| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| (Agibilità sindacale straordinaria:
permessi retribuiti).
1. I permessi retribuiti, su base oraria cumulabile per
giorni o periodi di lavoro, sono concessi, nelle misure
appresso definite, per ogni anno solare, o scolastico o
accademico, rispettivamente per il comparto scuola e
università, a rappresentanti degli organismi sindacali locali,
territoriali e nazionali.
2. I permessi retribuiti su base nazionale sono
riconosciuti nella misura di tre ore per dipendente del
relativo comparto su base annua, e sono attribuiti a tutti gli
organismi associativi (comitati, organizzazioni sindacali,
federazioni, confederazioni) che hanno iscritti, firmatari o,
rispettivamente, voti nel comparto, e agli organismi elettivi
(consigli dei delegati) del comparto stesso.
3. La ripartizione tra le due tipologie di organismi sopra
indicati al comma2 è effettuata proporzionalmente al numero di
voti ottenuti nel comparto da ciascun insieme di organismi
nelle elezioni di cui all'articolo 11 della presente legge o,
in difetto di partecipazione alle elezioni stesse, al numero
di iscritti o firmatari, secondo le seguenti formule:
a) permessi per strutture associative =
numero voti (o, in difetto,
iscritti/firmatari) per organizzazioni
sindacali totali
-------------------------------------- x permessi totali;
numero voti (o iscritti/firmatari)
per organizzazioni sindacali totali
+ votanti totali
b) permessi per strutture elettive =
numero votanti totali
-------------------------------------- x permessi totali.
numero voti (o iscritti/firmatari) per
organizzazioni sindacali totali
+ votanti totali
4. La ripartizione tra gli organismi sindacali,
all'interno di ciascuna delle due tipologie indicate al comma
2, è effettuata proporzionalmente al numero di voti ottenuti
nel comparto da ciascun singolo organismo o, in difetto, al
numero di iscritti o firmatari. La ripartizione per livelli
territoriali all'interno di ciascun singolo organismo è
autonomamente decisa a livello nazionale dall'organismo
sindacale stesso. Nel caso dei permessi spettanti ai consigli
dei delegati, l'organismo che decide la ripartizione dei
permessi ed i relativi criteri è il consiglio nazionale dei
delegati di comparto, comunque rispettando sia le quote
derivanti ai delegati riconducibili ad ogni organismo
associativo sulla base dei risultati elettorali, che quelle
derivanti ai delegati non riconducibili agli organismi
stessi.
5. Sono comunque riconosciute, al di fuori dei predetti
permessi su base nazionale, le seguenti ore di permessi
retribuiti locali:
a) a ciascun delegato di unità lavorativa, almeno
un'ora di permesso retribuito per dipendente dell'unità
stessa, su base annua;
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b) al rappresentante di ciascuna delle
organizzazioni sindacali qualificatamente o maggiormente
rappresentative su base nazionale presenti nell'unità
lavorativa, almeno 0,35 ore per dipendente dell'unità stessa,
su base annua, con il limite massimo di cento ore complessive
per ciascun delegato e di trentacinque ore per ognuno dei
rappresentanti suddetti, su base annua;
c) al rappresentante di ciascuno degli organismi
sindacali maggiormente rappresentativi nell'unità lavorativa,
o qualificatamente rappresentativi per le unità lavorative
aventi oltre mille dipendenti, almeno ulteriori 0,50 ore di
permesso retribuito per dipendente, su base annua, con il
limite massimo di cinquanta ore per ciascun rappresentante.
6. I nomi dei lavoratori titolari dei permessi retribuiti
sono comunicati dagli organismi sindacali alla parte
datoriale. I titolari dei permessi retribuiti comunicano
l'esercizio del loro diritto al datore di lavoro di regola
almeno ventiquattro ore prima, tramite il rispettivo organismo
di appartenenza.
7. I membri degli organi statutari provinciali, regionali
e nazionali degli organismi sindacali associativi ed elettivi
hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle
riunioni degli organi di appartenenza, nel limite massimo di
cinquanta ore annue.
8. Sono fatte salve eventuali clausole contrattuali o di
legge più favorevoli vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. Resta ferma la facoltà di
redistribuzione interna tra rappresentanti degli organismi
associativi e delegati, nonché tra i delegati stessi, delle
ore di permesso suddette, per liberi patti in tal senso,
comunicati alla parte datoriale del relativo livello.
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