| 2207 | |
| DDL0136-0103 | |
| Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
| |
| (suddiviso in 281 Unità Documento)
| |
|
Unità Documento n.103 (che inizia a pag.69 dello stampato)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
| |
| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
| |
| | |
| ...N. 3831, d'iniziativa del deputato
Gardiol
| |
| Art. 18.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
| |
| | |
| | |
| (Diritti dell'associazione sindacale
rappresentativa).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 17
della presente legge, le associazioni sindacali
rappresentative hanno diritto ad usufruire di un idoneo locale
per le riunioni, indire assemblee fuori e durante l'orario di
lavoro secondo modalità di esercizio stabilite dai contratti
collettivi. Il diritto di convocare assemblee fuori e durante
l'orario di lavoro per un massimo di due ore compete nella
fase elettorale anche ai soggetti che abbiano presentato liste
ai sensi dell'articolo 4.
2. Ogni organizzazione sindacale rappresentativa nelle
province ha facoltà di convocare l'assemblea degli occupati
nell'unità di lavoro, cui può partecipare un rappresentante
dell'organizzazione sindacale; anche all'assemblea convocata,
ai sensi del presente comma, si applicano le norme di cui al
primo e al secondo comma dell'articolo 20 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 15 della
presente legge.
3. E' fatto obbligo alle imprese di convocare le
organizzazioni sindacali rappresentative per l'espletamento di
procedure derivanti da norme contrattuali o di legge e per
comunicazioni o negoziati su materie inerenti il rapporto di
lavoro.
4. Il medesimo obbligo di cui al comma 3 è stabilito per
le organizzazioni datoriali e le pubbliche amministrazioni in
relazione alla contrattazione nazionale di categoria o di
comparto o di livello territoriale. Viene inoltre
espressamente introdotto il principio dell'obbligo di parità
di trattamento tra le organizzazioni sindacali previste come
rappresentative ai vari livelli dalla presente legge. E' fatto
espresso divieto ai datori di lavoro di porre in essere
comportamenti che determinino una disparità di trattamento tra
organizzazioni sindacali dello stesso livello. Qualunque
violazione del principio di parità costituisce condotta
antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.
| |
| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136
TOTPAG=0166 TOTDOC=0281
NDOC=0103 TIPDOC=P DOCTIT=0082 COMM= PD
PAGINIZ=0069 RIGINIZ=024 PAGFIN=0069 RIGFIN=062 UPAG=NO
PAGEIN=69 PAGEFIN=69
SORTRES= SORTDDL=013600A00
FASCIDC=13DDL0136 A
SORTNAV=0013600A000 00000
ZZDDLC136A NDOC0103 TIPDOCP DOCTIT0082
NDOC0082
| |