| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Rappresentatività sindacale).
1. La rappresentatività sindacale è la misura del grado di
rappresentanza degli organismi sindacali.
2. La rappresentatività è determinata:
a) per i comitati, attraverso il numero di voti
ottenuti nell'eventuale partecipazione con proprie liste alle
elezioni dei consigli dei delegati, o, nel caso di mancata
partecipazione alle elezioni, attraverso il numero dei
firmatari, conteggiando tra di essi anche coloro che risultino
iscritti ad organizzazioni sindacali;
b) per le organizzazioni, le federazioni e le
confederazioni sindacali, attraverso il numero dei voti
ottenuti da loro
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liste in occasione delle elezioni dei consigli dei delegati
di comparto, o, nel caso di mancata partecipazione alle
elezioni, attraverso il numero dei loro iscritti;
c) per i consigli dei delegati, attraverso il
numero degli aderenti, identificati nei partecipanti alle
votazioni relative.
3. Per gli organismi di cui ai punti a) e b)
del comma 2, è permesso il riferimento alla eventuale
misura più favorevole dei firmatari o, rispettivamente, degli
iscritti rispetto ai voti nel solo caso in cui il dato delle
firme o, rispettivamente, delle iscrizioni accertate
annualmente, sia il più recente tra i due; è altresì permesso,
qualora più favorevole dei precedenti, esclusivamente per
l'orientativa attestazione di rapresentatività in trattative
per vertenze relative a specifici ambiti territoriali o di
contenuto, il riferimento al numero di sostenitori, intesi
come partecipanti attestabili alle iniziative e alle azioni di
lotta indette da ogni organismo sindacale.
4. I firmatari di comitati costituiti per specifiche
vertenze, gli iscritti ad organizzazioni, federazioni e
confederazioni sindacali nonché i sostenitori degli organismi
sindacali sono rilevati come indicato nell'allegato C alla
presente legge. I voti ed i votanti aderenti nelle elezioni di
cui al successivo articolo 11, sono conteggiati come indicato
nell'allegato A alla presente legge. Gli iscritti, i
firmatari, gli aderenti ed i sostenitori di più organismi
sindacali sono conteggiati come tali ai fini della
rappresentatività di ciascuno degli organismi in questione.
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