| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Rappresentanze unitarie interaziendali).
1. Ad iniziativa dei lavoratori occupati in imprese o
unità produttive con un numero di dipendenti inferiore a
quello previsto dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonché degli organismi locali delle associazioni
sindacali di categoria di cui all'articolo 10, comma 2, della
presente legge possono essere indette elezioni di
rappresentanti interaziendali del personale di più imprese o
unità produttive, che nel complesso occupino più di quindici
addetti anche esclusivamente o prevalentemente
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stagionali; in tal caso i rappresentanti aziendali durano in
carica per il massimo di un anno. Nel settore edile possono
essere eletti rappresentanti interaziendali in ogni cantiere
nel quale siano occupati più di quindici lavoratori, ancorché
dipendenti di imprese diverse.
2. Le elezioni sono validamente indette con l'invio a
tutti i datori di lavoro compresi nell'ambito interaziendale
considerato di apposita comunicazione sottoscritta
dall'associazione locale richiedente o da almeno il 20 per
cento dei lavoratori occupati in tale ambito interaziendale.
La suddetta comunicazione è altresì inviata all'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione
territorialmente competente.
3. In mancanza di regolamenti elettorali previsti dai
contratti collettivi di categoria, trova applicazione il
regolamento di cui all'allegato A della legge 20 maggio
1970, n. 300, introdotto dall'annesso A della presente
legge.
4. Si applicano ai rappresentanti elettivi interaziendali,
che devono essere dipendenti delle imprese interessate, le
previsioni di cui all'articolo 19 legge 20 maggio 1970, n.
300, come modificato dalla presente legge, intendendosi
sostituito il riferimento alle unità produttive con quello
agli ambiti interaziendali individuati nelle comunicazioni di
indizione delle elezioni.
5. L'onere economico per il pagamento dei permessi fruiti
dai rappresentanti elettivi interaziendali è sostenuto in
solido dalle imprese interessate, che lo ripartiscono tra loro
in proporzione al numero degli occupati.
6. I lavoratori delle imprese e delle unità produttive di
cui al comma 1 hanno diritto di riunirsi in assemblea durante
l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali
viene corrisposta la normale retribuzione. Tali assemblee sono
convocate dai rappresentanti elettivi interaziendali con
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del
lavoro e si svolgono fuori dei luoghi di lavoro secondo le
modalità stabilite dai contratti collettivi.
7. Il datore di lavoro che per impedire l'esercizio del
diritto di elettorato attivo e passivo, o per ritorsione
contro l'avvenuto esercizio, adotti provvedimenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, ovvero ne minacci l'adozione, è punito, salva
ogni diversa azione in sede civile e salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, con la reclusione dai sei mesi a
due anni e con la multa non inferiore a lire tre milioni.
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