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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2178
DDL0136-0074
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.74 (che inizia a pag.59 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3707, d'iniziativa dei deputati Piscitello ed altri
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
              (Composizione della rappresentanza
                     sindacale unitaria).
     1.  Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
  collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria è
  composta:
         a)  nelle unità produttive fino a cinquanta
  addetti, da quattro componenti;
         b)  nelle unità produttive da cinquantuno a
  duecento addetti, da sei componenti;
         c)  nelle unità produttive da duecentouno a 3 mila
  addetti, da sei componenti ogni trecento dipendenti o frazione
  di trecento;
         d)  nelle unità produttive con più di 3 mila
  addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera
  c),  cui si aggiungono sei componenti ogni cinquecento
  addetti o frazione di cinquecento, per il numero di addetti
  superiore a 3 mila.
     2.  I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze,
  mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per
  cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i
  diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio
  1970, n. 300, e successive modificazioni.  Per quanto attiene
  al settore del credito ed assimilati la dizione "dirigenti"
  deve intendersi riferita all'intero personale direttivo ovvero
  a dirigenti e funzionari.
     3.  Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva
  raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli
  addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere
  incrementata in modo da garantire almeno un rappresentante
  della categoria.  Per l'elezione, si procede con apposito
  collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e
  passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.
     4.  Nelle imprese articolate in più unità produttive e
  nelle pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti
  organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie
  elette nelle unità produttive.  Modalità di designazione e
  competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite
  mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze
  unitarie interessate.  Le medesime disposizioni si applicano
  alle imprese che operano in più Paesi della Unione europea.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0074 TIPDOC=P DOCTIT=0072 COMM= PD PAGINIZ=0059 RIGINIZ=021 PAGFIN=0059 RIGFIN=061 UPAG=NO PAGEIN=59 PAGEFIN=59 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0074 TIPDOCP DOCTIT0072 NDOC0072



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