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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2182
DDL0136-0078
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.78 (che inizia a pag.61 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3707, d'iniziativa dei deputati Piscitello ed altri
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
            (Rappresentatività sindacale a livello
             nazionale, regionale e provinciale).
     1.  Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove
  rappresentanze sindacali unitarie sono considerati
  rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale
  solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali,
  regionali e provinciali applicati nell'impresa o nell'unità
  produttiva o amministrativa.
     2.  Successivamente alla scadenza di cui al comma 1, si
  considerano rappresentativi ai vari livelli, nei sensi di cui
  al comma 3, i sindacati che abbiano una valida consistenza
  associativa e un'adeguata consistenza numerica.  Ai fini della
  rappresentatività a livello nazionale e regionale, si tiene
  conto, per quanto possibile, anche della equilibrata
  distribuzione sul territorio nonché dell'effettività,
  continuità e sistematicità dell'azione di tutela degli
  interessi collettivi.
     3.  I criteri di base per la rilevazione della
  rappresentatività sono costituiti dal numero degli iscritti,
  desumibile dalle deleghe conferite per i contributi sindacali,
  nonché dai voti conseguiti da ciascuna organizzazione
  sindacale in occasione delle elezioni per le rappresentanze
  sindacali unitarie, valutati per ogni singolo livello.  In ogni
  caso, per acquisire, in qualsiasi momento, la qualifica di
  sindacato rappresentativo ai vari livelli, l'organizzazione
  deve aver ricevuto adesioni non inferiori al 5 per cento dei
  votanti e deleghe non inferiori al 5 per cento del totale
  degli iscritti alle organizzazioni sindacali.  Rimane fermo per
  le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie
  dei dirigenti e dei quadri il riferimento per tali percentuali
  agli appartenenti alle categorie stesse e le citate
  percentuali sono elevate al 10 per cento.
     4.  La soglia minima del 5 per cento relativa al livello
  nazionale non si applica alle organizzazioni sindacali delle
  minoranze linguistiche riconosciute.  Restano comunque salvi
  l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
  gennaio 1978, n. 58, il comma 3 dell'articolo 54 del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
  e l'articolo 5- bis  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, in quanto compatibili con i princìpi della
  presente legge.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0078 TIPDOC=P DOCTIT=0072 COMM= FPD PAGINIZ=0061 RIGINIZ=033 PAGFIN=0061 RIGFIN=075 UPAG=NO PAGEIN=61 PAGEFIN=61 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0078 TIPDOCP DOCTIT0072 NDOC0072



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