| (Funzioni dello STAF).
1. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli
appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e
militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o
regolamento, lo STAF, su direttive generali del Ministro delle
finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui
all'articolo 5, svolge le seguenti funzioni:
a) compie ispezioni presso gli organi centrali e
periferici dell'Amministrazione finanziaria;
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b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di
cui al presente comma tenendo anche conto del loro tenore di
vita;
c) richiede alle amministrazioni pubbliche,
all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società
di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle
società autorizzate al collocamento a domicilio di valori
mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese
ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui
alla legge 19 giugno 1986, n.289, copia della documentazione
inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al
presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile
ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera
b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano
trasmessi entro i termini fissati, ovvero vi siano elementi
concreti per ritenere che gli stessi siano infedeli o
incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con
perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della
Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e
successive modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da
assicurare la riservatezza dei terzi;
d) richiede informazioni o documenti all'autorità
giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il
segreto delle indagini;
e) può invitare qualsiasi altro soggetto a
fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli
accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);
f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe
prevista dall'articolo 4;
g) richiede all'Amministrazione finanziaria,
civile e militare, le verifiche e i controlli fiscali
occorrenti ai fini delle indagini;
h) ove dalle indagini di cui al presente comma
emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale,
amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto
adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di
ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di
rispettiva competenza.
2. Lo STAF esercita le proprie funzioni ispettive e di
controllo anche a seguito di rapporto del Servizio centrale
degli ispettori tributari (SECIT) o dei dirigenti degli uffici
finanziari.
3. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti
dallo STAF nel corso delle indagini si considerano a tutti gli
effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare
instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi
ordinamenti.
4. Indagini patrimoniali possono essere estese, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di
residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti
dell'Amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone
fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi
siano specifici elementi per ritenere che agiscano come
prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si
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intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del
codice penale.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
anche ai componenti togati e non togati delle commissioni
tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati,
organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale
dell'amministrazione ancorché non appartenenti a
quest'ultima.
6. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti
sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività
debbono essere specificamente verbalizzate.
7. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in
essere dagli appartenenti allo STAF si svolgono in osservanza
dei princìpi e delle regole stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n.241, con esclusione dell'avviso di procedimento.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché
quelle di cui agli articoli 1 e 4, si applicano a tutti gli
appartenenti allo STAF.
9. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo
esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su
richiesta del Ministro competente, lo STAF può estendere la
sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre
amministrazioni.
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