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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2254
DDL0136-0150
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.150 (che inizia a pag.95 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3866, d'iniziativa dei deputati Scrivani ed altri
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Disciplina elettorale).
     1.  I soggetti che hanno assunto l'iniziativa formano, con
  i rappresentanti delle liste presentate, una commissione
  elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie
  fasi ed infine proclama eletta la rappresentanza che ha
  ottenuto il maggior numero di voti, sempre che abbia
  partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
  diritto.
     2.  Sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni la
  direzione provinciale del
 
                              Pag. 96
 
  lavoro competente per territorio, che certifica i risultati
  elettorali e li comunica, entro trenta giorni, al Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale ed alla Presidenza del
  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
  i quali pubblicano i risultati stessi in un apposito
  bollettino entro un termine compreso tra il trentacinquesimo
  ed il trentaseiesimo mese dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, nonché al termine di ogni mese di
  gennaio di ciascun anno successivo.
     3.  Della indizione delle elezioni è data tempestiva
  notizia al datore di lavoro, perché metta a disposizione tutto
  quanto occorre per lo svolgimento.
     4.  Alle eventuali integrazioni della disciplina elettorale
  provvedono appositi accordi collettivi, senza possibilità di
  deroga alle condizioni minime di garanzia previste dalla
  presente legge.
     5.  I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad
  avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge
  20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per
  rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro
  all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alle
  proclamazioni dei risultati.
     6.  Su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto
  al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta ad
  indire una consultazione referendaria sulla proposta di suo
  rinnovo anticipato.  Ove partecipi al voto la maggioranza degli
  aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza
  dei votanti, la rappresentanza uscente indice le nuove
  elezioni.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0150 TIPDOC=P DOCTIT=0147 COMM= PD PAGINIZ=0095 RIGINIZ=062 PAGFIN=0096 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=95 PAGEFIN=96 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0150 TIPDOCP DOCTIT0147 NDOC0147



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