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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2224
DDL0136-0120
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.120 (che inizia a pag.73 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3849, d'iniziativa dei deputati Stanisci ed altri
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Numero dei componenti delle rappresentanze sindacali
                          unitarie).
     1.  Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
  collettivi, la rappresentanza sindacale è così composta:
         a)  nelle unità produttive e amministrative da
  sedici fino a cinquanta addetti: tre componenti;
         b)  nelle unità produttive e amministrative da
  cinquantuno fino a cento addetti: cinque componenti;
 
                              Pag. 74
 
         c)  nelle unità produttive e amministrative da
  centouno a duecento addetti: sette componenti;
         d)  nelle unità produttive e amministrative da
  duecentouno a trecento addetti: nove componenti;
         e)  nelle unità produttive e amministrative da
  trecentouno a cinquecento addetti: undici componenti;
         f)  nelle unità produttive e amministrative da
  cinquecentouno a settecentocinquanta addetti: tredici
  componenti;
         g)  nelle unità produttive e amministrative da
  settecentocinquantuno a mille addetti: quindici componenti.
     2.  Nelle unità produttive e amministrative con un numero
  di addetti superiore a quello di cui al comma 1, lettera
  g),  la rappresentanza sindacale è incrementata di otto
  membri per ogni mille addetti in più e comunque di un
  componente per ogni frazione di centoventicinque unità.
     3.  Il numero dei componenti la rappresentanza sindacale
  unitaria è aumentato del 5 per cento, con arrotondamento per
  eccesso, nelle imprese od unità produttive nelle quali siano
  occupati lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri,
  purché in percentuale non inferiore al 3 per cento
  dell'insieme dei dipendenti e, comunque, nella consistenza
  minima di cinque unità lavorative o di trenta nelle imprese
  con più di mille lavoratori.  Per l'elezione di tali
  rappresentanti si procede in un apposito collegio.
     4.  I dirigenti d'impresa, quale che sia il suo tipo,
  nonché i dirigenti amministrativi, esclusi i dirigenti
  generali, possono costituire proprie rappresentanze sindacali
  unitarie, alle quali spettano i diritti e le prerogative di
  cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300;
  promuovono la costituzione e il rinnovo di codeste
  rappresentanze sindacali unitarie le associazioni sindacali
  che in nome e per conto dei dirigenti abbiano negoziato e
  sottoscritto i contratti nazionali di categoria o di comparto
  applicati nell'impresa, ovvero unità produttiva o
  amministrativa, e si applicano, per la loro elezione, i
  princìpi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo
  5.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0120 TIPDOC=P DOCTIT=0118 COMM= PD PAGINIZ=0073 RIGINIZ=061 PAGFIN=0074 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=73 PAGEFIN=74 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0120 TIPDOCP DOCTIT0118 NDOC0118



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