| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
| |
| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
| |
| (Agibilità sindacale straordinaria:
esoneri retribuiti).
1. Gli esoneri retribuiti annuali, suddivisibili per ore,
giorni o periodi di lavoro, sono concessi, nelle misure
appresso definite e per ogni anno solare o scolastico o
accademico rispettivamente nei comparti scuola e università, a
rappresentanti degli organismi sindacali territoriali e
nazionali.
2. Gli esoneri retribuiti sono riconosciuti nella misura
di un esonero ogni mille dipendenti del relativo comparto su
base annua, e sono attribuiti a tutti gli organismi
associativi (comitati, organizzazioni sindacali, federazioni e
confederazioni), che hanno iscritti, firmatari o,
rispettivamente, voti nel comparto, e agli organismi elettivi
(consigli dei delegati) del comparto stesso.
3. La ripartizione tra le due tipologie di organismi
indicati al comma 2 è effettuata proporzionalmente al numero
di voti ottenuti nel comparto da ciascun insieme di organismi
nelle elezioni di cui all'articolo 11 della presente legge o,
in difetto di partecipazione alle elezioni stesse, al numero
di iscritti o firmatari, secondo le seguenti formule:
a) esoneri per strutture associative =
numero voti (o, in difetto,
iscritti/firmatari) per organizzazioni
sindacali totali
-------------------------------------- x esoneri totali;
numero voti (o iscritti/firmatari) per
organizzazioni sindacali totali
+ votanti totali
b) esoneri per strutture elettive =
numero votanti totali
-------------------------------------- x esoneri totali.
numero voti (o iscritti/firmatari) per
organizzazioni sindacali totali
+ votanti totali
4. La ripartizione tra gli organismi sindacali,
all'interno di ciascuna delle due tipologie indicate al comma
2, è effettuata proporzionalmente al numero di voti ottenuti
nel comparto da ciascun singolo organismo o, in difetto, al
numero di
Pag. 111
iscritti o firmatari. La ripartizione per livelli
territoriali all'interno di ciascun singolo organismo è
autonomamente decisa a livello nazionale dall'organismo
sindacale stesso. Nel caso degli esoneri spettanti ai consigli
dei delegati, l'organismo che decide la ripartizione degli
esoneri ed i relativi criteri è il consiglio nazionale dei
delegati di comparto, comunque rispettando sia le quote
derivanti ai delegati riconducibili ad ogni organismo
associativo sulla base dei risultati elettorali, che quelle
derivanti ai delegati non riconducibili agli organismi
stessi.
5. I nomi dei lavoratori titolari degli esoneri retribuiti
sono comunicati dagli organismi sindacali alla parte
datoriale. I titolari degli esoneri retribuiti comunicano
l'esercizio del loro diritto al datore di lavoro di regola
almeno sette giorni prima, tramite il rispettivo organismo di
appartenenza.
6. Sono comunque riconosciuti, al di fuori dei predetti
limiti annuali:
a) a ciascun organismo maggiormente
rappresentativo di categoria, almeno un esonero annuale;
b) a ciascun organismo maggiormente
rappresentativo di comparto, almeno due esoneri annuali;
c) a ciascun organismo qualificatamente
rappresentativo di comparto, almeno un esonero annuale;
d) a ciascun delegato del livello nazionale di
comparto, anche in deroga ai predetti limiti annuali, almeno
un semiesonero su base annua.
7. Sono fatte salve eventuali clausole contrattuali o di
legge più favorevoli vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. Resta ferma la facoltà di
redistribuzione interna tra rappresentanti degli organismi
associativi e delegati, nonché tra i delegati stessi, degli
esoneri suddetti, per liberi patti in tal senso, comunicati
alla parte datoriale del relativo livello.
| |