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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2193
DDL0136-0089
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.89 (che inizia a pag.65 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3831, d'iniziativa del deputato Gardiol
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Diritti delle rappresentanze sindacali elettive e dei
                      loro componenti).
     1.  Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione
  collettiva, alle rappresentanze sindacali elettive e ai loro
  componenti competono:
       a)  il diritto di convocare assemblee, ai sensi
  dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
       b)  il diritto di promuovere  referendum,  ai
  sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
       c)  il diritto di affissione di cui all'articolo 25
  della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché l'accesso al
  sistema informatico aziendale per comunicare ai lavoratori
  notizie d'interesse sindacale;
       d)  il diritto di disporre di locali idonei di cui
  all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
       e)  il potere di negoziare le condizioni di lavoro
  e ogni altra questione attinente all'attività lavorativa; tale
  potere negoziale concerne sia i contratti collettivi di
  lavoro, contenenti una disciplina generale dei rapporti di
  lavoro aziendali, sia gli accordi aziendali contenenti la
  disciplina di specifiche questioni.
     2.  I componenti della rappresentanza sindacale elettiva
  godono delle tutele di cui agli articoli 18 e 22 della legge
  20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
     3.  Per lo svolgimento del loro mandato i soggetti di cui
  al comma 2 possono usufruire di permessi con le modalità di
  cui agli articoli 23 e 24 della citata legge n. 300 del 1970.
  I permessi retribuiti non possono essere inferiori a
  novantasei ore annue per ogni componente la rappresentanza
  sindacale elettiva.
     4.  Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3,
  nonché per la tutela della libera esplicazione della attività
  di rappresentanza e di contrattazione aziendale, le
  rappresentanze sindacali elettive e i loro componenti sono
  legittimati a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28
  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
  modificazioni.
     5.  Le rappresentanze sindacali (RSU-RSA) elette con
  criteri difformi da quelli previsti dalla presente legge
  devono essere rinnovate, a pena di decadenza, entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0089 TIPDOC=P DOCTIT=0082 COMM= PD PAGINIZ=0065 RIGINIZ=016 PAGFIN=0065 RIGFIN=057 UPAG=NO PAGEIN=65 PAGEFIN=65 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0089 TIPDOCP DOCTIT0082 NDOC0082



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