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| DDL0136-0120 | |
| Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
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| (suddiviso in 281 Unità Documento)
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Unità Documento n.120 (che inizia a pag.73 dello stampato)
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...N. 3849, d'iniziativa dei deputati
Stanisci ed altri
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| Art. 3.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Numero dei componenti delle rappresentanze sindacali
unitarie).
1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
collettivi, la rappresentanza sindacale è così composta:
a) nelle unità produttive e amministrative da
sedici fino a cinquanta addetti: tre componenti;
b) nelle unità produttive e amministrative da
cinquantuno fino a cento addetti: cinque componenti;
Pag. 74
c) nelle unità produttive e amministrative da
centouno a duecento addetti: sette componenti;
d) nelle unità produttive e amministrative da
duecentouno a trecento addetti: nove componenti;
e) nelle unità produttive e amministrative da
trecentouno a cinquecento addetti: undici componenti;
f) nelle unità produttive e amministrative da
cinquecentouno a settecentocinquanta addetti: tredici
componenti;
g) nelle unità produttive e amministrative da
settecentocinquantuno a mille addetti: quindici componenti.
2. Nelle unità produttive e amministrative con un numero
di addetti superiore a quello di cui al comma 1, lettera
g), la rappresentanza sindacale è incrementata di otto
membri per ogni mille addetti in più e comunque di un
componente per ogni frazione di centoventicinque unità.
3. Il numero dei componenti la rappresentanza sindacale
unitaria è aumentato del 5 per cento, con arrotondamento per
eccesso, nelle imprese od unità produttive nelle quali siano
occupati lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri,
purché in percentuale non inferiore al 3 per cento
dell'insieme dei dipendenti e, comunque, nella consistenza
minima di cinque unità lavorative o di trenta nelle imprese
con più di mille lavoratori. Per l'elezione di tali
rappresentanti si procede in un apposito collegio.
4. I dirigenti d'impresa, quale che sia il suo tipo,
nonché i dirigenti amministrativi, esclusi i dirigenti
generali, possono costituire proprie rappresentanze sindacali
unitarie, alle quali spettano i diritti e le prerogative di
cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300;
promuovono la costituzione e il rinnovo di codeste
rappresentanze sindacali unitarie le associazioni sindacali
che in nome e per conto dei dirigenti abbiano negoziato e
sottoscritto i contratti nazionali di categoria o di comparto
applicati nell'impresa, ovvero unità produttiva o
amministrativa, e si applicano, per la loro elezione, i
princìpi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo
5.
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| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136
TOTPAG=0166 TOTDOC=0281
NDOC=0120 TIPDOC=P DOCTIT=0118 COMM= PD
PAGINIZ=0073 RIGINIZ=061 PAGFIN=0074 RIGFIN=039 UPAG=NO
PAGEIN=73 PAGEFIN=74
SORTRES= SORTDDL=013600A00
FASCIDC=13DDL0136 A
SORTNAV=0013600A000 00000
ZZDDLC136A NDOC0120 TIPDOCP DOCTIT0118
NDOC0118
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