Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2231
DDL0136-0127
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.127 (che inizia a pag.77 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3849, d'iniziativa dei deputati Stanisci ed altri
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                  (Poteri di contrattazione
                   e contratti aziendali).
     1.  Le rappresentanze sindacali unitarie hanno diritto di
  negoziare con il datore di lavoro, ovvero con la pubblica
  amministrazione interessata, contratti collettivi aziendali,
  con l'assistenza, nelle materie o voci rinviate dal contratto
  collettivo nazionale, delle associazioni sindacali
  territoriali aderenti a quelle che hanno stipulato i contratti
  collettivi nazionali di categoria o di comparto che si
  applicano nell'impresa ed unità produttiva o amministrativa,
  ovvero congiuntamente con le stesse.
     2.  In caso di disaccordo tra la rappresentanza sindacale
  unitaria e le associazioni sindacali territoriali di cui al
  comma 1, ciascuna di queste può indire, entro sette giorni
  dalla constatazione del dissenso, un  referendum  tra i
  lavoratori interessati, che decidono a maggioranza assoluta
  degli aventi diritto, sulle materie del presente articolo.
     3.  Il datore di lavoro o la pubblica amministrazione
  stipulante sono tenuti ad applicare i contratti collettivi
  aziendali di cui al comma 1 a tutti i lavoratori che da loro
  dipendono.  Questi contratti si sostituiscono di diritto ad
  eventuali clausole difformi di contratti individuali e
  plurimi.
     4.  In ogni caso, quali che siano i soggetti contraenti, i
  contratti aziendali non possono disporre dei diritti dei
  singoli lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili
  della legge e di altri contratti collettivi, se non nelle
  ipotesi determinate da speciali previsioni di legge e quando
  vengano approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti le
  rappresentanze sindacali unitarie o comunque la delegazione
  trattante, trovando applicazione, in questi casi, il disposto
  di cui al comma 5.
     5.  Il contratto collettivo aziendale di cui al presente
  articolo è immediatamente produttivo di effetti, salvo che, su
  richiesta di un terzo dei lavoratori interessati o di un terzo
  dei rappresentanti eletti, ovvero di una organizzazione
  sindacale aderente ai sindacati rappresentativi di cui
  all'articolo 12, non venga sottoposto a  referendum
  risolutivo entro venti giorni dalla sua stipulazione.  Ove
  la maggioranza assoluta dei lavoratori aventi diritto approvi
  la proposta di risoluzione, il contratto collettivo aziendale
  perde efficacia dalla data della sua stipulazione o da quella
  diversa alla quale il contratto stesso faccia risalire i suoi
  effetti.
     6.  La richiesta di  referendum  risolutivo deve essere
  comunicata, entro sette giorni dalla sua presentazione, alla
  rappresentanza sindacale unitaria, da questa stessa al datore
  di lavoro ed alla direzione provinciale del lavoro
  territorialmente competente, ed il  referendum  deve aver
  luogo entro un mese dalla richiesta.  Gravano sul datore di
  lavoro gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 7 e si
  applicano le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo
  articolo.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0127 TIPDOC=P DOCTIT=0118 COMM= PD PAGINIZ=0077 RIGINIZ=006 PAGFIN=0077 RIGFIN=059 UPAG=NO PAGEIN=77 PAGEFIN=77 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0127 TIPDOCP DOCTIT0118 NDOC0118



Ritorna al menu della banca dati