| Articolo 1.
(Indizione delle elezioni).
1. L'elezione della rappresentanza unitaria è indetta con
richiesta scritta rivolta al datore di lavoro da uno dei
soggetti legittimati dalla legge.
2. La richiesta deve essere corredata da una lista di
candidati da affiggere, a cura del datore di lavoro, in luogo
accessibile a tutti.
3. Dall'affissione della lista decorre il termine di
trenta giorni durante il quale possono essere presentate altre
liste comunicate ed affisse con le medesime modalità.
Articolo 2.
(Liste elettorali).
1. Le liste dei candidati presentate da associazioni e
rappresentanze sindacali o da gruppi di lavoratori devono
esser firmate, per la presentazione, da un numero di elettori
non inferiore al 3 per cento degli aventi diritto al voto e
comunque non superiore a cento. Non è ammessa la firma di più
liste.
Articolo 3.
(Comitato elettorale).
1. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, i
firmatari di ciascuna lista possono, entro tre giorni,
designare due rappresentanti per la costituzione del comitato
elettorale.
2. Il comitato elettorale fissa la data delle elezioni
non oltre quindici giorni dalla sua costituzione, ne
stabilisce ogni modalità, sovraintende alle relative
operazioni, richiede al datore di lavoro l'anticipazione o il
rimborso delle spese necessarie al loro espletamento, nonché
un elenco aggiornato degli elettori del quale ogni lavoratore
può prendere visione.
3. Ogni membro del comitato elettorale può richiedere,
non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle elezioni, che
le operazioni elettorali si svolgano alla presenza di un
pubblico ufficiale. Le relative spese sono a carico del datore
di lavoro.
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Articolo 4.
(Diritto di voto).
1. A tutti i lavoratori occupati nell'unità produttiva,
compresi i lavoratori il cui rapporto, per qualsiasi motivo,
sia in stato di sospensione, i lavoratori in prova, a tempo
determinato, assunti con contratto di formazione e lavoro,
apprendisti e precari è riconosciuto l'elettorato attivo e
passivo.
Articolo 5.
(Collegi elettorali).
1. Salve diverse previsioni di accordi intercorsi tra le
associazioni sindacali che hanno il diritto di indire le
elezioni, il comitato elettorale procede alla costituzione di
collegi elettorali distinti per operai e impiegati, con
suddivisione del numero degli eleggibili in proporzione della
distribuzione del personale tra le suddette categorie.
2. Nelle unità produttive ed amministrative cui siano
adibiti lavoratori della categoria dei quadri in numero non
inferiore al cinque per cento del complesso degli addetti, e
comunque a 5 unità lavorative, è costituito un collegio
riservato ai quadri. Il numero degli eleggibili in tale
collegio è pari al 10 per cento degli eleggibili previsti
dall'articolo 19, comma 6 della legge, e si cumula, in
aumento, al loro numero.
3. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere la
costituzione di collegi elettorali per la rappresentanza di
specifici gruppi professionali o di altre minoranze.
Articolo 6.
(Equilibrio della rappresentanza dei sessi).
1. Nelle unità produttive ed amministrative in cui il
rapporto percentuale tra le lavoratrici e il complesso degli
occupati sia inferiore alla metà trovano applicazione le
seguenti disposizioni:
a) ove il tasso di occupazione femminile non
superi il 25 per cento del totale è garantita alle lavoratrici
una percentuale di elette nella rappresentanza unitaria pari
al tasso di occupazione, con eventuale arrotondamento
all'unità superiore;
b) ove il tasso di occupazione femminile sia
compreso tra il 25 per cento ed il 50 per cento è garantita
una percentuale di elette non inferiore al 30 per cento.
2. La garanzia di cui al comma 1 è realizzata dalla
presenza nelle liste di lavoratrici candidate in misura almeno
pari alla percentuale garantita di elette e attraverso la
seguente procedura di eventuale correzione dei dati
elettorali.
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3. In via preliminare si procede all'ordinario calcolo
dei seggi assegnati alle singole liste in base al quoziente
elettorale nonché alla determinazione degli eletti in base
alle preferenze espresse. Ove risultino elette lavoratrici in
numero pari o superiore a quello garantito, i risultati
restano stabilizzati. Ove, invece, risultino elette
lavoratrici in numero inferiore, si procede alla correzione
sostituendo ai candidati eletti di sesso maschile con minor
numero di preferenze altrettante candidate non elette con il
più alto numero di preferenze. Resta comunque salvo e
invariato il numero complessivo di eletti riportato da ogni
lista.
Articolo 7.
(Svolgimento delle operazioni di voto).
1. E' facoltà dei presentatori di ciascuna lista
designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale.
2. Il voto è diretto e segreto e non può esser espresso
per lettera o per delega. La votazione ha luogo a mezzo di
scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di
presentazione con la stessa evidenza. Il voto è espresso
ponendo un segno sull'intestazione della lista prescelta. Le
preferenze per i candidati possono esser pari ad un massimo di
un terzo degli eleggibili.
3. Gli elettori per essere ammessi al voto devono esibire
al presidente del seggio un documento di riconoscimento
personale.
Articolo 8.
(Scrutinio, proclamazione e comunicazione dei risultati
elettorali).
1. Al termine delle operazioni di scrutinio, cui possono
presenziare gli elettori, il verbale di scrutinio, su cui deve
esser dato atto delle eventuali contestazioni, è consegnato al
comitato elettorale, che, in caso di più seggi, procederà alle
operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto nel proprio
verbale. Il verbale è conservato nei locali della
rappresentanza unitaria, ed è disponibile in visione.
2. Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte
il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero di voti
validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende
il rapporto tra voti validi ed il numero degli eligendi. I
posti rimasti vacanti per insufficienza di quoziente
elettorale sono attribuiti alle liste, comprese quelle che non
hanno raggiunto il quoziente, che hanno riportato i maggiori
resti. Nella individuazione degli eletti sulla base delle
preferenze, si applicano i criteri di garanzia della
rappresentanza di sesso.
3. Il comitato elettorale provvede, all'atto della
chiusura degli scrutini, alla immediata proclamazione degli
eletti, nonché ad affiggere, in appositi spazi, l'elenco degli
eletti, dei voti e delle percentuali conseguiti da ciascuna
lista. Il suddetto elenco è comunicato altresì all'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione che ne
trasmette copia al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
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