| (Contrattazione delle strutture sindacali
di area e di categoria).
1. Gli organismi sindacali di area e di categoria
registrati sono considerati maggiormente rappresentativi anche
a livello compartimentale o intercompartimentale, e come tali
partecipano agli accordi ed ai contratti di ogni livello del
comparto di appartenenza (e, nei casi previsti,
dell'intercomparto), quando la loro rappresentatività
percentuale nell'area o nella categoria di riferimento
raggiunge i seguenti valori:
a) per le aree, come definite dall'articolo 47
della presente legge:
1) per il personale rientrante nell'area medica del
comparto del Servizio sanitario nazionale sono considerate
maggiormente rappresentative per quanto previsto, in relazione
all'area medica, dai commi 5, 6, 7 8 e 9 dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e
successive modificazioni e integrazioni, le confederazioni e
le strutture sindacali che rappresentano esclusivamente o
prevalentemente le categorie dei dipendenti di cui al presente
numero e che abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in
precedenza indicati all'articolo 11 della presente legge un
quorum di voti pari almeno al 6 per cento del numero
complessivo dei votanti appartenenti all'area medica o, in
difetto, abbiano iscritti o firmatari nella stessa area pari
almeno al 6 per cento del totale degli iscritti in essa
rilevato;
2) per il personale dell'area dirigenziale sono
considerate maggiormente rappresentative a livello di
contrattazione intercompartimentale e per la determinazione,
composizione e variazione dei comparti di riferimento di cui
al numero 1), nonché a livello di contrattazione di comparto e
di sede decentrata, oltre alle confederazioni ed alle
strutture sindacali che rispondono ai criteri in precedenza
indicati agli articoli 12 e 13 della presente legge, le
confederazioni e le strutture sindacali che rappresentano
esclusivamente o prevalentemente le categorie dei dipendenti
di cui al presente numero e che abbiano ottenuto nei
procedimenti elettivi in precedenza indicati all'articolo 11
della presente legge un quorum di voti pari almeno al 6
per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti ai
dirigenti di ciascun comparto o, in difetto, abbiano iscritti
o firmatari nella stessa area pari almeno al 6 per cento del
totale degli iscritti in essa rilevato;
3) per il personale dipendente da amministrazioni che,
nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva di cui
agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e successive modificazioni e
integrazioni, costituiscono specifiche articolazioni, con
carattere di assoluta peculiarità all'interno di tali
comparti, sono considerate maggiormente rappresentative, a
livello di contrattazione di comparto, le strutture sindacali
che rappresentano esclusivamente o prevalentemente il
personale di cui al presente numero e che abbiano ottenuto nei
procedimenti elettivi in precedenza indicati all'articolo 11
della presente legge un quorum di voti non inferiore:
3.1) al 6 per cento del numero complessivo dei
votanti appartenenti alle citate amministrazioni per ciascun
comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di
contrattazione decentrata, quando la consistenza della
categoria medesima corrisponde almeno al 12 per cento di tutto
il personale del comparto, ovvero di quello dell'area
decentrata interessata;
3.2) al 15 per cento del numero complessivo dei
votanti appartenenti alle
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amministrazioni suddette, quando la consistenza della
categoria medesima si colloca tra il 6 per cento e l'11 per
cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello
dell'area decentrata interessata;
3.3) al 35 per cento del numero complessivo dei
votanti appartenenti alle amministrazioni suddette, quando la
consistenza della categoria medesima si colloca tra il 3 per
cento e il 5,99 per cento di tutto il personale del comparto,
ovvero di quello dell'area decentrata interessata;
3.4) al 50 per cento del numero complessivo dei
votanti appartenenti alle amministrazioni suddette, quando la
consistenza della categoria medesima sia collocabile fino al
2,99 per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di
quello dell'area decentrata interessata;
3.5) o che, in difetto, abbiano iscritti o firmatari
nelle stesse amministrazioni pari almeno, rispettivamente, al
6 per cento, al 15 per cento, al 35 per cento ed al 50 per
cento del totale degli iscritti in essa rilevato;
b) per le categorie professionali di particolare
specificità, come definite dall'articolo 47, comma 3, della
presente legge, sono considerate maggiormente rappresentative,
a livello di contrattazione di comparto e di sede decentrata,
le strutture sindacali che rappresentano esclusivamente o
prevalentemente le categorie di dipendenti di cui alla
presente lettera e che abbiano ottenuto nei procedimenti
elettivi in precedenza indicati all'articolo 11 della presente
legge un quorum di voti rapportato ai votanti della
rispettiva categoria non inferiore alle stesse percentuali
indicate al numero 3) della lettera a) del presente
comma o, in difetto, alle percentuali di iscritti di cui al
numero 3.5) della lettera a);
c) per le categorie professionali che rechino
generali distinzioni essenziali in ordine alle funzioni
svolte, come definite dall'articolo 47, comma 4, della
presente legge, sono considerate maggiormente rappresentative,
a livello di contrattazione di comparto e di sede decentrata,
le strutture sindacali che rappresentano esclusivamente o
prevalentemente le categorie di dipendenti di cui alla
presente lettera e che abbiano ottenuto nei procedimenti
elettivi in precedenza indicati all'articolo 11 della presente
legge un quorum di voti rapportato ai votanti della
rispettiva categoria non inferiore alle percentuali indicate
al numero 3) della lettera a) del presente comma, o in
difetto, alle percentuali di iscritti di cui al punto 3.5)
della lettera a).
2. Gli organismi sindacali di area e categoriali
registrati partecipano agli accordi ed ai contratti di ogni
livello dell'area o della categoria di riferimento,
relativamente alla definizione della normativa,
dell'inquadramento e della collocazione del relativo personale
ed alla generale organizzazione del lavoro, se ivi raggiungono
la maggiore rappresentatività, misurata secondo i criteri di
cui agli articoli 12 e 13 della presente legge.
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