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| DDL0136-0087 | |
| Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
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| (suddiviso in 281 Unità Documento)
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Unità Documento n.87 (che inizia a pag.64 dello stampato)
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...N. 3831, d'iniziativa del deputato
Gardiol
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| Art. 5.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Disciplina elettorale).
1. I soggetti che hanno assunto l'iniziativa formano con i
rappresentanti delle liste presentate una commissione
elettorale che garantisce il regolare andamento delle varie
fasi ed infine proclama eletta la rappresentanza che ha
ottenuto il maggior numero di voti, sempre che abbia
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto. Nel caso che i votanti siano inferiori al 50 per
cento più uno degli aventi diritto, il mandato dei componenti
la rappresentanza sindacale elettiva è ridotto a dodici
mesi.
2. Sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni la
direzione provinciale del lavoro competente per territorio,
che certifica i risultati elettorali e li comunica, entro
trenta giorni, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alla Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della funzione pubblica, i quali
pubblicano i risultati stessi in un apposito bollettino entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché al termine del mese di gennaio di ciascun anno
successivo.
3. Dell'indizione delle elezioni è data tempestiva notizia
al datore di lavoro perché metta a disposizione tutto quanto
occorre per lo svolgimento. Le imprese o le unità
amministrative di cui all'articolo 1 sono tenute ad adottare
misure tecniche ed organizzative che consentano il regolare
svolgimento delle elezioni e la segretezza del voto e a
fornire al comitato elettorale l'elenco nominativo degli
aventi diritto al voto. L'indizione delle elezioni avviene
mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui
all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o, in
difetto, in altro luogo accessibile a tutti i lavoratori.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3
non è possibile presentare liste. La data delle elezioni viene
fissata dal comitato elettorale tra i trenta e i
quarantacinque giorni successivi al termine per la
presentazione delle liste, con comunicazione da affiggere
negli spazi di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, o, in difetto, in luogo accessibile a tutti i
lavoratori.
4. I soggetti di cui all'articolo 4 sono legittimati ad
avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per
rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro
all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alla
proclamazione degli eletti.
5. Su richiesta del 20 per cento dei lavoratori aventi
diritto al voto la rappresentanza sindacale elettiva o i
soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti ad indire una
consultazione referendaria sulla proposta di suo rinnovo
anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi
diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei
votanti si possono indire nuove elezioni.
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| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136
TOTPAG=0166 TOTDOC=0281
NDOC=0087 TIPDOC=P DOCTIT=0082 COMM= PD
PAGINIZ=0064 RIGINIZ=021 PAGFIN=0064 RIGFIN=074 UPAG=NO
PAGEIN=64 PAGEFIN=64
SORTRES= SORTDDL=013600A00
FASCIDC=13DDL0136 A
SORTNAV=0013600A000 00000
ZZDDLC136A NDOC0087 TIPDOCP DOCTIT0082
NDOC0082
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