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| DDL0136-0124 | |
| Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
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| (suddiviso in 281 Unità Documento)
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Unità Documento n.124 (che inizia a pag.75 dello stampato)
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...N. 3849, d'iniziativa dei deputati
Stanisci ed altri
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| Art. 7.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Norme sulla regolarità delle elezioni).
1. La comunicazione di indizione delle elezioni è
trasmessa al datore di lavoro dai soggetti che hanno assunto
l'iniziativa ai sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 6. I
medesimi soggetti formano, assieme a rappresentanti delle
liste presentate, una commissione elettorale, cui spetta
assicurare la regolarità delle varie fasi delle elezioni. La
citata comunicazione va trasmessa altresì alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente e deve
essere resa pubblica, mediante affissione in luogo accessibile
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a tutti, a cura del datore di lavoro, che è tenuto ad
adottare le misure tecniche ed organizzative che consentano il
regolare svolgimento delle elezioni e garantiscano comunque la
segretezza del voto.
2. Le elezioni, che hanno periodicità massima triennale,
hanno luogo non prima di trenta e non oltre quarantacinque
giorni dalla affissione della comunicazione di cui al comma
1.
3. Sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni di
cui al comma 1 la direzione provinciale del lavoro competente
per territorio, che certifica i risultati elettorali e li
comunica, entro trenta giorni, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, i quali
pubblicano i risultati stessi in un apposito bollettino entro
un termine compreso tra il trentacinquesimo ed il
trentaseiesimo mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché al termine di ogni mese di gennaio di
ciascun anno successivo.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica è tenuta a verificare annualmente, in
collaborazione con le singole amministrazioni, i dati di sua
pertinenza, anche ai fini di cui all'articolo 12.
5. I soggetti sindacali e i comitati di cui al comma 1
dell'articolo 6 sono legittimati a valersi dell'articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, per rimuovere ostacoli all'indizione delle
elezioni ed al loro regolare svolgimento. Ogni altro ricorso
concernente l'indizione e la regolarità delle procedure
elettorali è presentato e deciso nelle forme di cui
all'articolo 700 del codice di procedura civile.
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| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136
TOTPAG=0166 TOTDOC=0281
NDOC=0124 TIPDOC=P DOCTIT=0118 COMM= PD
PAGINIZ=0075 RIGINIZ=062 PAGFIN=0076 RIGFIN=032 UPAG=NO
PAGEIN=75 PAGEFIN=76
SORTRES= SORTDDL=013600A00
FASCIDC=13DDL0136 A
SORTNAV=0013600A000 00000
ZZDDLC136A NDOC0124 TIPDOCP DOCTIT0118
NDOC0118
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