Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2179
DDL0136-0075
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.75 (che inizia a pag.59 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3707, d'iniziativa dei deputati Piscitello ed altri
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Disciplina elettorale).
     1.  I soggetti che hanno assunto l'iniziativa formano, con
  i rappresentanti delle liste presentate, una commissione
  elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie
  fasi ed infine proclama eletta la rappresentanza che ha
  ottenuto il maggior numero di voti, sempre che abbia
  partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
  diritto.
 
                              Pag. 60
 
     2.  Sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni la
  direzione provinciale del lavoro competente per territorio,
  che certifica i risultati elettorali e li comunica, entro
  trenta giorni, al Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
  Dipartimento della funzione pubblica, i quali pubblicano i
  risultati stessi in un apposito bollettino entro un termine
  compreso tra il trentacinquesimo ed il trentaseiesimo mese
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché
  al termine di ogni mese di gennaio di ciascun anno
  successivo.
     3.  Della indizione delle elezioni è data tempestiva
  notizia al datore di lavoro, perché metta a disposizione tutto
  quanto occorre per lo svolgimento.
     4.  Alle eventuali integrazioni della disciplina elettorale
  provvedono appositi accordi collettivi, senza possibilità di
  deroga alle condizioni minime di garanzia previste dalla
  presente legge.
     5.  I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad
  avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge
  20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per
  rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro
  all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alle
  proclamazioni dei risultati.
     6.  Su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto
  al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta ad
  indire una consultazione referendaria sulla proposta di suo
  rinnovo anticipato.  Ove partecipi al voto la maggioranza degli
  aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza
  dei votanti, la rappresentanza uscente indice le nuove
  elezioni.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0075 TIPDOC=P DOCTIT=0072 COMM= PD PAGINIZ=0059 RIGINIZ=062 PAGFIN=0060 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=59 PAGEFIN=60 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0075 TIPDOCP DOCTIT0072 NDOC0072



Ritorna al menu della banca dati