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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2148
DDL0136-0044
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.44 (che inizia a pag.49 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3147, d'iniziativa dei deputati Malavenda ed altri
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
        (Indizione e preparazione delle elezioni). 
     1.  In sede di prima applicazione della presente legge le
  elezioni per la costituzione dei consigli unitari possono
  essere
 
                              Pag. 50
 
  indette mediante raccolta di firme o adesioni a tal fine di
  almeno il 3 per cento dei dipendenti occupati nell'unità
  lavorativa.
     2.  Nel caso di unità produttive o uffici lavorativi con
  oltre 3.000 dipendenti occorrono, per l'iniziativa di
  indizione di cui al comma 1, le firme o le adesioni di almeno
  100 dipendenti.
     3.  Qualsiasi gruppo di lavoratori, organizzato o meno in
  sindacato, può promuovere la raccolta di firme o adesioni per
  indire le elezioni dei consigli unitari.
     4.  Nel caso di successivo rinnovo del consiglio unitario
  l'iniziativa di indizione delle elezioni è assunta dal
  consiglio uscente entro l'ultimo mese di durata del proprio
  mandato, in modo che le elezioni stesse e la proclamazione
  degli eletti si svolgano prima di tale scadenza.  Tra la
  scadenza di mandato del consiglio uscente e l'insediamento del
  nuovo non deve intercorrere più di una settimana.
     5.  Nel caso di inerzia del consiglio uscente al fine del
  rinnovo di cui al comma 4, potrà procedersi secondo quanto
  disposto nei commi 1, 2 e 3.
     6.  L'indizione delle elezioni avviene mediante
  comunicazione, che ne precisa la data e il luogo, da
  affiggersi quindici giorni prima della scadenza negli spazi di
  cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o, in
  difetto, in altro luogo accessibile a tutte le lavoratrici e
  lavoratori.
     7.  Con le stesse modalità di cui al comma 6, qualsiasi
  gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, potrà
  comunicare i nominativi dei propri candidati, nonché i
  nominativi di un componente per la commissione elettorale e di
  un altro in funzione di scrutatore.
     8.  Ogni lista deve essere costituita da un numero di
  nominativi non superiore al totale complessivo dei componenti
  il consiglio unitario e non inferiore al 10 per cento di
  esso.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0044 TIPDOC=P DOCTIT=0040 COMM= PD PAGINIZ=0049 RIGINIZ=068 PAGFIN=0050 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=49 PAGEFIN=50 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0044 TIPDOCP DOCTIT0040 NDOC0040



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