legge 20 maggio
  1970, n. 300, introdotto dall'articolo 2 della presente legge,
  è inserito il seguente:
     "Art. 19- quater. - (Rinnovo delle rappresentanze
  sindacali aziendali) -  1.  La costituzione delle
  rappresentanze sindacali aziendali può avvenire anche per
  elezione con metodo proporzionale, qualora lo richieda almeno
  il 50 per cento più uno degli addetti nell'unità
  produttiva.
     2.  Possono essere eletti rappresentanti aziendali tutti i
  lavoratori dipendenti aventi diritto al voto indipendentemente
  dalla loro iscrizione a qualsiasi sindacato di categoria.
     3.  Alla elezione delle rappresentanze sindacali aziendali
  possono concorrere:
       a)  liste elettorali prescrutate dalle associazioni
  sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente
  rappresentative sul piano nazionale;
       b)  liste elettorali prescrutate dalle
  organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale,
  provinciale od aziendale;
       c)  liste sottoscritte da un numero di lavoratori
  dipendenti nell'unità produttiva non inferiore al 5 per cento
  degli aventi diritto al voto.
     4.  L'obbligo delle firme esiste solo per i casi di cui
  alla lettera  c)  del comma 3; negli altri casi le firme
  sono nulle.
     5.  Le rappresentanze sindacali aziendali elette conservano
  la loro qualifica anche se dimissionarie dal sindacato di
  appartenenza
 
                              Pag. 33
 
  al momento della elezione o se radiate dal sindacato
  stesso.
     6.  Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica
  per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
     7.  L'elezione delle rappresentanze sindacali aziendali
  viene indetta da quelle uscenti almeno un mese prima della
  scadenza del mandato.
     8.  Entro dieci giorni dalla elezione delle nuove
  rappresentanze sindacali aziendali quelle uscenti devono
  comunicare all'azienda i nominativi dei nuovi eletti.
     9.  Solo per motivi di particolare gravità le
  rappresentanze sindacali aziendali possono prolungare la
  propria permanenza in carica per il termine massimo di un
  mese".
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0020 COMM= PD PAGINIZ=0032 RIGINIZ=043 PAGFIN=0033 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=32 PAGEFIN=33 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0020 NDOC0020



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