Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2284
DDL0136-0180
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.180 (che inizia a pag.109 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3896, d'iniziativa del deputato Scalia
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Agibilità sindacale straordinaria:
                    permessi retribuiti).
     1.  I permessi retribuiti, su base oraria cumulabile per
  giorni o periodi di lavoro, sono concessi, nelle misure
  appresso definite, per ogni anno solare, o scolastico o
  accademico, rispettivamente per il comparto scuola e
  università, a rappresentanti degli organismi sindacali locali,
  territoriali e nazionali.
     2.  I permessi retribuiti su base nazionale sono
  riconosciuti nella misura di tre ore per dipendente del
  relativo comparto su base annua, e sono attribuiti a tutti gli
  organismi associativi (comitati, organizzazioni sindacali,
  federazioni, confederazioni) che hanno iscritti, firmatari o,
  rispettivamente, voti nel comparto, e agli organismi elettivi
  (consigli dei delegati) del comparto stesso.
     3.  La ripartizione tra le due tipologie di organismi sopra
  indicati al comma2 è effettuata proporzionalmente al numero di
  voti ottenuti nel comparto da ciascun insieme di organismi
  nelle elezioni di cui all'articolo 11 della presente legge o,
  in difetto di partecipazione alle elezioni stesse, al numero
  di iscritti o firmatari, secondo le seguenti formule:
         a)  permessi per strutture associative =
  numero voti (o, in difetto,
  iscritti/firmatari) per organizzazioni
  sindacali totali
  -------------------------------------- x permessi totali;
  numero voti (o iscritti/firmatari)
  per organizzazioni sindacali totali
  + votanti totali
         b)  permessi per strutture elettive =
  numero votanti totali
  -------------------------------------- x permessi totali.
  numero voti (o iscritti/firmatari) per
  organizzazioni sindacali totali
  + votanti totali
     4.  La ripartizione tra gli organismi sindacali,
  all'interno di ciascuna delle due tipologie indicate al comma
  2, è effettuata proporzionalmente al numero di voti ottenuti
  nel comparto da ciascun singolo organismo o, in difetto, al
  numero di iscritti o firmatari.  La ripartizione per livelli
  territoriali all'interno di ciascun singolo organismo è
  autonomamente decisa a livello nazionale dall'organismo
  sindacale stesso.  Nel caso dei permessi spettanti ai consigli
  dei delegati, l'organismo che decide la ripartizione dei
  permessi ed i relativi criteri è il consiglio nazionale dei
  delegati di comparto, comunque rispettando sia le quote
  derivanti ai delegati riconducibili ad ogni organismo
  associativo sulla base dei risultati elettorali, che quelle
  derivanti ai delegati non riconducibili agli organismi
  stessi.
     5.  Sono comunque riconosciute, al di fuori dei predetti
  permessi su base nazionale, le seguenti ore di permessi
  retribuiti locali:
         a)  a ciascun delegato di unità lavorativa, almeno
  un'ora di permesso retribuito per dipendente dell'unità
  stessa, su base annua;
 
                              Pag. 110
 
         b)  al rappresentante di ciascuna delle
  organizzazioni sindacali qualificatamente o maggiormente
  rappresentative su base nazionale presenti nell'unità
  lavorativa, almeno 0,35 ore per dipendente dell'unità stessa,
  su base annua, con il limite massimo di cento ore complessive
  per ciascun delegato e di trentacinque ore per ognuno dei
  rappresentanti suddetti, su base annua;
         c)  al rappresentante di ciascuno degli organismi
  sindacali maggiormente rappresentativi nell'unità lavorativa,
  o qualificatamente rappresentativi per le unità lavorative
  aventi oltre mille dipendenti, almeno ulteriori 0,50 ore di
  permesso retribuito per dipendente, su base annua, con il
  limite massimo di cinquanta ore per ciascun rappresentante.
     6.  I nomi dei lavoratori titolari dei permessi retribuiti
  sono comunicati dagli organismi sindacali alla parte
  datoriale.  I titolari dei permessi retribuiti comunicano
  l'esercizio del loro diritto al datore di lavoro di regola
  almeno ventiquattro ore prima, tramite il rispettivo organismo
  di appartenenza.
     7.  I membri degli organi statutari provinciali, regionali
  e nazionali degli organismi sindacali associativi ed elettivi
  hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle
  riunioni degli organi di appartenenza, nel limite massimo di
  cinquanta ore annue.
     8.  Sono fatte salve eventuali clausole contrattuali o di
  legge più favorevoli vigenti alla data di entrata in vigore
  della presente legge.  Resta ferma la facoltà di
  redistribuzione interna tra rappresentanti degli organismi
  associativi e delegati, nonché tra i delegati stessi, delle
  ore di permesso suddette, per liberi patti in tal senso,
  comunicati alla parte datoriale del relativo livello.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0180 TIPDOC=P DOCTIT=0159 COMM= PD PAGINIZ=0109 RIGINIZ=017 PAGFIN=0110 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=109 PAGEFIN=110 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0180 TIPDOCP DOCTIT0159 NDOC0159



Ritorna al menu della banca dati