| 2131 | |
| DDL0136-0027 | |
| Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
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| (suddiviso in 281 Unità Documento)
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Unità Documento n.27 (che inizia a pag.35 dello stampato)
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| Pag. 35
N. 2052, d'iniziativa dei deputati
Bertinotti ed altri
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| Art. 1.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Diritto di associazione
ed attività sindacale).
1. L'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Diritto di associazione e di attività
sindacale). - 1. Il diritto di costituire associazioni
sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è
garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di
lavoro.
2. Le associazioni sindacali che contino nella unità
produttiva o amministrativa almeno il 5 per cento di iscritti
sul totale degli addetti possono designare, con le modalità
previste dai rispettivi statuti, propri rappresentanti, i
quali esercitano i diritti di cui agli articoli 25, 26 e 27 e
godono delle tutele previste dagli articoli 18, 22 e 24,
nonché di permessi retribuiti per l'espletamento del loro
mandato non inferiori ad un'ora all'anno per ogni delega
conferita al datore di lavoro per le ritenute del contributo
sindacale. Si considerano lavoratori addetti all'unità
produttiva tutti i prestatori titolari di un rapporto di
lavoro subordinato anche se a carattere speciale, a termine, a
tempo parziale, con finalità particolari, ed anche la cui
esecuzione sia per qualunque ragione sospesa.
3. I rappresentanti designati ai sensi del comma 2
indicono assemblee di lavoratori, ai sensi dell'articolo 20,
non retribuite o retribuite limitatamente a tre ore annue. Il
diritto di indire assemblee può essere altresì esercitato
dalle associazioni sindacali firmatarie di accordi e contratti
nazionali o territoriali applicati nelle unità produttive ed
amministrative. Le medesime associazioni possono esercitare il
diritto di cui al comma 2 nelle unità produttive ed
amministrative che occupano fino a duecento dipendenti.
4. Salvo clausole più favorevoli dei contratti
collettivi hanno diritto ai benefìci previsti dai commi
precedenti almeno:
a) un rappresentante per ogni associazione nelle
unità produttive o amministrative che occupano fino a 200
dipendenti;
b) un rappresentante ogni 300 o frazione di 300
dipendenti per ciascuna rappresentanza aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) un rappresentante ogni 500 o frazione di 500
dipendenti per ciascuna rappresentanza aziendale nelle unità
produttive di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo
di cui alla lettera b) ".
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| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136
TOTPAG=0166 TOTDOC=0281
NDOC=0027 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD
PAGINIZ=0035 RIGINIZ=001 PAGFIN=0035 RIGFIN=049 UPAG=NO
PAGEIN=35 PAGEFIN=35
SORTRES= SORTDDL=013600A00
FASCIDC=13DDL0136 A
SORTNAV=0013600A000 00000
ZZDDLC136A NDOC0027 TIPDOCL DOCTIT0027
NDOC0027
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