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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2149
DDL0136-0045
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.45 (che inizia a pag.50 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3147, d'iniziativa dei deputati Malavenda ed altri
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                (Modalità delle elezioni). 
     1.  Hanno diritto di partecipare alle elezioni e di esservi
  candidati tutte le lavoratrici e i lavoratori occupati
  nell'unità lavorativa.
     2.  Non possono candidarsi i dipendenti che facciano parte
  della commissione elettorale o che siano stati indicati quali
  scrutatori.
     3.  Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei
  dipendenti che abbia esercitato effettivamente il diritto di
  voto.
     4.  Le elezioni avvengono rigorosamente, a pena di assoluta
  invalidità, utilizzando schede bianche, uguali per ogni
  dipendente e prive di qualunque contrassegno, indicazione,
  simbolo o quant'altro possa consentire l'identificazione o la
  provenienza.
     5.  Il voto è libero, personale, segreto; esso viene
  espresso mediante indicazione sulla scheda di un unico
  nominativo, prescelto fra i candidati alle elezioni, di cui
  vengano scritti per esteso nome e cognome.  Nei casi di
  omonimia le generalità del candidato prescelto devono essere
  precedute dall'indicazione del numero che contrassegna la
  lista di cui fa parte e, occorrendo, dal numero corrispondente
  alla sua posizione in lista; in mancanza, il voto sarà
  considerato nullo.
     6.  La commissione elettorale fissa le regole per garantire
  quanto stabilito nel presente articolo, portandole a
  conoscenza di tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell'unità
  produttiva o ufficio lavorativo, almeno sette giorni prima
  della scadenza elettorale, secondo le modalità di cui al comma
  6 dell'articolo 3.
     7.  I verbali di svolgimento delle operazioni elettorali,
  compresi quelli relativi allo scrutinio delle schede votate ed
  all'indicazione degli eletti, rimangono affissi secondo le
  modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3 per almeno trenta
  giorni.
     8.  Le operazioni di voto devono svolgersi in giornata ed
  in orario lavorativo, in modo che tra l'ora d'inizio ed il
  termine dell'ultima ora del tempo utile per votare
  intercorrano esattamente trentasei ore.
     9.  Scrutinate le schede, ovvero ricevuti il presidente
  della commissione elettorale i verbali di scrutinio di ogni
  singolo seggio, la commissione elettorale individua gli
 
                              Pag. 51
 
  eletti a norma dell'articolo 5 e ne proclama l'elezione
  mediante pubblica dichiarazione, dandone atto a verbale.
     10.  Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ore di
  assemblea retribuite, in aggiunta a quelle del monte-ore annuo
  previsto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
  come sostenuto dall'articolo 16 della presente legge, onde
  consentire lo svolgimento delle elezioni; al presidente ed
  agli altri componenti la commissione elettorale, nonché agli
  scrutatori, devono essere riconosciuti nella misura
  necessaria, appositi permessi retribuiti.
     11.  La commissione elettorale concorda tempestivamente col
  datore di lavoro le modalità attuative della disposizione di
  cui al comma 10.  La mancata cooperazione del datore di lavoro
  è censurabile ai sensi dell'articolo 22.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0045 TIPDOC=P DOCTIT=0040 COMM= PD PAGINIZ=0050 RIGINIZ=037 PAGFIN=0051 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=50 PAGEFIN=51 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0045 TIPDOCP DOCTIT0040 NDOC0040



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