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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2132
DDL0136-0028
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 2052, d'iniziativa dei deputati Bertinotti ed altri
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                  (Rappresentanze unitarie).
     1.  L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 19. -  (Costituzione delle rappresentanze
  unitarie). - 1.  I lavoratori hanno diritto di costituire
  nelle unità produttive o amministrative di imprese o enti
  privati e pubblici o pubbliche amministrazioni una
  rappresentanza unitaria eletta su base proporzionale.  Il voto
  è segreto e tutti i lavoratori godono dell'elettorato attivo e
  passivo.
       2.  L'iniziativa della elezione della rappresentanza
  unitaria può essere assunta da una delle associazioni di cui
  all'articolo 14, comma 2, ovvero da una delle associazioni
  sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti
  collettivi nazionali o territoriali applicati nella unità
  produttiva o amministrativa, ovvero da comitati di lavoratori
  ai quali aderiscano almeno il 5 per cento degli addetti.
  L'elezione non ha effetto se esprimono voti validi meno della
  metà degli aventi diritto.
       3.  Le modalità di elezione sono stabilite mediante
  appositi protocolli stipulati tra le associazioni sindacali di
  cui al comma 2.  I regolamenti contenuti nei protocolli debbono
  garantire l'equilibrata presenza dei sessi nella
  rappresentanza e debbono prevedere che, ai fini
  dell'equilibrata rappresentanza dei lavoratori con specifiche
  professionalità, o di altre minoranze, siano
 
                              Pag. 36
 
  costituiti appositi collegi elettorali.  In mancanza di
  protocolli di intesa si applica il regolamento elettorale di
  cui all'allegato  A  della presente legge.
       4.  I rappresentanti del personale proclamati eletti
  dal comitato elettorale restano in carica tre anni senza
  possibilità di proroga e possono essere rieletti.  Essi hanno
  diritto, oltre che alle garanzie di cui agli articoli 18, 22 e
  24, a permessi retribuiti nella misura minima di dieci ore
  mensili; i permessi spettanti ai rappresentanti eletti di una
  medesima lista possono essere da loro utilizzati in modo
  cumulativo.  L'elezione della nuova rappresentanza unitaria è
  indetta dalla rappresentanza uscente, o, in mancanza, da uno
  dei soggetti di cui al comma 2.
       5.  La presentazione, da parte di una delle
  associazioni sindacali di cui al comma 2 del presente
  articolo, della lista dei candidati, comporta, in mancanza di
  espressa dichiarazione contraria dell'associazione
  presentatrice, l'attribuzione ai rappresentanti eventualmente
  eletti di tutti i diritti e le prerogative contrattuali
  spettanti alla rappresentanza associativa, di cui all'articolo
  14, comma 2.
       6.  Salva diversa e più favorevole previsione dei
  contratti collettivi possono essere eletti:
         a)  nelle unità produttive ed amministrative fino a
  50 addetti: 4 rappresentanti;
         b)  nelle unità produttive ed amministrative fino a
  200 addetti: 6 rappresentanti;
         c)  nelle unità produttive da 200 a 3.000 addetti:
  6 rappresentanti per ogni 300 o frazione di 300 addetti;
         d)  nelle unità produttive ed amministrative con
  più di 3.000 addetti: in aggiunta ai rappresentanti di cui
  alla lettera  c),  6 rappresentanti per ogni 500 addetti,
  o frazione di 500 oltre il livello occupazionale dei 3.000
  addetti.
       7.  Il numero dei rappresentanti eleggibili è
  aumentato almeno del 10 per cento, con eventuale
  arrotondamento per eccesso, nelle unità produttive nelle quali
  siano occupati lavoratori appartenenti alla categoria dei
  quadri, purché in percentuale non inferiore al 5 per cento
  dell'insieme dei dipendenti, e comunque nella consistenza
  minima di cinque unità lavorative, riservandosi, in tal caso,
  il suddetto incremento di seggi alla elezione, in apposito
  collegio, dei rappresentanti dei quadri.
       8.  I rappresentanti eletti costituiscono la
  rappresentanza unitaria che assume ogni decisione di sua
  competenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti.  La
  rappresentanza unitaria stabilisce entro trenta giorni dalla
  sua istituzione il regolamento di funzionamento, in mancanza
  del quale si applica il regolamento di cui all'allegato
  B  della presente legge.  Una volta costituita, la
  rappresentanza non può essere sciolta fino alla scadenza del
  termine triennale, se non per dimissioni di almeno il 50 per
  cento dei componenti, o quando lo richieda almeno la metà più
  uno dei lavoratori occupati nell'unità produttiva o
  amministrativa.
       9.  Nei gruppi di imprese articolate in più unità
  produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere
  costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze
  unitarie elette nelle unità produttive.  Modalità di
  designazione e competenze di tali organismi di coordinamento
  sono stabiliti mediante appositi regolamenti deliberati dalle
  rappresentanze unitarie interessate.  Le medesime disposizioni
  si applicano alle imprese e gruppi di imprese che operano in
  più Paesi della Unione europea.
       10.  La rappresentanza unitaria ha il potere di
  indire assemblee dei lavoratori non retribuite o retribuite
  nei limiti di sette ore all'anno con le modalità previste
  dall'articolo 20.  Assemblee interaziendali possono essere
  indette dagli organismi interaziendali di cui al comma 9 del
  presente articolo.
       11.  Restano salvi gli accordi sindacali che
  disciplinano il diritto alla elezione di organismi unitari di
  rappresentanza, in conformità della presente legge, prevedendo
  equivalenti garanzie di esigibilità ed universalità del suo
  esercizio e di democraticità dell'elezione".
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0028 TIPDOC=P DOCTIT=0027 COMM= FPD PAGINIZ=0035 RIGINIZ=050 PAGFIN=0036 RIGFIN=076 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=36 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0028 TIPDOCP DOCTIT0027 NDOC0027



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