| Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene
presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in
legge, riproduce le disposizioni recate dagli articoli 1, 2,
3, 4, 5 e 7 (con separato provvedimento d'urgenza vengono
invece riproposte le disposizioni recate dagli articoli 6, 8,
10, 11, 12, 13 e 14) deldecreto-legge 18 novembre 1995, n.
486, decaduto per mancata conversione nei termini
costituzionali. Durante i lavori parlamentari relativi alla
conversione in legge del citato decreto n. 486 del 1995,
infatti, è stato rilevato che, rispondendo a due diverse
finalità, le norme in esso contenute avrebbero dovuto più
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opportunamente formare oggetto di due distinti
provvedimenti.
Si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.
Articolo 1. - Istituisce il Servizio di tutela
dell'Amministrazione finanziaria (STAF), posto alle dipendenze
del Ministro delle finanze.
Articolo 2. - Provvede a disciplinare
l'organizzazione del Servizio, prevedendone l'articolazione in
uffici e stabilendo che esso è costituito da un direttore e da
10 componenti. Il direttore, che dura in carica 5 anni, è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra
magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a magistrato
di cassazione e con esercizio di funzioni per almeno 3 anni,
tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con
qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato, in servizio
da almeno 10 anni. I componenti, di età non superiore a 65
anni, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, e
sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non
inferiore a consigliere di corte d'appello, con esercizio
delle funzioni per almeno 3 anni, tra magistrati
amministrativi, contabili e militari, con qualifica
equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato, in
servizio da almeno 5 anni, tra dirigenti generali
dell'Amministrazione finanziaria e ufficiali generali della
Guardia di finanza, nonché tra dirigenti del servizio
ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari
ordinari. I componenti esercitano le funzioni di capi uffici.
Al Servizio sono assegnati, per non più di 4 anni, 100
dipendenti scelti tra il personale dell'Amministrazione
finanziaria e della Guardia di finanza.
L'indirizzo dello STAF spetta al Ministro delle finanze,
sentito un comitato composto dal direttore del Servizio, dai
capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero
delle finanze, che partecipa alle sedute senza diritto di
voto.
Ai componenti del comitato con diritto di voto compete un
trattamento economico annuo aggiuntivo di lire 103 milioni
lordi, per il direttore, e di lire 70 milioni lordi, per gli
altri componenti.
Articolo 3. - Prevede che il Servizio vigili
sull'operato del personale dell'Amministrazione finanziaria,
civile e militare, nonché sull'operato dei componenti delle
commissioni tributarie e di quelli, non appartenenti
all'Amministrazione finanziaria, che partecipano a comitati,
commissioni e ad altri organismi della stessa Amministrazione,
procedendo, su direttive generali del Ministro delle finanze,
ad eseguire accertamenti sull'adempimento degli obblighi di
servizio e dei doveri d'ufficio, nonché a compiere ispezioni
presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione
finanziaria, ad eseguire indagini patrimoniali richiedendo
alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale,
agli enti creditizi ed alle società finanziarie in genere,
informazioni o documenti relativi ai rapporti intrattenuti dal
personale con tali enti. Richiede, inoltre, informazioni e
documenti all'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme
che disciplinano il segreto delle indagini, relativamente ai
predetti soggetti.
Il Servizio cura, inoltre, la tenuta e l'aggiornamento
dell'anagrafe patrimoniale.
Le funzioni ispettive e di controllo sono esercitate dal
Servizio anche a seguito di rapporto del SECIT o dei dirigenti
degli uffici finanziari.
Allo svolgimento dei procedimenti di controllo dello STAF
si applicano, con esclusione dell'avviso di procedimento, i
principi e le regole della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Servizio, in attesa della istituzione di un sistema di
controllo su tutti i dipendenti dell'amministrazione statale,
può estendere le sue funzioni anche nei riguardi dei
dipendenti di altre amministrazioni, su richiesta del Ministro
competente.
Si prevede, inoltre, che le disposizioni del presente
articolo e degli articoli 1 e 4 si applicano a tutti gli
appartenenti allo STAF.
Articolo 4. - Prevede l'istituzione presso lo STAF
dell'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e
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5 dell'articolo 3, che pertanto sono tenuti a comunicare allo
STAF, ogni 2 anni, i dati e le notizie, stabiliti dal Ministro
delle finanze con il regolamento di cui all'articolo 5, sul
loro stato patrimoniale e sulle disponibilità del nucleo
familiare. Il quadro delle indagini può essere integrato anche
con le informazioni relative all'esercizio, da parte di
coniugi non separati e figli conviventi, di attività di
consulenza e di assistenza fiscale.
Articolo 5. - Dispone che con decreto del Ministro
delle finanze vengano dettate le norme di attuazione degli
articoli 2, 3 e 4.
Articolo 6. - Apporta modifiche ai compiti, al
numero e alla durata dell'incarico degli ispettori tributari
di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146. In particolare,
prevede che i controlli svolti dal Servizio centrale degli
ispettori tributari (SECIT) sull'attività di verifica e di
accertamento degli uffici finanziari, individuati in base ad
elementi oggettivi, e della Guardia di finanza vengano
effettuati sulla base di direttive emanate dal Ministro delle
finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
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