| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Durata del mandato.
Assemblea di verifica e revocabilità).
1. Il mandato dei componenti il consiglio unitario non
può, in ogni caso, avere durata superiore ai ventiquattro
mesi.
2. I consigli unitari sono tenuti a convocare, almeno una
volta l'anno, l'assemblea generale dei dipendenti dell'unità
produttiva o ufficio lavorativo per procedere alla verifica
del rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori occupati
nell'unità interessata.
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3. Nelle assemblee di verifica di cui al comma 2,
validamente insediate qualunque sia il numero dei dipendenti
partecipanti, qualora un numero di dipendenti pari ad almeno
il 50 per cento più uno degli aventi diritto voti la sfiducia
su mozione nei confronti del consiglio unitario, quest'ultimo
è obbligato a rassegnare le dimissioni e ad aprire la
procedura per l'indizione di nuove elezioni.
4. In caso d'inerzia del consiglio o qualora se ne ravvisi
comunque la necessità, il consiglio unitario deve convocare
senza indugio l'assemblea di verifica mediante raccolta delle
firme di almeno un quinto dei dipendenti dell'unità
lavorativa, su apposita mozione motivata, promossa da
qualsiasi gruppo di lavoratrici e lavoratori dell'unità
interessata.
5. Il singolo mandato di ciascuno dei componenti del
consiglio unitario può essere revocato in qualsiasi momento
nell'apposita assemblea cui hanno diritto di partecipare tutti
i lavoratori e le lavoratrici facenti parte del reparto,
gruppo o sezione che ha fornito il mandato contestato. Tale
assemblea è promossa mediante raccolta di firme, almeno nella
misura di un quinto degli aventi diritto a parteciparvi, ed è
fatto obbligo al consiglio unitario, per quanto nei suoi
poteri di renderne possibile lo svolgimento.
6. Per la revoca di mandato nei confronti di uno dei
componenti il consiglio unitario occorre, in un'apposita
assemblea di revocabilità, il voto favorevole della
maggioranza dei partecipanti a tale assemblea.
7. Nel caso di revoca del mandato ai sensi del comma 6,
nonché nel caso di dimissioni o indisponibilità di uno o più
componenti del consiglio unitario, quest'ultimo è tenuto ad
organizzare, entro e non oltre quindici giorni, l'elezione del
sostituto, cui hanno diritto di partecipare soltanto i
dipendenti facenti parte del collegio elettorale relativamente
al quale si è verificato il caso di revoca, dimissioni o
indisponibilità.
8. La scadenza di mandato del sostituto resta
inscindibilmente determinata dalla residua durata del
consiglio unitario di cui entra a far parte.
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