| Onorevoli Deputati! - 1. La normativa comunitaria ha
introdotto, sin dal 1984, un regime di contingenti individuali
di produzione di latte, nel quadro di quote nazionali di
produzione attribuite agli Stati membri.
La regolamentazione comunitaria sulle quote latte prevede
un sistema di penalità elevatissime in caso di superamento
della quota nazionale, e l'Italia ha già dovuto versare
all'Unione europea ingenti somme per i primi nove anni di
attuazione del regime (1984-1993).
Tali somme sono rimaste a carico del bilancio pubblico,
poiché l'assenza di organiche disposizioni nazionali in
materia non ha consentito di ascrivere ai produttori l'onere
derivante dal superamento della quota nazionale.
Al fine di assicurare un corretto assetto della materia,
la legge 26 novembre 1992, n.468, ha introdotto un nuovo
quadro applicativo del regime comunitario, individuando fra
l'altro criteri e modalità per l'attribuzione delle quote
individuali.
L'attribuzione di tali quote ha però richiesto una fase di
accertamento e di controllo da parte dell'AIMA (Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo), a causa
dell'oggettiva difficoltà di verificare la sussistenza dei
requisiti prescritti dalla legge n.468 del 1992, che facevano
riferimento alle produzioni realizzate da ciascun produttore
nelle campagne 1988-1989 e 1991-1992.
Tale situazione ha determinato un elevato numero di
Pag. 2
contestazioni da parte di produttori nei confronti dei
provvedimenti di attribuzione delle quote.
Per superare queste difficoltà il Parlamento, nonostante
il Governo ne avesse più volte rappresentato i pericoli,
manifestando formalmente la propria contrarietà, ha
introdotto, con l'articolo 2- bis del decreto-legge 23
dicembre 1994, n.727, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 1995, n.46, in una formulazione generica, la
facoltà di autocertificare, nelle more dell'accertamento
definitivo delle posizioni individuali, la sussistenza dei
requisiti per l'attribuzione delle quote.
Nella formulazione del citato articolo 2- bis viene
nella sostanza consentito ai produttori di determinare la
propria quota senza la possibilità di alcun intervento
immediato da parte dell'Amministrazione.
Ciò esula dalle finalità proprie dell'istituto
dell'autocertificazione che, in linea generale, consente al
cittadino di attestare direttamente (senza bisogno di un
certificato della pubblica amministrazione) qualcosa che già
risulta acquisito (ad esempio la residenza o lo stato di
famiglia).
Invece la norma introdotta dal citato articolo 2- bis
consente al produttore di attestare la propria produzione di
riferimento (e quindi la quota di propria spettanza) in
difformità da quanto accertato dall'Amministrazione.
Peraltro, l'automatico riconoscimento della posizione
autocertificata nelle situazioni di contenzioso, risulta
anticipatoria della pronuncia dell'autorità adita, alla quale
l'ordinamento consente anche l'adozione, qualora ne ricorrano
i presupposti, di provvedimenti cautelari.
Il disposto dell'articolo 2- bis del citato
decreto-legge n. 727 del 1994 appare comunque incompatibile
con un regime di quote, poiché determina la sussistenza di
quote individuali (cumulandosi alle quote attribuite dall'AIMA
quelle autocertificate) complessivamente superiori alla quota
nazionale.
Tale rilievo è stato prospettato anche dalla Commissione
europea, nella lettera del Commissario Fischler in data 20
marzo 1995.
L'esistenza di quote individuali eccedenti la quota
nazionale comporta l'ascrivibilità a carico del bilancio
pubblico delle penalità conseguenti il superamento della quota
nazionale, con modalità analoghe a quelle già determinatesi
fra il 1984 e il 1993.
La situazione appare ancor più preoccupante poiché, in
base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, i
produttori avrebbero fatto ricorso su larga scala alle
autocertificazioni (pure in assenza di ragioni obiettive)
nell'intento di sottrarsi al vincolo della quota individuale,
la cui applicazione incontra tuttora fortissime resistenze.
Secondo stime prudenziali, e necessariamente
approssimative, l'onere per il bilancio pubblico, derivante
dall'autocertificazione, può essere previsto in una somma
compresa fra 300 e 600 miliardi di lire su base annua.
Poiché l'AIMA ha nel frattempo concluso le proprie
ripetute verifiche sulle quote individuali, è possibile
procedere all'attribuzione delle medesime con effetto dal 1^
aprile 1995 (periodo 1995-96).
Ciò comporta l'automatica sistemazione per tutte quelle
autocertificazioni corrispondenti a contestazioni accolte
dall'AIMA nella propria attività di riscontro.
Pertanto, non appare più giustificabile la permanenza di
un meccanismo di autocertificazione, in considerazione del
fatto che le posizioni individuali sono state ripetutamente
esaminate dall'AIMA.
Deve essere quindi disposta la sospensione dell'efficacia
dell'articolo 2- bis del citato decreto-legge n. 727 del
1994 prima del termine del periodo 1995-1996 (31 marzo 1996)
in modo da evitare che le autocertificazioni prodotte al solo
fine di sottrarsi al vincolo della quota comportino l'accollo
delle penalità corrispondenti a carico del bilancio
pubblico.
E' stato peraltro stabilito che i produttori possano
inoltrare all'AIMA documentati ricorsi in opposizione avverso
le determinazioni dei bollettini. I ristretti margini
temporali previsti per i rimedi amministrativi in questione
Pag. 3
sono imposti dalle ravvicinate scadenze fissate dalla
normativa comunitaria in materia.
2. Parimenti, occorre tener conto delle conseguenze che i
meccanismi di contenimento della produzione lattiera previsti
dal citato decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995, hanno determinato
in talune aree del Paese.
Infatti, la prevista estesa esenzione dalla riduzione
delle quote di produzione per le aree montane e le zone
svantaggiate ed insulari (articolo 2, comma 1, lettera b),
del citato decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995) ha fatto sì che
l'assorbimento dell'eccesso di produzione, rivolta al rientro
della quota nazionale, abbia penalizzato esclusivamente i
produttori le cui aziende sono ubicate nelle aree di
pianura.
Proprio la concentrazione delle misure di cui sopra nelle
aree maggiormente vocate alla produzione del latte ha
accentuato le difficoltà già determinate dalla pesante
congiuntura economica.
Sicché il provvedimento in esame non può non contemplare
misure atte a riequilibrare, almeno in parte, la situazione
descritta.
Sono rinnovati in tal senso i criteri per procedere alla
compensazione in ambito associativo ed a quella nazionale in
modo da consentire che i produttori appartenenti alle
categorie colpite dalle riduzioni di quota disposte dal citato
decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n.46 del 1995 possano prioritariamente compensare
i quantitativi da essi prodotti in eccesso rispetto alla
propria quota con le minori produzioni realizzate nel
Paese.
E' risultato altresì opportuno prevedere una ulteriore
compensazione in favore dei produttori titolari di sola quota
A, nei limiti di una modesta percentuale rispetto
all'ammontare della quota, salvaguardando in tal modo i
produttori che storicamente non hanno accresciuto la
produzione.
E' comunque salvaguardata (comma 5- bis, lettera
c), dell'articolo 5 della legge n. 468 del 1992,
introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge) la posizione
preferenziale per i produttori le cui aziende sono ubicate
nelle zone di montagna e in quelle svantaggiate.
Infine, allo scopo di consentire la eventuale restituzione
ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, è
stabilito al 31 agosto di ciascun anno il termine entro il
quale l'AIMA dovrà effettuare la predetta compensazione
nazionale.
Si ha ragione pertanto di ritenere ispirato ad equità il
complesso delle misure recate dagli articoli 1 e 2 del
provvedimento d'urgenza, misure necessitate dall'esigenza che
esse trovino applicazione già nella campagna in corso, al fine
di scongiurare i reali rischi per l'Erario insiti in una
regolamentazione che aveva posto le premesse per una
configurazione difficilmente gestibile del regime.
3. L'unito decreto-legge prevede pertanto (articolo 1)
l'attribuzione delle nuove quote da parte dell'AIMA entro il
31 marzo 1996 e, sospendendo l'efficacia dell'articolo
2- bis del decreto-legge n. 727 del 1994, dispone che ai
fini del versamento del prelievo supplementare riferito al
periodo 1995-1996 dovranno essere considerate esclusivamente
le quote individuali risultanti dai nuovi bollettini adottati
dall'AIMA. Sono altresì stabilite modalità per la proposizione
di ricorsi in opposizione avverso le determinazioni contenute
nei suddetti bollettini.
All'articolo 2 sono invece definiti i criteri per la
compensazione in ambito associativo e per quella nazionale, e
le modalità per l'effettuazione di quest'ultima, come dianzi
illustrato.
| |