| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Rappresentanza sindacale unitaria).
1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui
all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e nelle unità amministrative
individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di
eleggere una rappresentanza sindacale unitaria. I contratti e
gli accordi collettivi, stipulati dai sindacati di cui
all'articolo 7, stabiliscono le modalità per la elezione
garantendo l'attuazione dei seguenti princìpi:
a) elettorato attivo e passivo a tutti i
lavoratori;
b) voto segreto su liste e con sistema
proporzionale;
c) periodicità delle elezioni almeno triennale, a
pena di decadenza in caso di mancato rinnovo entro tre mesi
dalla scadenza.
2. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i
diritti di informazione, di consultazione, di indirizzo e di
contrattazione previsti da norme di legge e da contratti
collettivi, alle condizioni stabilite dalle medesime fonti.
3. La contrattazione e gli accordi di cui al comma 1
definiscono il regolamento di funzionamento, le procedure di
verifica nonché le sedi e le modalità di soluzione delle
controversie.
4. Nelle unità che occupino fino a quindici dipendenti
sono costituite rappresentanze unitarie interaziendali con
modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva
di livello nazionale. La contrattazione collettiva di livello
nazionale definisce anche le modalità di esercizio delle
funzioni delle rappresentanze unitarie interaziendali, i loro
diritti nonché quelli dei loro componenti.
5. Nella prima fase di applicazione della presente legge,
trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
stessa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
proprio decreto, da emanare nei successivi novanta giorni,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro, stabilisce le modalità per
la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie,
garantendo l'attuazione dei princìpi di cui al comma 1 e
tenendo conto, ove possibile, della disciplina contrattuale
prevalente in materia.
6. Il decreto di cui al comma 5 si applica esclusivamente
nei casi in cui i contratti collettivi di cui al comma 1
manchino o non rechino disposizioni sufficienti in relazione
ai princìpi di cui allo stesso comma 1.
7. Le controversie, relative alle elezioni di cui al
presente articolo, rientrano nella competenza del pretore, in
funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui le elezioni
si svolgono.
8. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei
lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di
formazione e lavoro e di apprendistato, e con contratti a
tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel
settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di
durata minore, individuate dalla contrattazione collettiva
anche aziendale nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati
in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei
lavoratori collocati in cassa integrazione.
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