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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2157
DDL0136-0053
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.53 (che inizia a pag.53 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3147, d'iniziativa dei deputati Malavenda ed altri
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Diritti indisponibili).
     1.  Le stipulazioni collettive, di qualsiasi livello, non
  possono in alcun caso disporre dei diritti soggettivi di
  lavoratrici e lavoratori.
     2.  La contrattazione collettiva non può disporre in deroga
  alle norme di legge, salvo che queste espressamente lo
  consentano.
     3.  Discipline collettive in deroga alla legge sono
  tuttavia ammesse se più favorevoli ai lavoratori, valutando
  a tal fine l'intera normativa concernente il medesimo
  istituto.
     4.  Salvo il caso previsto nel comma 3, le clausole delle
  stipulazioni collettive difformi dalle norme inderogabili di
  legge sono sostituite di diritto dalle norme suddette.
     5.  Le stipulazioni collettive non possono derogare alle
  norme di una stipulazione collettiva di diverso livello, salvo
  che prevedano una disciplina più favorevole ai lavoratori.
     6.  Le clausole dei contratti collettivi e degli accordi
  aziendali che, ai sensi del comma 2, operino in deroga alla
  legge per espressa previsione normativa ovvero che dispongano
  la rinegoziazione di diritti di origine contrattuale in
  riferimento ad uno specifico gruppo o settore di lavoratori
  nell'unità interessata, devono essere espressamente approvate
  e ratificate dalla maggioranza delle lavoratrici e dei
  lavoratori direttamente interessati, nell'assemblea all'uopo
  convocata.  In mancanza di approvazione e ratifica, le suddette
  clausole non acquistano alcuna efficacia.
     7.  In nessun caso i contratti collettivi o gli accordi
  aziendali possono individuare o concorrere ad individuare
  tipologie di rapporti lavorativi cui sia consentita
  l'apposizione di un termine di durata.
     8.  Quanto previsto dal presente articolo, nonché ogni
  altra attribuzione individuale di cui alla presente legge ed
  ai contratti collettivi di lavoro, si applica anche ai
  dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, il
  cui computo va inserito ad ogni effetto in tutte le
  determinazioni numeriche di cui alla presente legge.
     9.  Le stipulazioni collettive continuano a produrre i
  propri effetti dopo la scadenza ovvero dopo la disdetta, fino
  a che non intervenga un nuovo contratto o accordo
  collettivo.
     10.  Sono abrogate le disposizioni che dispongono
  diversamente dai commi 7 e 8.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0053 TIPDOC=P DOCTIT=0040 COMM= PD PAGINIZ=0053 RIGINIZ=025 PAGFIN=0053 RIGFIN=068 UPAG=NO PAGEIN=53 PAGEFIN=53 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0053 TIPDOCP DOCTIT0040 NDOC0040



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