| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Diritti di contrattazione).
1. I diritti di contrattazione sindacale costituiscono
l'insieme delle potestà riconosciute ai lavoratori, a ciascun
livello dell'organizzazione produttiva ed economica, ai fini
della definizione congiunta con le controparti con il singolo
datore di lavoro o con l'insieme dei datori di lavoro e con i
rappresentanti pubblici locali e nazionali preposti al governo
del processo economico e produttivo, dei rapporti economici,
normativi ed operativi secondo i quali si svolge il loro
lavoro.
2. I diritti di contrattazione sindacale, per ogni
distinta area o categoria, comparto, intercomparto, pubblico o
privato, e per l'intero ambito generale, riferito ad accordi
validi per la totalità dei lavoratori dipendenti,
comprendono:
a) il diritto alla contrattazione decentrata:
aziendale, distrettuale o comprensoriale, provinciale,
regionale;
b) il diritto alla contrattazione nazionale.
3. A ciascun livello e ambito di contrattazione sono
devoluti dalle leggi ordinarie e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro o intercompartimentali o generali,
distinti campi di disposizione dei diritti
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economici e normativi dei lavoratori, attuativi ed
integrativi dei contratti suddetti.
4. Il diritto alla contrattazione può essere esercitato
articolandone l'attribuzione dei suoi specifici aspetti
costitutivi tra i diversi momenti di aggregazione dei
lavoratori: generalità di essi, organismi associativi,
organismi elettivi. In tal senso si distinguono:
a) il diritto di trattativa;
b) il diritto di sottoscrizione;
c) il diritto di verifica.
5. Il diritto di trattativa di cui alla lettera a)
del comma 4, attribuito congiuntamente agli organismi
associativi ed elettivi, comprende:
a) il diritto alla presentazione delle
piattaforme, anche distinte tra i vari organismi;
b) il diritto al confronto tramite la puntuale
acquisizione di consensi o dissensi motivati per ogni punto
della piattaforma sindacale e, viceversa, del datore di
lavoro.
6. Il diritto di sottoscrizione di cui alla lettera
b) del comma 4, attribuito ad entrambe le tipologie di
organismi, comprende: il diritto alla stipula, attribuito ai
soli organismi elettivi, e il diritto all'adesione, riservato
agli organismi associativi. La stipulazione effettuata dagli
organismi elettivi acquista effetti erga omnes se
seguita da ratifica referendaria.
7. Il diritto di verifica di cui alla lettera c) del
comma 4, attribuito alla generalità dei lavoratori,
comprende:
a) il diritto di orientamento, tramite la disamina
delle piattaforme e delle ipotesi di accordo e di contratto
collettivo riguardanti ciascun livello di contrattazione per
l'insieme dei lavoratori, da effettuare in assemblea generale
dell'unità lavorativa;
b) il diritto di orientamento, tramite la disamina
delle piattaforme e delle ipotesi di accordo e di contratto
collettivo riguardanti ciascun livello di contrattazione, per
specifiche aree o categorie di lavoratori, da effettuare nelle
assemblee relative dell'unità lavorativa o del livello
distrettuale-comprensoriale, nonché nel relativo coordinamento
locale e distrettuale o comprensoriale di area o categoria;
c) il diritto di ratifica, tramite
referendum, degli accordi e dei contratti stipulati, da
effettuare fuori dell'orario di lavoro, comunque con effetti
decisivi per la loro entrata in vigore.
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