| 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge 26
novembre 1992, n.468, è inserito il seguente:
" 5- bis. A partire dagli adempimenti concernenti il
periodo 1995-1996, nella compensazione di cui al comma 5 sono
adottati i seguenti criteri, che si applicano anche alla
compensazione concernente i produttori non associati ed alla
compensazione nazionale, nell'ordine:
a) in favore dei produttori titolari di quota A
e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la
riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo
ridotto;
b) in favore dei produttori titolari
esclusivamente della quota A che hanno superato la propria
quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
c) in favore dei produttori delle zone di
montagna e delle zone svantaggiate di cui alla direttiva
75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;
d) in favore di tutti gli altri produttori".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26
novembre 1992, n.468, è inserito il seguente:
" 12- bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la
restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli
acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui
al comma 12, entro il 31 agosto di ciascun anno, sulla base
delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono
tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE)
n.536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15
maggio di ciascun anno".
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