Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2249
DDL0136-0145
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.145 (che inizia a pag.90 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
Pag. 90 Allegato B. (Articolo 19, comma 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC136A ZZ13 ZZRM
                         Articolo 1.
        (Insediamento della rappresentanza unitaria).
      1.  La prima riunione della rappresentanza unitaria è
  convocata dal rappresentante eletto con maggiore anzianità di
  servizio, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati
  elettorali.
      2.  Nella prima riunione la rappresentanza unitaria
  elegge, a maggioranza assoluta, o, dopo la seconda votazione,
  a maggioranza relativa, il presidente.  Redige ed approva,
  altresì, a maggioranza qualificata dei due terzi o dopo la
  terza votazione, a maggioranza assoluta, il proprio
  regolamento.  In mancanza, si applicano le disposizioni degli
  articoli seguenti salva la facoltà della rappresentanza
  unitaria di darsi un regolamento anche in tempi successivi.
                         Articolo 2.
           (Esecutivo e commissioni specializzate).
      1.  La rappresentanza unitaria può eleggere un esecutivo,
  per l'attuazione delle sue deliberazioni, determinandone i
  poteri.  L'esecutivo può essere rinnovato:
           a)  in caso di dimissioni o impedimento di più
  del 50 per cento dei membri designati;
           b)  per apposita mozione approvata a maggioranza
  assoluta.
      2.  La rappresentanza unitaria può delegare i suoi poteri
  a commissioni specializzate per la trattazione di specifiche
  materie.  La delega è revocabile, con l'eccezione di quanto
  previsto nel comma 3.
      3.  Le lavoratrici elette nella rappresentanza unitaria
  costituiscono una commissione per le pari opportunità, cui
  sono delegate, in maniera stabile, nell'ambito della
  rappresentanza, le funzioni in tema di parità di trattamento
  tra lavoratori e lavoratrici e di azioni positive per le pari
  opportunità.
                         Articolo 3.
                         (Riunioni).
      1.  La rappresentanza unitaria è convocata dal presidente,
  con comunicazione dell'ordine del giorno, di regola una volta
  al mese, ed
 
                              Pag. 91
 
  inoltre di propria iniziativa, o su richiesta di un terzo dei
  membri o di ciascuna delle associazioni sindacali che abbiano
  presentato liste di candidati risultati eletti.  In tal caso
  possono presenziare alla riunione, senza diritto di voto,
  esponenti dell'associazione sindacale richiedente.
                         Articolo 4.
                       (Deliberazioni).
      1.  La rappresentanza unitaria delibera validamente sulle
  materie di sua competenza con la presenza del 50 per cento dei
  suoi componenti e con la maggioranza assoluta dei voti; e
  delibera, per l'approvazione di piattaforme rivendicative e
  ipotesi di accordo, con la presenza del 60 per cento dei suoi
  componenti e con la maggioranza assoluta dei voti.  Le
  astensioni si computano come voti negativi.
      2.  Le disposizioni di cui al presente articolo si
  applicano anche alle deliberazioni delle commissioni cui siano
  delegati poteri della rappresentanza unitaria.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0145 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= F PAGINIZ=0090 RIGINIZ=001 PAGFIN=0091 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=90 PAGEFIN=91 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0145 TIPDOCL DOCTIT0145 NDOC0145



Ritorna al menu della banca dati