| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| Articolo 1.
(Indizione delle elezioni).
1. Ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie di un
contratto collettivo di categoria può richiedere, in un
periodo compreso tra il sesto ed il terzo mese precedente la
sua scadenza, che si proceda alla elezione del comitato
nazionale dei delegati per il rinnovo contrattuale.
2. La richiesta formulata per iscritto deve essere
diretta alla organizzazione datoriale firmataria del contratto
collettivo e, per conoscenza, alle altre organizzazioni
stipulanti. Nel settore dell'impiego pubblico è inoltrata all'
Agenzia per le relazioni sindacali di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Articolo 2.
(Piano di svolgimento delle elezioni).
1. La richiesta deve contenere, a pena di inefficacia, un
piano di svolgimento delle elezioni con indicazione
dettagliata degli ambiti aziendali ed interaziendali
costituenti collegi elettorali per l' elezione dei delegati,
nel rispetto della proporzione tra lavoratori e delegati di
cui all'articolo 8 della legge. Deve altresì contenere l'
indicazione, per ogni ambito così individuato, di uno o più
soggetti investiti dal richiedente del potere di pretendere l'
effettuazione delle elezioni e curarne l'organizzazione.
2. Il piano di svolgimento delle elezioni deve prevedere
la loro articolazione su base regionale o sub regionale,
così da programmare il completamento delle operazioni di voto
nel tempo massimo di sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta.
3. Nel caso siano inviate più richieste di indizione
delle elezioni, con relativi piani di svolgimento, si dà
attuazione a quello contenuto nella richiesta che sia stata
inviata per prima, secondo quanto risultante dal timbro
postale di partenza. In caso di identità della data di
spedizione è preferito il piano che preveda il più rapido
espletamento delle previsioni di voto.
Articolo 3.
(Pubblicità della richiesta ed obblighi dei datori di
lavoro).
1. L'organizzazione datoriale destinataria della
richiesta è tenuta a darne tempestiva notizia alle imprese
associate, dalle quali si
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presume conosciuta trascorsi sette giorni dal ricevimento. La
stessa presunzione si applica alle amministrazioni pubbliche e
agli enti pubblici, decorsi sette giorni dal ricevimento della
richiesta da parte della Agenzia. E' fatto obbligo al servizio
pubblico radiotelevisivo e alla stampa quotidiana di divulgare
i comunicati dei soggetti richiedenti l'elezione del comitato
dei delegati.
2. I datori di lavoro sono tenuti ad apprestare quanto
necessario allo svolgimento delle elezioni dei delegati, a
richiesta dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2,
comma 1. Qualsiasi comportamento attivo od omissivo, che
costituisca ostacolo allo svolgimento delle elezioni, è
perseguibile ai sensi dell'articolo 3 della legge.
Articolo 4.
(Svolgimento delle elezioni).
1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2, comma
1, possono delegare, per l'organizzazione e l'espletamento
delle operazioni di voto nelle singole unità produttive o
amministrative, le rappresentanze unitarie, ovvero le
rappresentanze interaziendali, o, in loro mancanza, soggetti
diversi, che assumono la responsabilità del corretto
svolgimento delle operazioni di voto.
2. Salvo diversa disposizione dei regolamenti previsti
dai contratti nazionali di categoria, la elezione dei delegati
avviene per ogni singolo ambito o collegio, con possibilità di
indicare tanti nominativi quanti sono i delegati eligendi.
3. I risultati delle elezioni, ed i nominativi dei
delegati eletti sono comunicati, a cura dei soggetti di cui al
comma 1, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per il tramite degli uffici provinciali o regionali del lavoro
e dalla massima occupazione, ed alle organizzazioni datoriali.
Trovano applicazione le norme di pubblicità di cui
all'articolo 3, comma 1.
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