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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2191
DDL0136-0087
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.87 (che inizia a pag.64 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3831, d'iniziativa del deputato Gardiol
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Disciplina elettorale).
     1.  I soggetti che hanno assunto l'iniziativa formano con i
  rappresentanti delle liste presentate una commissione
  elettorale che garantisce il regolare andamento delle varie
  fasi ed infine proclama eletta la rappresentanza che ha
  ottenuto il maggior numero di voti, sempre che abbia
  partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
  diritto.  Nel caso che i votanti siano inferiori al 50 per
  cento più uno degli aventi diritto, il mandato dei componenti
  la rappresentanza sindacale elettiva è ridotto a dodici
  mesi.
     2.  Sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni la
  direzione provinciale del lavoro competente per territorio,
  che certifica i risultati elettorali e li comunica, entro
  trenta giorni, al Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale ed alla Presidenza del Consiglio dei
  ministri-Dipartimento della funzione pubblica, i quali
  pubblicano i risultati stessi in un apposito bollettino entro
  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, nonché al termine del mese di gennaio di ciascun anno
  successivo.
     3.  Dell'indizione delle elezioni è data tempestiva notizia
  al datore di lavoro perché metta a disposizione tutto quanto
  occorre per lo svolgimento.  Le imprese o le unità
  amministrative di cui all'articolo 1 sono tenute ad adottare
  misure tecniche ed organizzative che consentano il regolare
  svolgimento delle elezioni e la segretezza del voto e a
  fornire al comitato elettorale l'elenco nominativo degli
  aventi diritto al voto.  L'indizione delle elezioni avviene
  mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui
  all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o, in
  difetto, in altro luogo accessibile a tutti i lavoratori.
  Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3
  non è possibile presentare liste.  La data delle elezioni viene
  fissata dal comitato elettorale tra i trenta e i
  quarantacinque giorni successivi al termine per la
  presentazione delle liste, con comunicazione da affiggere
  negli spazi di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970,
  n. 300, o, in difetto, in luogo accessibile a tutti i
  lavoratori.
     4.  I soggetti di cui all'articolo 4 sono legittimati ad
  avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge
  20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per
  rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro
  all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alla
  proclamazione degli eletti.
     5.  Su richiesta del 20 per cento dei lavoratori aventi
  diritto al voto la rappresentanza sindacale elettiva o i
  soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti ad indire una
  consultazione referendaria sulla proposta di suo rinnovo
  anticipato.  Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi
  diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei
  votanti si possono indire nuove elezioni.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0087 TIPDOC=P DOCTIT=0082 COMM= PD PAGINIZ=0064 RIGINIZ=021 PAGFIN=0064 RIGFIN=074 UPAG=NO PAGEIN=64 PAGEFIN=64 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0087 TIPDOCP DOCTIT0082 NDOC0082



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