Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2184
DDL0136-0080
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.80 (che inizia a pag.62 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3707, d'iniziativa dei deputati Piscitello ed altri
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Computo degli iscritti e dei voti).
     1.  Ai fini del computo degli iscritti ai sindacati, i
  contributi associativi, ferma ogni garanzia di segretezza,
  devono essere trasmessi dai datori di lavoro o dagli altri
  soggetti contrattualmente individuati alle organizzazioni
  sindacali cui competono entro il termine di trenta giorni
  dalla data di applicazione della trattenuta; entro il 31
  dicembre di ogni anno il datore di lavoro deve comunicare al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero
  degli iscritti alle diverse organizzazioni sindacali.  Il
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale vigila,
  attraverso gli organi periferici, sul tempestivo adempimento e
  sulla corrispondenza dei dati comunicati alla effettiva
  consistenza numerica delle deleghe.  In caso di inadempimento,
  la direzione provinciale del lavoro applica la sanzione
  amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 2 milioni ad un
  massimo di lire 10 milioni.
     2.  In sede consuntiva di rendicontazione, il Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati
  raccolti, certifica il numero di deleghe per ciascuna
  organizzazione sindacale nell'anno di riferimento.
     3.  I complessivi dati associativi ed elettorali sono
  trasmessi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
  che provvede, d'intesa con il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale
  dei registri dei sindacati rappresentativi.
     4.  Ai fini del computo dei voti conseguiti dai sindacati
  nell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, i
  risultati elettorali sono trasmessi, tramite le direzioni
  provinciali del lavoro territorialmente competenti, al
  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che provvede,
  d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale dei dati.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0080 TIPDOC=P DOCTIT=0072 COMM= PD PAGINIZ=0062 RIGINIZ=009 PAGFIN=0062 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=62 PAGEFIN=62 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0080 TIPDOCP DOCTIT0072 NDOC0072



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