| 1. L'articolo 135 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 135. - (Interventi finalizzati alla riduzione
dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze
stupefacenti o psicotrope). - 1. Il Ministro per gli
affari sociali promuove iniziative volte alla riduzione dei
danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze
stupefacenti o psicotrope illegali o legali, con particolare
riferimento alla prevenzione delle infezioni da HIV ed alle
persone che consumano sostanze tra quelle comprese nella
tabella I di cui all'articolo 14.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra
l'altro, garantire: la creazione di pronta accoglienza per
consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa
dimora, favorendo in fase sperimentale piccole strutture che
diano residenza, informazione, assistenza sociale e sanitaria,
distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per le
esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati; la creazione
di "unità di strada" anche attraverso l'uso di mezzi mobili;
la distribuzione di sostanze stupefacenti comprese nella
tabella I di cui all'articolo 14 secondo programmi
sperimentali con modalità stabilite dalle regioni con decreto
del presidente della giunta regionale; la realizzazione di
programmi di prevenzione e informazione delle malattie a
trasmissione sessuale o endovenosa, con particolare
riferimento all'AIDS, anche attraverso
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iniziative per la diffusione di profilattici e l'uso non
promiscuo di siringhe monouso.
3. Il Dipartimento per gli affari sociali progetta e
realizza gli interventi di riduzione dei danni sociali e
sanitari derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope anche nel mondo della scuola, dell'esercito, delle
Forze di polizia, degli istituti di prevenzione e pena,
dell'associazionismo, in collaborazione con le amministrazioni
competenti.
4. Alla realizzazione delle iniziative di cui al
presente articolo concorre personale sanitario e
socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi
previsti e realizzati dalle regioni in accordo con le unità
sanitarie locali ed i servizi sociali gestiti in forma diretta
dai comuni.
5. Il Dipartimento per gli affari sociali può
realizzare gli interventi di cui al presente articolo anche
avvalendosi di enti ausiliari e organizzazioni di volontariato
la cui preparazione ed esperienza nel settore sia specifica e
comprovata.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo, oltre ai fondi di cui agli articoli 127 e
131, è stanziato un fondo straordinario per gli anni 1994,
1995 e 1996 determinato in lire 60.000 milioni".
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