| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
| |
| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
| |
| (Rappresentanze unitarie).
1. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Costituzione delle rappresentanze
unitarie). - 1. I lavoratori hanno diritto di costituire
nelle unità produttive o amministrative di imprese o enti
privati e pubblici o pubbliche amministrazioni una
rappresentanza unitaria eletta su base proporzionale. Il voto
è segreto e tutti i lavoratori godono dell'elettorato attivo e
passivo.
2. L'iniziativa della elezione della rappresentanza
unitaria può essere assunta da una delle associazioni di cui
all'articolo 14, comma 2, ovvero da una delle associazioni
sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti
collettivi nazionali o territoriali applicati nella unità
produttiva o amministrativa, ovvero da comitati di lavoratori
ai quali aderiscano almeno il 5 per cento degli addetti.
L'elezione non ha effetto se esprimono voti validi meno della
metà degli aventi diritto.
3. Le modalità di elezione sono stabilite mediante
appositi protocolli stipulati tra le associazioni sindacali di
cui al comma 2. I regolamenti contenuti nei protocolli debbono
garantire l'equilibrata presenza dei sessi
Pag. 81
nella rappresentanza e debbono prevedere che, ai fini
dell'equilibrata rappresentanza dei lavoratori con specifiche
professionalità, o di altre minoranze, siano costituiti
appositi collegi elettorali. In mancanza di protocolli di
intesa si applica il regolamento elettorale di cui
all'allegato A della presente legge.
4. I rappresentanti del personale proclamati eletti
dal comitato elettorale restano in carica tre anni senza
possibilità di proroga e possono essere rieletti. Essi hanno
diritto, oltre che alle garanzie di cui agli articoli 18, 22 e
24, a permessi retribuiti nella misura minima di dieci ore
mensili; i permessi spettanti ai rappresentanti eletti di una
medesima lista possono essere da loro utilizzati in modo
cumulativo. L'elezione della nuova rappresentanza unitaria è
indetta dalla rappresentanza uscente, o, in mancanza, da uno
dei soggetti di cui al comma 2.
5. La presentazione, da parte di una delle
associazioni sindacali di cui al comma 2 del presente
articolo, della lista dei candidati, comporta, in mancanza di
espressa dichiarazione contraria dell'associazione
presentatrice, l'attribuzione ai rappresentanti eventualmente
eletti di tutti i diritti e le prerogative contrattuali
spettanti alla rappresentanza associativa, di cui all'articolo
14, comma 2.
6. Salva diversa e più favorevole previsione dei
contratti collettivi possono essere eletti:
a) nelle unità produttive ed amministrative fino a
50 addetti: 4 rappresentanti;
b) nelle unità produttive ed amministrative fino a
200 addetti: 6 rappresentanti;
c) nelle unità produttive da 200 a 3.000 addetti:
6 rappresentanti per ogni 300 o frazione di 300 addetti;
d) nelle unità produttive ed amministrative con
più di 3.000 addetti: in aggiunta ai rappresentanti di cui
alla lettera c), 6 rappresentanti per ogni 500 addetti,
o frazione di 500 oltre il livello occupazionale dei 3.000
addetti.
7. Il numero dei rappresentanti eleggibili è
aumentato almeno del 10 per cento, con eventuale
arrotondamento per eccesso, nelle unità produttive nelle quali
siano occupati lavoratori appartenenti alla categoria dei
quadri, purché in percentuale non inferiore al 5 per cento
dell'insieme dei dipendenti, e comunque nella consistenza
minima di cinque unità lavorative, riservandosi, in tal caso,
il suddetto incremento di seggi alla elezione, in apposito
collegio, dei rappresentanti dei quadri.
8. I rappresentanti eletti costituiscono la
rappresentanza unitaria che assume ogni decisione di sua
competenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La
rappresentanza unitaria stabilisce entro trenta giorni dalla
sua istituzione il regolamento di funzionamento, in mancanza
del quale si applica il regolamento di cui all'allegato
B della presente legge. Una volta costituita, la
rappresentanza non può essere sciolta fino alla scadenza del
termine triennale, se non per dimissioni di almeno il 50 per
cento dei componenti, o quando lo richieda almeno la metà più
uno dei lavoratori occupati nell'unità produttiva o
amministrativa.
9. Nei gruppi di imprese articolate in più unità
produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere
costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze
unitarie elette nelle unità produttive. Modalità di
designazione e competenze di tali organismi di coordinamento
sono stabiliti mediante appositi regolamenti deliberati dalle
rappresentanze unitarie interessate. Le medesime disposizioni
si applicano alle imprese e gruppi di imprese che operano in
più Paesi della Unione europea.
10. La rappresentanza unitaria ha il potere di
indire assemblee dei lavoratori non retribuite o retribuite
nei limiti di sette ore all'anno con le modalità previste
dall'articolo 20. Assemblee interaziendali possono essere
indette dagli organismi interaziendali di cui al comma 9 del
presente articolo.
11. Restano salvi gli accordi sindacali che
disciplinano il diritto alla elezione di organismi unitari di
rappresentanza, in
Pag. 82
conformità della presente legge, prevedendo equivalenti
garanzie di esigibilità ed universalità del suo esercizio e di
democraticità dell'elezione".
| |