| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| Articolo 1.
(Insediamento della rappresentanza unitaria).
1. La prima riunione della rappresentanza unitaria è
convocata dal rappresentante eletto con maggiore anzianità di
servizio, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati
elettorali.
2. Nella prima riunione la rappresentanza unitaria
elegge, a maggioranza assoluta, o, dopo la seconda votazione,
a maggioranza relativa, il presidente. Redige ed approva,
altresì, a maggioranza qualificata dei due terzi o dopo la
terza votazione, a maggioranza assoluta, il proprio
regolamento. In mancanza, si applicano le disposizioni degli
articoli seguenti salva la facoltà della rappresentanza
unitaria di darsi un regolamento anche in tempi successivi.
Articolo 2.
(Esecutivo e commissioni specializzate).
1. La rappresentanza unitaria può eleggere un esecutivo,
per l'attuazione delle sue deliberazioni, determinandone i
poteri. L'esecutivo può essere rinnovato:
a) in caso di dimissioni o impedimento di più
del 50 per cento dei membri designati;
b) per apposita mozione approvata a maggioranza
assoluta.
2. La rappresentanza unitaria può delegare i suoi poteri
a commissioni specializzate per la trattazione di specifiche
materie. La delega è revocabile, con l'eccezione di quanto
previsto nel comma 3.
3. Le lavoratrici elette nella rappresentanza unitaria
costituiscono una commissione per le pari opportunità, cui
sono delegate, in maniera stabile, nell'ambito della
rappresentanza, le funzioni in tema di parità di trattamento
tra lavoratori e lavoratrici e di azioni positive per le pari
opportunità.
Articolo 3.
(Riunioni).
1. La rappresentanza unitaria è convocata dal presidente,
con comunicazione dell'ordine del giorno, di regola una volta
al mese, ed
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inoltre di propria iniziativa, o su richiesta di un terzo dei
membri o di ciascuna delle associazioni sindacali che abbiano
presentato liste di candidati risultati eletti. In tal caso
possono presenziare alla riunione, senza diritto di voto,
esponenti dell'associazione sindacale richiedente.
Articolo 4.
(Deliberazioni).
1. La rappresentanza unitaria delibera validamente sulle
materie di sua competenza con la presenza del 50 per cento dei
suoi componenti e con la maggioranza assoluta dei voti; e
delibera, per l'approvazione di piattaforme rivendicative e
ipotesi di accordo, con la presenza del 60 per cento dei suoi
componenti e con la maggioranza assoluta dei voti. Le
astensioni si computano come voti negativi.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle deliberazioni delle commissioni cui siano
delegati poteri della rappresentanza unitaria.
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