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| DDL0136-0022 | |
| Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
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| (suddiviso in 281 Unità Documento)
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Unità Documento n.22 (che inizia a pag.32 dello stampato)
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...PROPOSTE DI LEGGE
N. 136, d'iniziativa del deputato
Calderoli
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| Art. 3.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| 1. Dopo l'articolo 19- ter della legge 20 maggio
1970, n. 300, introdotto dall'articolo 2 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 19- quater. - (Rinnovo delle rappresentanze
sindacali aziendali) - 1. La costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali può avvenire anche per
elezione con metodo proporzionale, qualora lo richieda almeno
il 50 per cento più uno degli addetti nell'unità
produttiva.
2. Possono essere eletti rappresentanti aziendali tutti i
lavoratori dipendenti aventi diritto al voto indipendentemente
dalla loro iscrizione a qualsiasi sindacato di categoria.
3. Alla elezione delle rappresentanze sindacali aziendali
possono concorrere:
a) liste elettorali prescrutate dalle associazioni
sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) liste elettorali prescrutate dalle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale,
provinciale od aziendale;
c) liste sottoscritte da un numero di lavoratori
dipendenti nell'unità produttiva non inferiore al 5 per cento
degli aventi diritto al voto.
4. L'obbligo delle firme esiste solo per i casi di cui
alla lettera c) del comma 3; negli altri casi le firme
sono nulle.
5. Le rappresentanze sindacali aziendali elette conservano
la loro qualifica anche se dimissionarie dal sindacato di
appartenenza
Pag. 33
al momento della elezione o se radiate dal sindacato
stesso.
6. Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica
per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
7. L'elezione delle rappresentanze sindacali aziendali
viene indetta da quelle uscenti almeno un mese prima della
scadenza del mandato.
8. Entro dieci giorni dalla elezione delle nuove
rappresentanze sindacali aziendali quelle uscenti devono
comunicare all'azienda i nominativi dei nuovi eletti.
9. Solo per motivi di particolare gravità le
rappresentanze sindacali aziendali possono prolungare la
propria permanenza in carica per il termine massimo di un
mese".
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| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136
TOTPAG=0166 TOTDOC=0281
NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0020 COMM= PD
PAGINIZ=0032 RIGINIZ=043 PAGFIN=0033 RIGFIN=015 UPAG=NO
PAGEIN=32 PAGEFIN=33
SORTRES= SORTDDL=013600A00
FASCIDC=13DDL0136 A
SORTNAV=0013600A000 00000
ZZDDLC136A NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0020
NDOC0020
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