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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


216
DDL0010-0002
Progetto di legge Camera n. 10 - testo presentato - (DDL13-10)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C10. TESTIPDL
...C10.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC10 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - 1.  La normativa comunitaria ha
  introdotto, sin dal 1984, un regime di contingenti individuali
  di produzione di latte, nel quadro di quote nazionali di
  produzione attribuite agli Stati membri.
     La regolamentazione comunitaria sulle quote latte prevede
  un sistema di penalità elevatissime in caso di superamento
  della quota nazionale, e l'Italia ha già dovuto versare
  all'Unione europea ingenti somme per i primi nove anni di
  attuazione del regime (1984-1993).
     Tali somme sono rimaste a carico del bilancio pubblico,
  poiché l'assenza di organiche disposizioni nazionali in
  materia non ha consentito di ascrivere ai produttori l'onere
  derivante dal superamento della quota nazionale.
     Al fine di assicurare un corretto assetto della materia,
  la legge 26 novembre 1992, n.468, ha introdotto un nuovo
  quadro applicativo del regime comunitario, individuando fra
  l'altro criteri e modalità per l'attribuzione delle quote
  individuali.
     L'attribuzione di tali quote ha però richiesto una fase di
  accertamento e di controllo da parte dell'AIMA (Azienda di
  Stato per gli interventi nel mercato agricolo), a causa
  dell'oggettiva difficoltà di verificare la sussistenza dei
  requisiti prescritti dalla legge n.468 del 1992, che facevano
  riferimento alle produzioni realizzate da ciascun produttore
  nelle campagne 1988-1989 e 1991-1992.
     Tale situazione ha determinato un elevato numero di
 
                               Pag. 2
 
  contestazioni da parte di produttori nei confronti dei
  provvedimenti di attribuzione delle quote.
     Per superare queste difficoltà il Parlamento, nonostante
  il Governo ne avesse più volte rappresentato i pericoli,
  manifestando formalmente la propria contrarietà, ha
  introdotto, con l'articolo 2- bis  del decreto-legge 23
  dicembre 1994, n.727, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 24 febbraio 1995, n.46, in una formulazione generica, la
  facoltà di autocertificare, nelle more dell'accertamento
  definitivo delle posizioni individuali, la sussistenza dei
  requisiti per l'attribuzione delle quote.
     Nella formulazione del citato articolo 2- bis  viene
  nella sostanza consentito ai produttori di determinare la
  propria quota senza la possibilità di alcun intervento
  immediato da parte dell'Amministrazione.
     Ciò esula dalle finalità proprie dell'istituto
  dell'autocertificazione che, in linea generale, consente al
  cittadino di attestare direttamente (senza bisogno di un
  certificato della pubblica amministrazione) qualcosa che già
  risulta acquisito (ad esempio la residenza o lo stato di
  famiglia).
     Invece la norma introdotta dal citato articolo 2- bis
  consente al produttore di attestare la propria produzione di
  riferimento (e quindi la quota di propria spettanza) in
  difformità da quanto accertato dall'Amministrazione.
     Peraltro, l'automatico riconoscimento della posizione
  autocertificata nelle situazioni di contenzioso, risulta
  anticipatoria della pronuncia dell'autorità adita, alla quale
  l'ordinamento consente anche l'adozione, qualora ne ricorrano
  i presupposti, di provvedimenti cautelari.
     Il disposto dell'articolo 2- bis  del citato
  decreto-legge n. 727 del 1994 appare comunque incompatibile
  con un regime di quote, poiché determina la sussistenza di
  quote individuali (cumulandosi alle quote attribuite dall'AIMA
  quelle autocertificate) complessivamente superiori alla quota
  nazionale.
     Tale rilievo è stato prospettato anche dalla Commissione
  europea, nella lettera del Commissario Fischler in data 20
  marzo 1995.
     L'esistenza di quote individuali eccedenti la quota
  nazionale comporta l'ascrivibilità a carico del bilancio
  pubblico delle penalità conseguenti il superamento della quota
  nazionale, con modalità analoghe a quelle già determinatesi
  fra il 1984 e il 1993.
     La situazione appare ancor più preoccupante poiché, in
  base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, i
  produttori avrebbero fatto ricorso su larga scala alle
  autocertificazioni (pure in assenza di ragioni obiettive)
  nell'intento di sottrarsi al vincolo della quota individuale,
  la cui applicazione incontra tuttora fortissime resistenze.
     Secondo stime prudenziali, e necessariamente
  approssimative, l'onere per il bilancio pubblico, derivante
  dall'autocertificazione, può essere previsto in una somma
  compresa fra 300 e 600 miliardi di lire su base annua.
     Poiché l'AIMA ha nel frattempo concluso le proprie
  ripetute verifiche sulle quote individuali, è possibile
  procedere all'attribuzione delle medesime con effetto dal 1^
  aprile 1995 (periodo 1995-96).
     Ciò comporta l'automatica sistemazione per tutte quelle
  autocertificazioni corrispondenti a contestazioni accolte
  dall'AIMA nella propria attività di riscontro.
     Pertanto, non appare più giustificabile la permanenza di
  un meccanismo di autocertificazione, in considerazione del
  fatto che le posizioni individuali sono state ripetutamente
  esaminate dall'AIMA.
     Deve essere quindi disposta la sospensione dell'efficacia
  dell'articolo 2- bis  del citato decreto-legge n. 727 del
  1994 prima del termine del periodo 1995-1996 (31 marzo 1996)
  in modo da evitare che le autocertificazioni prodotte al solo
  fine di sottrarsi al vincolo della quota comportino l'accollo
  delle penalità corrispondenti a carico del bilancio
  pubblico.
     E' stato peraltro stabilito che i produttori possano
  inoltrare all'AIMA documentati ricorsi in opposizione avverso
  le determinazioni dei bollettini.  I ristretti margini
  temporali previsti per i rimedi amministrativi in questione
 
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  sono imposti dalle ravvicinate scadenze fissate dalla
  normativa comunitaria in materia.
     2.  Parimenti, occorre tener conto delle conseguenze che i
  meccanismi di contenimento della produzione lattiera previsti
  dal citato decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995, hanno determinato
  in talune aree del Paese.
     Infatti, la prevista estesa esenzione dalla riduzione
  delle quote di produzione per le aree montane e le zone
  svantaggiate ed insulari (articolo 2, comma 1, lettera  b),
  del citato decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995) ha fatto sì che
  l'assorbimento dell'eccesso di produzione, rivolta al rientro
  della quota nazionale, abbia penalizzato esclusivamente i
  produttori le cui aziende sono ubicate nelle aree di
  pianura.
     Proprio la concentrazione delle misure di cui sopra nelle
  aree maggiormente vocate alla produzione del latte ha
  accentuato le difficoltà già determinate dalla pesante
  congiuntura economica.
     Sicché il provvedimento in esame non può non contemplare
  misure atte a riequilibrare, almeno in parte, la situazione
  descritta.
     Sono rinnovati in tal senso i criteri per procedere alla
  compensazione in ambito associativo ed a quella nazionale in
  modo da consentire che i produttori appartenenti alle
  categorie colpite dalle riduzioni di quota disposte dal citato
  decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n.46 del 1995 possano prioritariamente compensare
  i quantitativi da essi prodotti in eccesso rispetto alla
  propria quota con le minori produzioni realizzate nel
  Paese.
     E' risultato altresì opportuno prevedere una ulteriore
  compensazione in favore dei produttori titolari di sola quota
  A, nei limiti di una modesta percentuale rispetto
  all'ammontare della quota, salvaguardando in tal modo i
  produttori che storicamente non hanno accresciuto la
  produzione.
     E' comunque salvaguardata (comma 5- bis,  lettera
  c),  dell'articolo 5 della legge n. 468 del 1992,
  introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge) la posizione
  preferenziale per i produttori le cui aziende sono ubicate
  nelle zone di montagna e in quelle svantaggiate.
     Infine, allo scopo di consentire la eventuale restituzione
  ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, è
  stabilito al 31 agosto di ciascun anno il termine entro il
  quale l'AIMA dovrà effettuare la predetta compensazione
  nazionale.
     Si ha ragione pertanto di ritenere ispirato ad equità il
  complesso delle misure recate dagli articoli 1 e 2 del
  provvedimento d'urgenza, misure necessitate dall'esigenza che
  esse trovino applicazione già nella campagna in corso, al fine
  di scongiurare i reali rischi per l'Erario insiti in una
  regolamentazione che aveva posto le premesse per una
  configurazione difficilmente gestibile del regime.
     3.  L'unito decreto-legge prevede pertanto (articolo 1)
  l'attribuzione delle nuove quote da parte dell'AIMA entro il
  31 marzo 1996 e, sospendendo l'efficacia dell'articolo
  2- bis  del decreto-legge n. 727 del 1994, dispone che ai
  fini del versamento del prelievo supplementare riferito al
  periodo 1995-1996 dovranno essere considerate esclusivamente
  le quote individuali risultanti dai nuovi bollettini adottati
  dall'AIMA.  Sono altresì stabilite modalità per la proposizione
  di ricorsi in opposizione avverso le determinazioni contenute
  nei suddetti bollettini.
     All'articolo 2 sono invece definiti i criteri per la
  compensazione in ambito associativo e per quella nazionale, e
  le modalità per l'effettuazione di quest'ultima, come dianzi
  illustrato.
 
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