| (Organizzazione dello STAF).
1. Lo STAF si articola in uffici ed è costituito da un
direttore e da dieci componenti.
2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è
scelto tra magistrati ordinari con qualifica non inferiore a
magistrato di cassazione e con effettivo esercizio di tale
funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi,
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contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati
dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore
dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di
età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non
è rinnovabile.
3. I componenti, che devono avere un'età non superiore a
65 anni, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze
e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non
inferiore a consigliere di corte di appello e con effettivo
esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati
amministrativi, contabili e militari, con qualifica
equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio
da almeno cinque anni, tra dirigenti generali
dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad
una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in
numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio
ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari
ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono
preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile.
4. Il direttore e i componenti dello STAF sono collocati
fuori del ruolo organico dell'amministrazione di
appartenenza.
5. Allo STAF sono addetti non più di cento dipendenti,
per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con
decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale
dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di
finanza.
6. L'indirizzo dell'attività dello STAF compete al
Ministro delle finanze, sentito un apposito comitato composto
dal direttore dello STAF, dai capi degli uffici e dal
segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa
alle sedute senza diritto di voto. Il comitato è presieduto
dal direttore dello STAF o da altro componente da lui
delegato.
7. Ai componenti del comitato con diritto di voto compete
un trattamento economico annuo aggiuntivo di lire 103 milioni
lordi per il direttore e di lire 70 milioni lordi per gli
altri componenti.
8. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato
il contingente di personale, con qualifica non superiore alla
sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.
9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7,
valutato in lire 803 milioni in ragione d'anno, si provvede a
carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del
corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari
successivi.
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