| 2148 | |
| DDL0136-0044 | |
| Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
| |
| (suddiviso in 281 Unità Documento)
| |
|
Unità Documento n.44 (che inizia a pag.49 dello stampato)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
| |
| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
| |
| | |
| ...N. 3147, d'iniziativa dei deputati
Malavenda ed altri
| |
| Art. 3.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
| |
| | |
| | |
| (Indizione e preparazione delle elezioni).
1. In sede di prima applicazione della presente legge le
elezioni per la costituzione dei consigli unitari possono
essere
Pag. 50
indette mediante raccolta di firme o adesioni a tal fine di
almeno il 3 per cento dei dipendenti occupati nell'unità
lavorativa.
2. Nel caso di unità produttive o uffici lavorativi con
oltre 3.000 dipendenti occorrono, per l'iniziativa di
indizione di cui al comma 1, le firme o le adesioni di almeno
100 dipendenti.
3. Qualsiasi gruppo di lavoratori, organizzato o meno in
sindacato, può promuovere la raccolta di firme o adesioni per
indire le elezioni dei consigli unitari.
4. Nel caso di successivo rinnovo del consiglio unitario
l'iniziativa di indizione delle elezioni è assunta dal
consiglio uscente entro l'ultimo mese di durata del proprio
mandato, in modo che le elezioni stesse e la proclamazione
degli eletti si svolgano prima di tale scadenza. Tra la
scadenza di mandato del consiglio uscente e l'insediamento del
nuovo non deve intercorrere più di una settimana.
5. Nel caso di inerzia del consiglio uscente al fine del
rinnovo di cui al comma 4, potrà procedersi secondo quanto
disposto nei commi 1, 2 e 3.
6. L'indizione delle elezioni avviene mediante
comunicazione, che ne precisa la data e il luogo, da
affiggersi quindici giorni prima della scadenza negli spazi di
cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o, in
difetto, in altro luogo accessibile a tutte le lavoratrici e
lavoratori.
7. Con le stesse modalità di cui al comma 6, qualsiasi
gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, potrà
comunicare i nominativi dei propri candidati, nonché i
nominativi di un componente per la commissione elettorale e di
un altro in funzione di scrutatore.
8. Ogni lista deve essere costituita da un numero di
nominativi non superiore al totale complessivo dei componenti
il consiglio unitario e non inferiore al 10 per cento di
esso.
| |
| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136
TOTPAG=0166 TOTDOC=0281
NDOC=0044 TIPDOC=P DOCTIT=0040 COMM= PD
PAGINIZ=0049 RIGINIZ=068 PAGFIN=0050 RIGFIN=036 UPAG=NO
PAGEIN=49 PAGEFIN=50
SORTRES= SORTDDL=013600A00
FASCIDC=13DDL0136 A
SORTNAV=0013600A000 00000
ZZDDLC136A NDOC0044 TIPDOCP DOCTIT0040
NDOC0040
| |