| 2157 | |
| DDL0136-0053 | |
| Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
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| (suddiviso in 281 Unità Documento)
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Unità Documento n.53 (che inizia a pag.53 dello stampato)
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...N. 3147, d'iniziativa dei deputati
Malavenda ed altri
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| Art. 9.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Diritti indisponibili).
1. Le stipulazioni collettive, di qualsiasi livello, non
possono in alcun caso disporre dei diritti soggettivi di
lavoratrici e lavoratori.
2. La contrattazione collettiva non può disporre in deroga
alle norme di legge, salvo che queste espressamente lo
consentano.
3. Discipline collettive in deroga alla legge sono
tuttavia ammesse se più favorevoli ai lavoratori, valutando
a tal fine l'intera normativa concernente il medesimo
istituto.
4. Salvo il caso previsto nel comma 3, le clausole delle
stipulazioni collettive difformi dalle norme inderogabili di
legge sono sostituite di diritto dalle norme suddette.
5. Le stipulazioni collettive non possono derogare alle
norme di una stipulazione collettiva di diverso livello, salvo
che prevedano una disciplina più favorevole ai lavoratori.
6. Le clausole dei contratti collettivi e degli accordi
aziendali che, ai sensi del comma 2, operino in deroga alla
legge per espressa previsione normativa ovvero che dispongano
la rinegoziazione di diritti di origine contrattuale in
riferimento ad uno specifico gruppo o settore di lavoratori
nell'unità interessata, devono essere espressamente approvate
e ratificate dalla maggioranza delle lavoratrici e dei
lavoratori direttamente interessati, nell'assemblea all'uopo
convocata. In mancanza di approvazione e ratifica, le suddette
clausole non acquistano alcuna efficacia.
7. In nessun caso i contratti collettivi o gli accordi
aziendali possono individuare o concorrere ad individuare
tipologie di rapporti lavorativi cui sia consentita
l'apposizione di un termine di durata.
8. Quanto previsto dal presente articolo, nonché ogni
altra attribuzione individuale di cui alla presente legge ed
ai contratti collettivi di lavoro, si applica anche ai
dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, il
cui computo va inserito ad ogni effetto in tutte le
determinazioni numeriche di cui alla presente legge.
9. Le stipulazioni collettive continuano a produrre i
propri effetti dopo la scadenza ovvero dopo la disdetta, fino
a che non intervenga un nuovo contratto o accordo
collettivo.
10. Sono abrogate le disposizioni che dispongono
diversamente dai commi 7 e 8.
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| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136
TOTPAG=0166 TOTDOC=0281
NDOC=0053 TIPDOC=P DOCTIT=0040 COMM= PD
PAGINIZ=0053 RIGINIZ=025 PAGFIN=0053 RIGFIN=068 UPAG=NO
PAGEIN=53 PAGEFIN=53
SORTRES= SORTDDL=013600A00
FASCIDC=13DDL0136 A
SORTNAV=0013600A000 00000
ZZDDLC136A NDOC0053 TIPDOCP DOCTIT0040
NDOC0040
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