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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


229
DDL0011-0008
Progetto di legge Camera n. 11 - testo presentato - (DDL13-11)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C11. TESTIPDL
...C11.
...Decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1996. Disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC11 ZZ13 ZZDL ZZPR
                    (Funzioni dello STAF).
      1.  Al fine di verificare l'osservanza da parte degli
  appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e
  militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o
  regolamento, lo STAF, su direttive generali del Ministro delle
  finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui
  all'articolo 5, svolge le seguenti funzioni:
          a)  compie ispezioni presso gli organi centrali e
  periferici dell'Amministrazione finanziaria;
 
                               Pag. 8
 
          b)  esegue indagini patrimoniali sui soggetti di
  cui al presente comma tenendo anche conto del loro tenore di
  vita;
          c)  richiede alle amministrazioni pubbliche,
  all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società
  di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle
  società autorizzate al collocamento a domicilio di valori
  mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di
  investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese
  ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui
  alla legge 19 giugno 1986, n.289, copia della documentazione
  inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al
  presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile
  ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera
  b).  Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano
  trasmessi entro i termini fissati, ovvero vi siano elementi
  concreti per ritenere che gli stessi siano infedeli o
  incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con
  perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della
  Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e
  successive modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da
  assicurare la riservatezza dei terzi;
          d)  richiede informazioni o documenti all'autorità
  giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il
  segreto delle indagini;
          e)  può invitare qualsiasi altro soggetto a
  fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli
  accertamenti e delle indagini di cui alla lettera  b);
          f)  cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe
  prevista dall'articolo 4;
          g)  richiede all'Amministrazione finanziaria,
  civile e militare, le verifiche e i controlli fiscali
  occorrenti ai fini delle indagini;
          h)  ove dalle indagini di cui al presente comma
  emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale,
  amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto
  adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di
  ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di
  rispettiva competenza.
      2.  Lo STAF esercita le proprie funzioni ispettive e di
  controllo anche a seguito di rapporto del Servizio centrale
  degli ispettori tributari (SECIT) o dei dirigenti degli uffici
  finanziari.
      3.  Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti
  dallo STAF nel corso delle indagini si considerano a tutti gli
  effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare
  instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi
  ordinamenti.
      4.  Indagini patrimoniali possono essere estese, previa
  autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di
  residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti
  dell'Amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone
  fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi
  siano specifici elementi per ritenere che agiscano come
  prestanome dei suddetti dipendenti.  Per prossimi congiunti si
 
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  intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del
  codice penale.
      5.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
  anche ai componenti togati e non togati delle commissioni
  tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati,
  organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale
  dell'amministrazione ancorché non appartenenti a
  quest'ultima.
      6.  Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti
  sono coperti da segreto di ufficio.  Le relative attività
  debbono essere specificamente verbalizzate.
      7.  I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in
  essere dagli appartenenti allo STAF si svolgono in osservanza
  dei princìpi e delle regole stabiliti dalla legge 7 agosto
  1990, n.241, con esclusione dell'avviso di procedimento.
      8.  Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché
  quelle di cui agli articoli 1 e 4, si applicano a tutti gli
  appartenenti allo STAF.
      9.  In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo
  esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su
  richiesta del Ministro competente, lo STAF può estendere la
  sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre
  amministrazioni.
 
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