| 1. Entro il 31 marzo 1996, l'AIMA pubblica appositi
bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori
titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel
periodo di applicazione del regime comunitario delle quote
latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono
accertamento definitivo delle posizioni individuali e
sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati
precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.
2. L'efficacia dell'articolo 2- bis del
decreto-legge 23 dicembre 1994, n.727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n.46, è sospesa
sino al 31 marzo 1997.
3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le
determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà
pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla data di
pubblicazione dei bollettini medesimi da parte della regione.
L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni;
decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia
comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a
tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è
esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente,
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o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Ai fini della trattenuta e del versamento del
prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo
1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare
esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini
di aggiornamento di cui al comma 1.
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