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| DDL0136-0074 | |
| Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
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| (suddiviso in 281 Unità Documento)
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Unità Documento n.74 (che inizia a pag.59 dello stampato)
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...N. 3707, d'iniziativa dei deputati
Piscitello ed altri
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| Art. 3.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Composizione della rappresentanza
sindacale unitaria).
1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria è
composta:
a) nelle unità produttive fino a cinquanta
addetti, da quattro componenti;
b) nelle unità produttive da cinquantuno a
duecento addetti, da sei componenti;
c) nelle unità produttive da duecentouno a 3 mila
addetti, da sei componenti ogni trecento dipendenti o frazione
di trecento;
d) nelle unità produttive con più di 3 mila
addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera
c), cui si aggiungono sei componenti ogni cinquecento
addetti o frazione di cinquecento, per il numero di addetti
superiore a 3 mila.
2. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze,
mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per
cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i
diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni. Per quanto attiene
al settore del credito ed assimilati la dizione "dirigenti"
deve intendersi riferita all'intero personale direttivo ovvero
a dirigenti e funzionari.
3. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva
raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli
addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere
incrementata in modo da garantire almeno un rappresentante
della categoria. Per l'elezione, si procede con apposito
collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e
passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.
4. Nelle imprese articolate in più unità produttive e
nelle pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti
organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie
elette nelle unità produttive. Modalità di designazione e
competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite
mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze
unitarie interessate. Le medesime disposizioni si applicano
alle imprese che operano in più Paesi della Unione europea.
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| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136
TOTPAG=0166 TOTDOC=0281
NDOC=0074 TIPDOC=P DOCTIT=0072 COMM= PD
PAGINIZ=0059 RIGINIZ=021 PAGFIN=0059 RIGFIN=061 UPAG=NO
PAGEIN=59 PAGEFIN=59
SORTRES= SORTDDL=013600A00
FASCIDC=13DDL0136 A
SORTNAV=0013600A000 00000
ZZDDLC136A NDOC0074 TIPDOCP DOCTIT0072
NDOC0072
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