Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2288
DDL0136-0184
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.184 (che inizia a pag.112 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3896, d'iniziativa del deputato Scalia
Art. 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
          (Contrattazione delle strutture sindacali
                 di area e di categoria). 
     1.  Gli organismi sindacali di area e di categoria
  registrati sono considerati maggiormente rappresentativi anche
  a livello compartimentale o intercompartimentale, e come tali
  partecipano agli accordi ed ai contratti di ogni livello del
  comparto di appartenenza (e, nei casi previsti,
  dell'intercomparto), quando la loro rappresentatività
  percentuale nell'area o nella categoria di riferimento
  raggiunge i seguenti valori:
         a)  per le aree, come definite dall'articolo 47
  della presente legge:
         1) per il personale rientrante nell'area medica del
  comparto del Servizio sanitario nazionale sono considerate
  maggiormente rappresentative per quanto previsto, in relazione
  all'area medica, dai commi 5, 6, 7 8 e 9 dell'articolo 6 del
  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e
  successive modificazioni e integrazioni, le confederazioni e
  le strutture sindacali che rappresentano esclusivamente o
  prevalentemente le categorie dei dipendenti di cui al presente
  numero e che abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in
  precedenza indicati all'articolo 11 della presente legge un
  quorum  di voti pari almeno al 6 per cento del numero
  complessivo dei votanti appartenenti all'area medica o, in
  difetto, abbiano iscritti o firmatari nella stessa area pari
  almeno al 6 per cento del totale degli iscritti in essa
  rilevato;
         2) per il personale dell'area dirigenziale sono
  considerate maggiormente rappresentative a livello di
  contrattazione intercompartimentale e per la determinazione,
  composizione e variazione dei comparti di riferimento di cui
  al numero 1), nonché a livello di contrattazione di comparto e
  di sede decentrata, oltre alle confederazioni ed alle
  strutture sindacali che rispondono ai criteri in precedenza
  indicati agli articoli 12 e 13 della presente legge, le
  confederazioni e le strutture sindacali che rappresentano
  esclusivamente o prevalentemente le categorie dei dipendenti
  di cui al presente numero e che abbiano ottenuto nei
  procedimenti elettivi in precedenza indicati all'articolo 11
  della presente legge un  quorum  di voti pari almeno al 6
  per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti ai
  dirigenti di ciascun comparto o, in difetto, abbiano iscritti
  o firmatari nella stessa area pari almeno al 6 per cento del
  totale degli iscritti in essa rilevato;
         3) per il personale dipendente da amministrazioni che,
  nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva di cui
  agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
  Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e successive modificazioni e
  integrazioni, costituiscono specifiche articolazioni, con
  carattere di assoluta peculiarità all'interno di tali
  comparti, sono considerate maggiormente rappresentative, a
  livello di contrattazione di comparto, le strutture sindacali
  che rappresentano esclusivamente o prevalentemente il
  personale di cui al presente numero e che abbiano ottenuto nei
  procedimenti elettivi in precedenza indicati all'articolo 11
  della presente legge un  quorum  di voti non inferiore:
           3.1) al 6 per cento del numero complessivo dei
  votanti appartenenti alle citate amministrazioni per ciascun
  comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di
  contrattazione decentrata, quando la consistenza della
  categoria medesima corrisponde almeno al 12 per cento di tutto
  il personale del comparto, ovvero di quello dell'area
  decentrata interessata;
           3.2) al 15 per cento del numero complessivo dei
  votanti appartenenti alle
 
                              Pag. 113
 
  amministrazioni suddette, quando la consistenza della
  categoria medesima si colloca tra il 6 per cento e l'11 per
  cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello
  dell'area decentrata interessata;
           3.3) al 35 per cento del numero complessivo dei
  votanti appartenenti alle amministrazioni suddette, quando la
  consistenza della categoria medesima si colloca tra il 3 per
  cento e il 5,99 per cento di tutto il personale del comparto,
  ovvero di quello dell'area decentrata interessata;
           3.4) al 50 per cento del numero complessivo dei
  votanti appartenenti alle amministrazioni suddette, quando la
  consistenza della categoria medesima sia collocabile fino al
  2,99 per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di
  quello dell'area decentrata interessata;
           3.5) o che, in difetto, abbiano iscritti o firmatari
  nelle stesse amministrazioni pari almeno, rispettivamente, al
  6 per cento, al 15 per cento, al 35 per cento ed al 50 per
  cento del totale degli iscritti in essa rilevato;
         b)  per le categorie professionali di particolare
  specificità, come definite dall'articolo 47, comma 3, della
  presente legge, sono considerate maggiormente rappresentative,
  a livello di contrattazione di comparto e di sede decentrata,
  le strutture sindacali che rappresentano esclusivamente o
  prevalentemente le categorie di dipendenti di cui alla
  presente lettera e che abbiano ottenuto nei procedimenti
  elettivi in precedenza indicati all'articolo 11 della presente
  legge un  quorum  di voti rapportato ai votanti della
  rispettiva categoria non inferiore alle stesse percentuali
  indicate al numero 3) della lettera  a)  del presente
  comma o, in difetto, alle percentuali di iscritti di cui al
  numero 3.5) della lettera  a);
         c)  per le categorie professionali che rechino
  generali distinzioni essenziali in ordine alle funzioni
  svolte, come definite dall'articolo 47, comma 4, della
  presente legge, sono considerate maggiormente rappresentative,
  a livello di contrattazione di comparto e di sede decentrata,
  le strutture sindacali che rappresentano esclusivamente o
  prevalentemente le categorie di dipendenti di cui alla
  presente lettera e che abbiano ottenuto nei procedimenti
  elettivi in precedenza indicati all'articolo 11 della presente
  legge un  quorum  di voti rapportato ai votanti della
  rispettiva categoria non inferiore alle percentuali indicate
  al numero 3) della lettera  a)  del presente comma, o in
  difetto, alle percentuali di iscritti di cui al punto 3.5)
  della lettera  a).
     2.  Gli organismi sindacali di area e categoriali
  registrati partecipano agli accordi ed ai contratti di ogni
  livello dell'area o della categoria di riferimento,
  relativamente alla definizione della normativa,
  dell'inquadramento e della collocazione del relativo personale
  ed alla generale organizzazione del lavoro, se ivi raggiungono
  la maggiore rappresentatività, misurata secondo i criteri di
  cui agli articoli 12 e 13 della presente legge.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0184 TIPDOC=P DOCTIT=0159 COMM= PD PAGINIZ=0112 RIGINIZ=007 PAGFIN=0113 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=112 PAGEFIN=113 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0184 TIPDOCP DOCTIT0159 NDOC0159



Ritorna al menu della banca dati