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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2143
DDL0136-0039
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.39 (che inizia a pag.47 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
Pag. 47 Allegato C. (Articolo 8) REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC136A ZZ13 ZZRM
                         Articolo 1.
                 (Indizione delle elezioni).
      1.  Ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie di un
  contratto collettivo di categoria può richiedere, in un
  periodo compreso tra il sesto ed il terzo mese precedente la
  sua scadenza, che si proceda alla elezione del comitato
  nazionale dei delegati per il rinnovo contrattuale.
      2.  La richiesta formulata per iscritto deve essere
  diretta alla organizzazione datoriale firmataria del contratto
  collettivo e, per conoscenza, alle altre organizzazioni
  stipulanti.  Nel settore dell'impiego pubblico è inoltrata alla
  Agenzia per le relazioni sindacali di cui al decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
                         Articolo 2.
            (Piano di svolgimento delle elezioni).
      1.  La richiesta deve contenere, a pena di inefficacia, un
  piano di svolgimento delle elezioni con indicazione
  dettagliata degli ambiti aziendali ed interaziendali
  costituenti collegi elettorali per la elezione dei delegati,
  nel rispetto della proporzione tra lavoratori e delegati di
  cui all'articolo 8 della legge.  Deve altresì contenere la
  indicazione, per ogni ambito così individuato, di uno o più
  soggetti investiti dal richiedente del potere di pretendere la
  effettuazione delle elezioni e curarne l'organizzazione.
      2.  Il piano di svolgimento delle elezioni deve prevedere
  la loro articolazione su base regionale o  sub  regionale,
  così da programmare il completamento delle operazioni di voto
  nel tempo massimo di sessanta giorni dalla presentazione della
  richiesta.
      3.  Nel caso siano inviate più richieste di indizione
  delle elezioni, con relativi piani di svolgimento, si dà
  attuazione a quello contenuto nella richiesta che sia stata
  inviata per prima, secondo quanto risultante dal timbro
  postale di partenza.  In caso di identità della data di
  spedizione è preferito il piano che preveda il più rapido
  espletamento delle previsioni di voto.
 
                              Pag. 48
 
                         Articolo 3.
  (Pubblicità della richiesta ed obblighi dei datori di
                           lavoro).
      1.  L'organizzazione datoriale destinataria della
  richiesta è tenuta a darne tempestiva notizia alle imprese
  associate, dalle quali si presume conosciuta trascorsi sette
  giorni dal ricevimento.  La stessa presunzione si applica alle
  amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici, decorsi sette
  giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Agenzia.
  E' fatto obbligo al servizio pubblico radiotelevisivo e alla
  stampa quotidiana di divulgare i comunicati dei soggetti
  richiedenti l'elezione del comitato dei delegati.
      2.  I datori di lavoro sono tenuti ad apprestare quanto
  necessario allo svolgimento delle elezioni dei delegati, a
  richiesta dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2,
  comma 1.  Qualsiasi comportamento attivo od omissivo, che
  costituisca ostacolo allo svolgimento delle elezioni, è
  perseguibile ai sensi dell'articolo 3 della legge.
                         Articolo 4.
                (Svolgimento delle elezioni).
      1.  I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2, comma
  1, possono delegare, per l'organizzazione e l'espletamento
  delle operazioni di voto nelle singole unità produttive o
  amministrative, le rappresentanze unitarie, ovvero le
  rappresentanze interaziendali, o, in loro mancanza, soggetti
  diversi, che assumono la responsabilità del corretto
  svolgimento delle operazioni di voto.
      2.  Salvo diversa disposizione dei regolamenti previsti
  dai contratti nazionali di categoria, la elezione dei delegati
  avviene per ogni singolo ambito o collegio, con possibilità di
  indicare tanti nominativi quanti sono i delegati eligendi.
      3.  I risultati delle elezioni, ed i nominativi dei
  delegati eletti sono comunicati, a cura dei soggetti di cui al
  comma 1, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
  per il tramite degli uffici provinciali o regionali del lavoro
  e dalla massima occupazione, ed alle organizzazioni datoriali.
  Trovano applicazione le norme di pubblicità di cui
  all'articolo 3, comma 1.
 
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