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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2131
DDL0136-0027
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
Pag. 35 N. 2052, d'iniziativa dei deputati Bertinotti ed altri
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Diritto di associazione
                   ed attività sindacale).
     1.  L'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 1. -  (Diritto di associazione e di attività
  sindacale). - 1.  Il diritto di costituire associazioni
  sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è
  garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di
  lavoro.
       2.  Le associazioni sindacali che contino nella unità
  produttiva o amministrativa almeno il 5 per cento di iscritti
  sul totale degli addetti possono designare, con le modalità
  previste dai rispettivi statuti, propri rappresentanti, i
  quali esercitano i diritti di cui agli articoli 25, 26 e 27 e
  godono delle tutele previste dagli articoli 18, 22 e 24,
  nonché di permessi retribuiti per l'espletamento del loro
  mandato non inferiori ad un'ora all'anno per ogni delega
  conferita al datore di lavoro per le ritenute del contributo
  sindacale.  Si considerano lavoratori addetti all'unità
  produttiva tutti i prestatori titolari di un rapporto di
  lavoro subordinato anche se a carattere speciale, a termine, a
  tempo parziale, con finalità particolari, ed anche la cui
  esecuzione sia per qualunque ragione sospesa.
       3.  I rappresentanti designati ai sensi del comma 2
  indicono assemblee di lavoratori, ai sensi dell'articolo 20,
  non retribuite o retribuite limitatamente a tre ore annue.  Il
  diritto di indire assemblee può essere altresì esercitato
  dalle associazioni sindacali firmatarie di accordi e contratti
  nazionali o territoriali applicati nelle unità produttive ed
  amministrative.  Le medesime associazioni possono esercitare il
  diritto di cui al comma 2 nelle unità produttive ed
  amministrative che occupano fino a duecento dipendenti.
       4.  Salvo clausole più favorevoli dei contratti
  collettivi hanno diritto ai benefìci previsti dai commi
  precedenti almeno:
         a)  un rappresentante per ogni associazione nelle
  unità produttive o amministrative che occupano fino a 200
  dipendenti;
         b)  un rappresentante ogni 300 o frazione di 300
  dipendenti per ciascuna rappresentanza aziendale nelle unità
  produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
         c)  un rappresentante ogni 500 o frazione di 500
  dipendenti per ciascuna rappresentanza aziendale nelle unità
  produttive di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo
  di cui alla lettera  b) ".
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0027 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0035 RIGINIZ=001 PAGFIN=0035 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=35 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0027 TIPDOCL DOCTIT0027 NDOC0027



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