| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Modalità delle elezioni).
1. Hanno diritto di partecipare alle elezioni e di esservi
candidati tutte le lavoratrici e i lavoratori occupati
nell'unità lavorativa.
2. Non possono candidarsi i dipendenti che facciano parte
della commissione elettorale o che siano stati indicati quali
scrutatori.
3. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei
dipendenti che abbia esercitato effettivamente il diritto di
voto.
4. Le elezioni avvengono rigorosamente, a pena di assoluta
invalidità, utilizzando schede bianche, uguali per ogni
dipendente e prive di qualunque contrassegno, indicazione,
simbolo o quant'altro possa consentire l'identificazione o la
provenienza.
5. Il voto è libero, personale, segreto; esso viene
espresso mediante indicazione sulla scheda di un unico
nominativo, prescelto fra i candidati alle elezioni, di cui
vengano scritti per esteso nome e cognome. Nei casi di
omonimia le generalità del candidato prescelto devono essere
precedute dall'indicazione del numero che contrassegna la
lista di cui fa parte e, occorrendo, dal numero corrispondente
alla sua posizione in lista; in mancanza, il voto sarà
considerato nullo.
6. La commissione elettorale fissa le regole per garantire
quanto stabilito nel presente articolo, portandole a
conoscenza di tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell'unità
produttiva o ufficio lavorativo, almeno sette giorni prima
della scadenza elettorale, secondo le modalità di cui al comma
6 dell'articolo 3.
7. I verbali di svolgimento delle operazioni elettorali,
compresi quelli relativi allo scrutinio delle schede votate ed
all'indicazione degli eletti, rimangono affissi secondo le
modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3 per almeno trenta
giorni.
8. Le operazioni di voto devono svolgersi in giornata ed
in orario lavorativo, in modo che tra l'ora d'inizio ed il
termine dell'ultima ora del tempo utile per votare
intercorrano esattamente trentasei ore.
9. Scrutinate le schede, ovvero ricevuti il presidente
della commissione elettorale i verbali di scrutinio di ogni
singolo seggio, la commissione elettorale individua gli
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eletti a norma dell'articolo 5 e ne proclama l'elezione
mediante pubblica dichiarazione, dandone atto a verbale.
10. Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ore di
assemblea retribuite, in aggiunta a quelle del monte-ore annuo
previsto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come sostenuto dall'articolo 16 della presente legge, onde
consentire lo svolgimento delle elezioni; al presidente ed
agli altri componenti la commissione elettorale, nonché agli
scrutatori, devono essere riconosciuti nella misura
necessaria, appositi permessi retribuiti.
11. La commissione elettorale concorda tempestivamente col
datore di lavoro le modalità attuative della disposizione di
cui al comma 10. La mancata cooperazione del datore di lavoro
è censurabile ai sensi dell'articolo 22.
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