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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2285
DDL0136-0181
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.181 (che inizia a pag.110 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3896, d'iniziativa del deputato Scalia
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Agibilità sindacale straordinaria:
                   esoneri retribuiti). 
     1.  Gli esoneri retribuiti annuali, suddivisibili per ore,
  giorni o periodi di lavoro, sono concessi, nelle misure
  appresso definite e per ogni anno solare o scolastico o
  accademico rispettivamente nei comparti scuola e università, a
  rappresentanti degli organismi sindacali territoriali e
  nazionali.
     2.  Gli esoneri retribuiti sono riconosciuti nella misura
  di un esonero ogni mille dipendenti del relativo comparto su
  base annua, e sono attribuiti a tutti gli organismi
  associativi (comitati, organizzazioni sindacali, federazioni e
  confederazioni), che hanno iscritti, firmatari o,
  rispettivamente, voti nel comparto, e agli organismi elettivi
  (consigli dei delegati) del comparto stesso.
     3.  La ripartizione tra le due tipologie di organismi
  indicati al comma 2 è effettuata proporzionalmente al numero
  di voti ottenuti nel comparto da ciascun insieme di organismi
  nelle elezioni di cui all'articolo 11 della presente legge o,
  in difetto di partecipazione alle elezioni stesse, al numero
  di iscritti o firmatari, secondo le seguenti formule:
         a)  esoneri per strutture associative =
  numero voti (o, in difetto,
  iscritti/firmatari) per organizzazioni
  sindacali totali
  -------------------------------------- x esoneri totali;
  numero voti (o iscritti/firmatari) per
  organizzazioni sindacali totali
  + votanti totali
         b)  esoneri per strutture elettive =
                    numero votanti totali
  -------------------------------------- x esoneri totali.
  numero voti (o iscritti/firmatari) per
  organizzazioni sindacali totali
  + votanti totali
     4.  La ripartizione tra gli organismi sindacali,
  all'interno di ciascuna delle due tipologie indicate al comma
  2, è effettuata proporzionalmente al numero di voti ottenuti
  nel comparto da ciascun singolo organismo o, in difetto, al
  numero di
 
                              Pag. 111
 
  iscritti o firmatari.  La ripartizione per livelli
  territoriali all'interno di ciascun singolo organismo è
  autonomamente decisa a livello nazionale dall'organismo
  sindacale stesso.  Nel caso degli esoneri spettanti ai consigli
  dei delegati, l'organismo che decide la ripartizione degli
  esoneri ed i relativi criteri è il consiglio nazionale dei
  delegati di comparto, comunque rispettando sia le quote
  derivanti ai delegati riconducibili ad ogni organismo
  associativo sulla base dei risultati elettorali, che quelle
  derivanti ai delegati non riconducibili agli organismi
  stessi.
     5.  I nomi dei lavoratori titolari degli esoneri retribuiti
  sono comunicati dagli organismi sindacali alla parte
  datoriale.  I titolari degli esoneri retribuiti comunicano
  l'esercizio del loro diritto al datore di lavoro di regola
  almeno sette giorni prima, tramite il rispettivo organismo di
  appartenenza.
     6.  Sono comunque riconosciuti, al di fuori dei predetti
  limiti annuali:
         a)  a ciascun organismo maggiormente
  rappresentativo di categoria, almeno un esonero annuale;
         b)  a ciascun organismo maggiormente
  rappresentativo di comparto, almeno due esoneri annuali;
         c)  a ciascun organismo qualificatamente
  rappresentativo di comparto, almeno un esonero annuale;
         d)  a ciascun delegato del livello nazionale di
  comparto, anche in deroga ai predetti limiti annuali, almeno
  un semiesonero su base annua.
     7.  Sono fatte salve eventuali clausole contrattuali o di
  legge più favorevoli vigenti alla data di entrata in vigore
  della presente legge.  Resta ferma la facoltà di
  redistribuzione interna tra rappresentanti degli organismi
  associativi e delegati, nonché tra i delegati stessi, degli
  esoneri suddetti, per liberi patti in tal senso, comunicati
  alla parte datoriale del relativo livello.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0181 TIPDOC=P DOCTIT=0159 COMM= PD PAGINIZ=0110 RIGINIZ=033 PAGFIN=0111 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=110 PAGEFIN=111 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0181 TIPDOCP DOCTIT0159 NDOC0159



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