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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

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21
DDL0001-0020
Progetto di legge Camera n. 1 - testo presentato - (DDL13-1)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C1. TESTIPDL
...C1.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 135 del testo unico è sostituito dal
  seguente:
     "Art.  135. -  (Interventi finalizzati alla riduzione
  dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze
  stupefacenti o psicotrope). - 1.  Il Ministro per gli
  affari sociali promuove iniziative volte alla riduzione dei
  danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze
  stupefacenti o psicotrope illegali o legali, con particolare
  riferimento alla prevenzione delle infezioni da HIV ed alle
  persone che consumano sostanze tra quelle comprese nella
  tabella I di cui all'articolo 14.
       2.  Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra
  l'altro, garantire: la creazione di pronta accoglienza per
  consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa
  dimora, favorendo in fase sperimentale piccole strutture che
  diano residenza, informazione, assistenza sociale e sanitaria,
  distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per le
  esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati; la creazione
  di "unità di strada" anche attraverso l'uso di mezzi mobili;
  la distribuzione di sostanze stupefacenti comprese nella
  tabella I di cui all'articolo 14 secondo programmi
  sperimentali con modalità stabilite dalle regioni con decreto
  del presidente della giunta regionale; la realizzazione di
  programmi di prevenzione e informazione delle malattie a
  trasmissione sessuale o endovenosa, con particolare
  riferimento all'AIDS, anche attraverso
 
                              Pag. 12
 
  iniziative per la diffusione di profilattici e l'uso non
  promiscuo di siringhe monouso.
       3.  Il Dipartimento per gli affari sociali progetta e
  realizza gli interventi di riduzione dei danni sociali e
  sanitari derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o
  psicotrope anche nel mondo della scuola, dell'esercito, delle
  Forze di polizia, degli istituti di prevenzione e pena,
  dell'associazionismo, in collaborazione con le amministrazioni
  competenti.
       4.  Alla realizzazione delle iniziative di cui al
  presente articolo concorre personale sanitario e
  socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi
  previsti e realizzati dalle regioni in accordo con le unità
  sanitarie locali ed i servizi sociali gestiti in forma diretta
  dai comuni.
       5.  Il Dipartimento per gli affari sociali può
  realizzare gli interventi di cui al presente articolo anche
  avvalendosi di enti ausiliari e organizzazioni di volontariato
  la cui preparazione ed esperienza nel settore sia specifica e
  comprovata.
       6.  Per la realizzazione degli interventi di cui al
  presente articolo, oltre ai fondi di cui agli articoli 127 e
  131, è stanziato un fondo straordinario per gli anni 1994,
  1995 e 1996 determinato in lire 60.000 milioni".
 
DATA=940526 FASCID=DDL13-1 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0001 TOTPAG=0014 TOTDOC=0025 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=011 PAGFIN=0012 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=000100 00 FASCIDC=13DDL0001 SORTNAV=0000100 000 00000 ZZDDLC1 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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