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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2228
DDL0136-0124
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.124 (che inizia a pag.75 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3849, d'iniziativa dei deputati Stanisci ed altri
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
           (Norme sulla regolarità delle elezioni).
      1.  La comunicazione di indizione delle elezioni è
  trasmessa al datore di lavoro dai soggetti che hanno assunto
  l'iniziativa ai sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 6.  I
  medesimi soggetti formano, assieme a rappresentanti delle
  liste presentate, una commissione elettorale, cui spetta
  assicurare la regolarità delle varie fasi delle elezioni.  La
  citata comunicazione va trasmessa altresì alla direzione
  provinciale del lavoro territorialmente competente e deve
  essere resa pubblica, mediante affissione in luogo accessibile
 
                              Pag. 76
 
  a tutti, a cura del datore di lavoro, che è tenuto ad
  adottare le misure tecniche ed organizzative che consentano il
  regolare svolgimento delle elezioni e garantiscano comunque la
  segretezza del voto.
     2.  Le elezioni, che hanno periodicità massima triennale,
  hanno luogo non prima di trenta e non oltre quarantacinque
  giorni dalla affissione della comunicazione di cui al comma
  1.
     3.  Sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni di
  cui al comma 1 la direzione provinciale del lavoro competente
  per territorio, che certifica i risultati elettorali e li
  comunica, entro trenta giorni, al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale e alla Presidenza del Consiglio dei
  ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, i quali
  pubblicano i risultati stessi in un apposito bollettino entro
  un termine compreso tra il trentacinquesimo ed il
  trentaseiesimo mese dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, nonché al termine di ogni mese di gennaio di
  ciascun anno successivo.
     4.  La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
  per la funzione pubblica è tenuta a verificare annualmente, in
  collaborazione con le singole amministrazioni, i dati di sua
  pertinenza, anche ai fini di cui all'articolo 12.
     5.  I soggetti sindacali e i comitati di cui al comma 1
  dell'articolo 6 sono legittimati a valersi dell'articolo 28
  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
  modificazioni, per rimuovere ostacoli all'indizione delle
  elezioni ed al loro regolare svolgimento.  Ogni altro ricorso
  concernente l'indizione e la regolarità delle procedure
  elettorali è presentato e deciso nelle forme di cui
  all'articolo 700 del codice di procedura civile.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0124 TIPDOC=P DOCTIT=0118 COMM= PD PAGINIZ=0075 RIGINIZ=062 PAGFIN=0076 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=75 PAGEFIN=76 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0124 TIPDOCP DOCTIT0118 NDOC0118



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