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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


223
DDL0011-0002
Progetto di legge Camera n. 11 - testo presentato - (DDL13-11)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C11. TESTIPDL
...C11.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC11 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene
  presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in
  legge, riproduce le disposizioni recate dagli articoli 1, 2,
  3, 4, 5 e 7 (con separato provvedimento d'urgenza vengono
  invece riproposte le disposizioni recate dagli articoli 6, 8,
  10, 11, 12, 13 e 14) deldecreto-legge 18 novembre 1995, n.
  486, decaduto per mancata conversione nei termini
  costituzionali.  Durante i lavori parlamentari relativi alla
  conversione in legge del citato decreto n. 486 del 1995,
  infatti, è stato rilevato che, rispondendo a due diverse
  finalità, le norme in esso contenute avrebbero dovuto più
 
                               Pag. 2
 
  opportunamente formare oggetto di due distinti
  provvedimenti.
     Si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.
       Articolo 1. -  Istituisce il Servizio di tutela
  dell'Amministrazione finanziaria (STAF), posto alle dipendenze
  del Ministro delle finanze.
       Articolo 2. -  Provvede a disciplinare
  l'organizzazione del Servizio, prevedendone l'articolazione in
  uffici e stabilendo che esso è costituito da un direttore e da
  10 componenti.  Il direttore, che dura in carica 5 anni, è
  nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
  proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra
  magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a magistrato
  di cassazione e con esercizio di funzioni per almeno 3 anni,
  tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con
  qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato, in servizio
  da almeno 10 anni.  I componenti, di età non superiore a 65
  anni, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, e
  sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non
  inferiore a consigliere di corte d'appello, con esercizio
  delle funzioni per almeno 3 anni, tra magistrati
  amministrativi, contabili e militari, con qualifica
  equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato, in
  servizio da almeno 5 anni, tra dirigenti generali
  dell'Amministrazione finanziaria e ufficiali generali della
  Guardia di finanza, nonché tra dirigenti del servizio
  ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari
  ordinari.  I componenti esercitano le funzioni di capi uffici.
  Al Servizio sono assegnati, per non più di 4 anni, 100
  dipendenti scelti tra il personale dell'Amministrazione
  finanziaria e della Guardia di finanza.
     L'indirizzo dello STAF spetta al Ministro delle finanze,
  sentito un comitato composto dal direttore del Servizio, dai
  capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero
  delle finanze, che partecipa alle sedute senza diritto di
  voto.
     Ai componenti del comitato con diritto di voto compete un
  trattamento economico annuo aggiuntivo di lire 103 milioni
  lordi, per il direttore, e di lire 70 milioni lordi, per gli
  altri componenti.
       Articolo 3. -  Prevede che il Servizio vigili
  sull'operato del personale dell'Amministrazione finanziaria,
  civile e militare, nonché sull'operato dei componenti delle
  commissioni tributarie e di quelli, non appartenenti
  all'Amministrazione finanziaria, che partecipano a comitati,
  commissioni e ad altri organismi della stessa Amministrazione,
  procedendo, su direttive generali del Ministro delle finanze,
  ad eseguire accertamenti sull'adempimento degli obblighi di
  servizio e dei doveri d'ufficio, nonché a compiere ispezioni
  presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione
  finanziaria, ad eseguire indagini patrimoniali richiedendo
  alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale,
  agli enti creditizi ed alle società finanziarie in genere,
  informazioni o documenti relativi ai rapporti intrattenuti dal
  personale con tali enti.  Richiede, inoltre, informazioni e
  documenti all'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme
  che disciplinano il segreto delle indagini, relativamente ai
  predetti soggetti.
     Il Servizio cura, inoltre, la tenuta e l'aggiornamento
  dell'anagrafe patrimoniale.
     Le funzioni ispettive e di controllo sono esercitate dal
  Servizio anche a seguito di rapporto del SECIT o dei dirigenti
  degli uffici finanziari.
     Allo svolgimento dei procedimenti di controllo dello STAF
  si applicano, con esclusione dell'avviso di procedimento, i
  principi e le regole della legge 7 agosto 1990, n. 241.
     Il Servizio, in attesa della istituzione di un sistema di
  controllo su tutti i dipendenti dell'amministrazione statale,
  può estendere le sue funzioni anche nei riguardi dei
  dipendenti di altre amministrazioni, su richiesta del Ministro
  competente.
     Si prevede, inoltre, che le disposizioni del presente
  articolo e degli articoli 1 e 4 si applicano a tutti gli
  appartenenti allo STAF.
       Articolo 4. -  Prevede l'istituzione presso lo STAF
  dell'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e
 
                               Pag. 3
 
  5 dell'articolo 3, che pertanto sono tenuti a comunicare allo
  STAF, ogni 2 anni, i dati e le notizie, stabiliti dal Ministro
  delle finanze con il regolamento di cui all'articolo 5, sul
  loro stato patrimoniale e sulle disponibilità del nucleo
  familiare.  Il quadro delle indagini può essere integrato anche
  con le informazioni relative all'esercizio, da parte di
  coniugi non separati e figli conviventi, di attività di
  consulenza e di assistenza fiscale.
       Articolo 5. -  Dispone che con decreto del Ministro
  delle finanze vengano dettate le norme di attuazione degli
  articoli 2, 3 e 4.
       Articolo 6. -  Apporta modifiche ai compiti, al
  numero e alla durata dell'incarico degli ispettori tributari
  di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146.  In particolare,
  prevede che i controlli svolti dal Servizio centrale degli
  ispettori tributari (SECIT) sull'attività di verifica e di
  accertamento degli uffici finanziari, individuati in base ad
  elementi oggettivi, e della Guardia di finanza vengano
  effettuati sulla base di direttive emanate dal Ministro delle
  finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
 
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