Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2261
DDL0136-0157
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.157 (che inizia a pag.99 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3866, d'iniziativa dei deputati Scrivani ed altri
Pag. 99 Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Computo degli iscritti e dei voti).
     1.  Ai fini del computo degli iscritti ai sindacati, i
  contributi associativi, ferma ogni garanzia di segretezza,
  devono essere trasmessi dai datori di lavoro o dagli altri
  soggetti contrattualmente individuati alle associazioni
  sindacali cui competono entro il termine di trenta giorni
  dalla data di applicazione della trattenuta; entro il 31
  dicembre di ogni anno il datore di lavoro deve comunicare al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero
  degli iscritti alle diverse associazioni sindacali.  Il
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale vigila,
  attraverso i propri organi periferici, sul tempestivo
  adempimento e sulla corrispondenza dei dati comunicati alla
  effettiva consistenza numerica delle deleghe.  In caso di
  inadempimento, la direzione provinciale del lavoro applica la
  sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 2
  milioni ad un massimo di lire 10 milioni.
     2.  In sede consuntiva di rendicontazione, il Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati
  raccolti, certifica il numero di deleghe per ciascuna
  organizzazione sindacale nell'anno di riferimento.
     3.  I complessivi dati associativi ed elettorali sono
  trasmessi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
  che provvede, d'intesa con il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale
  dei registri dei sindacati rappresentativi.
     4.  Ai fini del computo dei voti conseguiti dai sindacati
  nell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, i
  risultati elettorali sono trasmessi, tramite le direzioni
  provinciali del lavoro territorialmente competenti, al
  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che provvede,
  d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale dei dati.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0157 TIPDOC=P DOCTIT=0147 COMM= PD PAGINIZ=0099 RIGINIZ=001 PAGFIN=0099 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=99 PAGEFIN=99 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0157 TIPDOCP DOCTIT0147 NDOC0147



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