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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2241
DDL0136-0137
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.137 (che inizia a pag.82 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3850, d'iniziativa dei deputati Schmid ed altri
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                 (Diritti di contrattazione).
     1.  La rappresentanza unitaria ha diritto di negoziare con
  il datore di lavoro, secondo modalità definite nella
  contrattazione collettiva, contratti collettivi aziendali con
  l'assistenza delle associazioni sindacali che abbiano
  negoziato e sottoscritto i contratti collettivi nazionali e
  territoriali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed
  amministrative.  La rappresentanza unitaria e gli organismi
  locali delle associazioni sindacali firmatarie possono
  sottoscrivere congiuntamente clausole di esecuzione e
  specificazione di materie disciplinate dai contratti
  collettivi nazionali e territoriali.
     2.  I contratti collettivi aziendali di cui al comma 1 sono
  stipulati per iscritto.  Devono essere applicati a parità di
  condizioni a tutti i lavoratori ai quali si riferiscono.
  Sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti
  individuali, salvo che queste non contengano condizioni
  speciali di miglior favore per i lavoratori.  Non possono però
  derogare a disposizioni più favorevoli ai lavoratori previste
  da leggi o da contratti collettivi nazionali e territoriali, a
  meno che ciò non sia espressamente previsto dalle leggi o dai
  contratti collettivi derogati.
     3.  Le modalità di stipula ed approvazione del contratto
  collettivo aziendale sono stabilite dal regolamento di
  funzionamento della rappresentanza unitaria, ferma, in ogni
  caso, la necessità di consultazione dei lavoratori sulla
  piattaforma, sull'ipotesi di accordo e per l'indicazione dei
  limiti del relativo mandato.  Il contratto collettivo aziendale
  è applicabile a tutti i lavoratori, deve essere reso noto, nel
  suo testo integrale, in apposita assemblea convocata dalla
  rappresentanza unitaria entro cinque giorni dalla sua
  approvazione o comunque nel tempo strettamente compatibile con
  la complessità dell'organizzazione produttiva, ed è
  immediatamente efficace, salvo quanto previsto dal comma 4.
     4.  Su richiesta di un terzo dei lavoratori interessati o
  dei rappresentanti eletti il contratto collettivo nazionale
  può essere sottoposto a  referendum  risolutivo entro
  sette giorni dalla sua stipula e, nel caso in cui la
  maggioranza assoluta dei voti validamente espressi si pronunzi
  contro l'accordo, questo perde efficacia fin dal momento della
  sua conclusione.
     5.  Il datore di lavoro, che abbia sottoscritto contratti
  collettivi aziendali diversi da quelli previsti dal comma 1,
  non può riservare ai soli iscritti alle associazioni sindacali
  i trattamenti più favorevoli eventualmente previsti.
     6.  Le disposizioni del presente articolo si applicano,
  altresì, ai rapporti di lavoro di cui al decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, salve le speciali discipline contenute
  in detto decreto.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0137 TIPDOC=P DOCTIT=0134 COMM= FPD PAGINIZ=0082 RIGINIZ=024 PAGFIN=0082 RIGFIN=073 UPAG=NO PAGEIN=82 PAGEFIN=82 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0137 TIPDOCP DOCTIT0134 NDOC0134



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