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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2207
DDL0136-0103
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.103 (che inizia a pag.69 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3831, d'iniziativa del deputato Gardiol
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Diritti dell'associazione sindacale
                      rappresentativa).
     1.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della
  legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 17
  della presente legge, le associazioni sindacali
  rappresentative hanno diritto ad usufruire di un idoneo locale
  per le riunioni, indire assemblee fuori e durante l'orario di
  lavoro secondo modalità di esercizio stabilite dai contratti
  collettivi.  Il diritto di convocare assemblee fuori e durante
  l'orario di lavoro per un massimo di due ore compete nella
  fase elettorale anche ai soggetti che abbiano presentato liste
  ai sensi dell'articolo 4.
     2.  Ogni organizzazione sindacale rappresentativa nelle
  province ha facoltà di convocare l'assemblea degli occupati
  nell'unità di lavoro, cui può partecipare un rappresentante
  dell'organizzazione sindacale; anche all'assemblea convocata,
  ai sensi del presente comma, si applicano le norme di cui al
  primo e al secondo comma dell'articolo 20 della legge 20
  maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 15 della
  presente legge.
     3.  E' fatto obbligo alle imprese di convocare le
  organizzazioni sindacali rappresentative per l'espletamento di
  procedure derivanti da norme contrattuali o di legge e per
  comunicazioni o negoziati su materie inerenti il rapporto di
  lavoro.
     4.  Il medesimo obbligo di cui al comma 3 è stabilito per
  le organizzazioni datoriali e le pubbliche amministrazioni in
  relazione alla contrattazione nazionale di categoria o di
  comparto o di livello territoriale.  Viene inoltre
  espressamente introdotto il principio dell'obbligo di parità
  di trattamento tra le organizzazioni sindacali previste come
  rappresentative ai vari livelli dalla presente legge.  E' fatto
  espresso divieto ai datori di lavoro di porre in essere
  comportamenti che determinino una disparità di trattamento tra
  organizzazioni sindacali dello stesso livello.  Qualunque
  violazione del principio di parità costituisce condotta
  antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio
  1970, n. 300, e successive modificazioni.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0103 TIPDOC=P DOCTIT=0082 COMM= PD PAGINIZ=0069 RIGINIZ=024 PAGFIN=0069 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=69 PAGEFIN=69 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0103 TIPDOCP DOCTIT0082 NDOC0082



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