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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2138
DDL0136-0034
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 2052, d'iniziativa dei deputati Bertinotti ed altri
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Entrata in vigore degli accordi e contratti collettivi
        interconfederali, categoriali e territoriali).
     1.  I lavoratori iscritti e non iscritti ad associazioni
  sindacali hanno diritto di eleggere loro delegati a suffragio
  universale, i quali partecipano alla stipula dei contratti
  nazionali di categoria.
     2.  Al fine di cui al comma 1, i contratti nazionali di
  categoria prevedono le modalità di elezione nei luoghi di
  lavoro di comitati
 
                              Pag. 40
 
  nazionali di delegati.  In mancanza di tale disciplina
  contrattuale si applica il regolamento elettorale di cui
  all'allegato C alla presente legge.  Salve più favorevoli
  previsioni contrattuali i delegati hanno diritto, per lo
  svolgimento dei loro compiti, a permessi retribuiti non
  inferiori a cinque giornate, nella proporzione almeno di un
  delegato ogni mille appartenenti alla categoria, ove questa
  comprenda fino a trecentomila lavoratori, e di un delegato
  ogni duemila ove il numero di dipendenti sia superiore.
     3.  Il comitato dei delegati partecipa alla definizione
  della piattaforma rivendicativa che viene sottoposta alla
  consultazione dei lavoratori, collabora con la delegazione
  preposta al negoziato, può partecipare a quest'ultimo con suoi
  rappresentanti.  Sulla base di una consultazione preventiva e
  vincolante dei lavoratori, il comitato dei delegati determina
  i limiti di mandato alla sottoscrizione del contratto
  collettivo ed espnme un parere sulla sua conclusione.
     4.  Il contratto collettivo sottoscritto deve essere
  illustrato in apposite assemblee ai lavoratori interessati ed
  entra in vigore trascorsi venti giorni dalla sua
  sottoscrizione, salvo che venga richiesto entro tale termine
  lo svolgimento di una consultazione generale dei lavoratori
  interessati.  La richiesta, diretta alle associazioni sindacali
  che hanno sottoscritto il contratto, deve essere presentata da
  almeno il 25 per cento dei membri del comitato dei delegati o
  dal 10 per cento dei lavoratori ricompresi nell'area di
  applicazione del contratto, tramite comitati allo scopo
  costituiti e responsabili della raccolta ed autenticità delle
  firme.
     5.  La consultazione di cui al comma 4, alla quale possono
  partecipare tutti i lavoratori con voto personale e segreto, è
  indetta dalle associazioni sindacali stipulanti nella
  generalità dei luoghi di lavoro in collaborazione con le
  rappresentanze unitarie, ove costituite, e deve esaurirsi nei
  trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
  medesimo comma 4.  Dei suoi risultati viene redatto verbale dai
  componenti della rappresentanza unitaria, o in mancanza dai
  soggetti che l'hanno indetta.  Il contratto collettivo acquista
  efficacia dal momento della proclamazione e notificazione alla
  controparte, ad opera dei legali rappresentanti
  dell'associazione sindacale stipulante, dell'esito positivo
  della consultazione, sempre che essa abbia riguardato la
  maggioranza assoluta dei lavoratori interessati o si sia
  svolta in almeno i due terzi delle unità produttive o aree
  interaziendali e amministrative in cui siano state costituite
  rappresentanze unitarie.  In caso di esito negativo della
  consultazione la riapertura delle trattative deve essere
  richiesta dalle associazioni sindacali entro trenta giorni.
     6.  In caso di mancata di costituzione dei comitati
  nazionali dei delegati previsti dai commi precedenti, la
  consultazione di cui al comma 5, riguardante il complessivo
  contenuto contrattuale e finalizzato all'acquisto di efficacia
  dell'intesa negoziale sottoscritta, è indetta dalle
  associazioni stipulanti e conclusa entro trenta giorni dalla
  sottoscrizione.
     7.  La disposizione del comma 6 si applica anche agli
  accordi interconfederali.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0034 TIPDOC=P DOCTIT=0027 COMM= PD PAGINIZ=0039 RIGINIZ=068 PAGFIN=0040 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=40 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0034 TIPDOCP DOCTIT0027 NDOC0027



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