Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2248
DDL0136-0144
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.144 (che inizia a pag.87 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3850, d'iniziativa dei deputati Schmid ed altri
Pag. 87 Allegato A. (Articolo 19, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300) REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                         Articolo 1.
                 (Indizione delle elezioni).
      1.  L'elezione della rappresentanza unitaria è indetta con
  richiesta scritta rivolta al datore di lavoro da uno dei
  soggetti legittimati dalla legge.
      2.  La richiesta deve essere corredata da una lista di
  candidati da affiggere, a cura del datore di lavoro, in luogo
  accessibile a tutti.
      3.  Dall'affissione della lista decorre il termine di
  trenta giorni durante il quale possono essere presentate altre
  liste comunicate ed affisse con le medesime modalità.
                         Articolo 2.
                     (Liste elettorali).
      1.  Le liste dei candidati presentate da associazioni e
  rappresentanze sindacali o da gruppi di lavoratori devono
  esser firmate, per la presentazione, da un numero di elettori
  non inferiore al 3 per cento degli aventi diritto al voto e
  comunque non superiore a cento.  Non è ammessa la firma di più
  liste.
                         Articolo 3.
                    (Comitato elettorale).
      1.  Scaduto il termine per la presentazione delle liste, i
  firmatari di ciascuna lista possono, entro tre giorni,
  designare due rappresentanti per la costituzione del comitato
  elettorale.
      2.  Il comitato elettorale fissa la data delle elezioni
  non oltre quindici giorni dalla sua costituzione, ne
  stabilisce ogni modalità, sovraintende alle relative
  operazioni, richiede al datore di lavoro l'anticipazione o il
  rimborso delle spese necessarie al loro espletamento, nonché
  un elenco aggiornato degli elettori del quale ogni lavoratore
  può prendere visione.
      3.  Ogni membro del comitato elettorale può richiedere,
  non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle elezioni, che
  le operazioni elettorali si svolgano alla presenza di un
  pubblico ufficiale.  Le relative spese sono a carico del datore
  di lavoro.
 
                              Pag. 88
 
                         Articolo 4.
                      (Diritto di voto).
      1.  A tutti i lavoratori occupati nell'unità produttiva,
  compresi i lavoratori il cui rapporto, per qualsiasi motivo,
  sia in stato di sospensione, i lavoratori in prova, a tempo
  determinato, assunti con contratto di formazione e lavoro,
  apprendisti e precari è riconosciuto l'elettorato attivo e
  passivo.
                         Articolo 5.
                    (Collegi elettorali).
      1.  Salve diverse previsioni di accordi intercorsi tra le
  associazioni sindacali che hanno il diritto di indire le
  elezioni, il comitato elettorale procede alla costituzione di
  collegi elettorali distinti per operai e impiegati, con
  suddivisione del numero degli eleggibili in proporzione della
  distribuzione del personale tra le suddette categorie.
      2.  Nelle unità produttive ed amministrative cui siano
  adibiti lavoratori della categoria dei quadri in numero non
  inferiore al cinque per cento del complesso degli addetti, e
  comunque a 5 unità lavorative, è costituito un collegio
  riservato ai quadri.  Il numero degli eleggibili in tale
  collegio è pari al 10 per cento degli eleggibili previsti
  dall'articolo 19, comma 6 della legge, e si cumula, in
  aumento, al loro numero.
      3.  Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere la
  costituzione di collegi elettorali per la rappresentanza di
  specifici gruppi professionali o di altre minoranze.
                         Articolo 6.
         (Equilibrio della rappresentanza dei sessi).
      1.  Nelle unità produttive ed amministrative in cui il
  rapporto percentuale tra le lavoratrici e il complesso degli
  occupati sia inferiore alla metà trovano applicazione le
  seguenti disposizioni:
           a)  ove il tasso di occupazione femminile non
  superi il 25 per cento del totale è garantita alle lavoratrici
  una percentuale di elette nella rappresentanza unitaria pari
  al tasso di occupazione, con eventuale arrotondamento
  all'unità superiore;
           b)  ove il tasso di occupazione femminile sia
  compreso tra il 25 per cento ed il 50 per cento è garantita
  una percentuale di elette non inferiore al 30 per cento.
      2.  La garanzia di cui al comma 1 è realizzata dalla
  presenza nelle liste di lavoratrici candidate in misura almeno
  pari alla percentuale garantita di elette e attraverso la
  seguente procedura di eventuale correzione dei dati
  elettorali.
 
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      3.  In via preliminare si procede all'ordinario calcolo
  dei seggi assegnati alle singole liste in base al quoziente
  elettorale nonché alla determinazione degli eletti in base
  alle preferenze espresse.  Ove risultino elette lavoratrici in
  numero pari o superiore a quello garantito, i risultati
  restano stabilizzati.  Ove, invece, risultino elette
  lavoratrici in numero inferiore, si procede alla correzione
  sostituendo ai candidati eletti di sesso maschile con minor
  numero di preferenze altrettante candidate non elette con il
  più alto numero di preferenze.  Resta comunque salvo e
  invariato il numero complessivo di eletti riportato da ogni
  lista.
                         Articolo 7.
           (Svolgimento delle operazioni di voto).
      1.  E' facoltà dei presentatori di ciascuna lista
  designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale.
      2.  Il voto è diretto e segreto e non può esser espresso
  per lettera o per delega.  La votazione ha luogo a mezzo di
  scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di
  presentazione con la stessa evidenza.  Il voto è espresso
  ponendo un segno sull'intestazione della lista prescelta.  Le
  preferenze per i candidati possono esser pari ad un massimo di
  un terzo degli eleggibili.
      3.  Gli elettori per essere ammessi al voto devono esibire
  al presidente del seggio un documento di riconoscimento
  personale.
                         Articolo 8.
  (Scrutinio, proclamazione e comunicazione dei risultati
                         elettorali).
      1.  Al termine delle operazioni di scrutinio, cui possono
  presenziare gli elettori, il verbale di scrutinio, su cui deve
  esser dato atto delle eventuali contestazioni, è consegnato al
  comitato elettorale, che, in caso di più seggi, procederà alle
  operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto nel proprio
  verbale.  Il verbale è conservato nei locali della
  rappresentanza unitaria, ed è disponibile in visione.
      2.  Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte
  il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero di voti
  validi da essa riportati.  Per quoziente elettorale si intende
  il rapporto tra voti validi ed il numero degli eligendi.  I
  posti rimasti vacanti per insufficienza di quoziente
  elettorale sono attribuiti alle liste, comprese quelle che non
  hanno raggiunto il quoziente, che hanno riportato i maggiori
  resti.  Nella individuazione degli eletti sulla base delle
  preferenze, si applicano i criteri di garanzia della
  rappresentanza di sesso.
      3.  Il comitato elettorale provvede, all'atto della
  chiusura degli scrutini, alla immediata proclamazione degli
  eletti, nonché ad affiggere, in appositi spazi, l'elenco degli
  eletti, dei voti e delle percentuali conseguiti da ciascuna
  lista.  Il suddetto elenco è comunicato altresì all'Ufficio
  provinciale del lavoro e della massima occupazione che ne
  trasmette copia al Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale.
 
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