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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2283
DDL0136-0179
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.179 (che inizia a pag.108 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3896, d'iniziativa del deputato Scalia
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
           (Agibilità sindacale ordinaria: permessi
                 ed esoneri non retribuiti).
     1.  I permessi non retribuiti, su base oraria cumulabile
  per giorni o periodi di lavoro, e gli esoneri non retribuiti
  annuali, suddivisibili per ore, giorni o periodi di lavoro,
  sono concessi a rappresentanti degli organismi sindacali
  locali, territoriali e nazionali, nonché ai membri di ogni
  consiglio dei delegati di qualsiasi livello.
     2.  I periodi di permesso o di esonero non retribuiti
  utilizzati dai lavoratori chiamati a ricoprire incarichi
  sindacali locali, territoriali e nazionali, in strutture
  associative o elettive, sono considerati utili, se
  documentati, ai fini del riconoscimento del diritto e della
  determinazione della misura della pensione a carico
  dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio
  decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, esuccessive
  modificazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e
  gestioni con forme obbligatorie di previdenza sostitutive
  dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque
  l'esonero.
     3.  Durante i periodi di cui al comma 2 l'interessato, in
  caso di malattia, conserva
 
                              Pag. 109
 
  il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti.
     4.  Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo
  non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano
  previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e
  per la malattia, in relazione all'attività espletata durante i
  periodi suddetti.
     5.  I permessi e gli esoneri non retribuiti, per giorni o
  periodi di lavoro, debbono essere preavvisati almeno
  ventiquattro ore prima della fruizione; gli esoneri non
  retribuiti, annuali o per periodi di lavoro, debbono essere
  preavvisati, rispettivamente, almeno quindici o sette giorni
  prima della fruizione.
     6.  Per i permessi non retribuiti sussiste, ove possibile e
  se richiesto da parte dal datore di lavoro, l'obbligo del
  recupero per le ore eccedenti le cento annue.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0179 TIPDOC=P DOCTIT=0159 COMM= PD PAGINIZ=0108 RIGINIZ=054 PAGFIN=0109 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=108 PAGEFIN=109 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0179 TIPDOCP DOCTIT0159 NDOC0159



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