| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Informazione, esame e consultazione).
1. A ciascun livello dell'organizzazione lavorativa, il
diritto di informazione - ferme restando, da un lato, le norme
più favorevoli previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, in merito alla titolarità, ampiezza
e modalità di esercizio del diritto alla trasparenza, e
dall'altro, l'autonoma determinazione definitiva di competenza
della parte datoriale o, ove spetti, pubblica - si estende a
tutti gli aspetti generali e specifici, economici e normativi,
dell'andamento del relativo ambito operativo, con la sola
esclusione di quegli elementi ed aspetti strutturalmente
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coperti da riserbo funzionale ai risultati produttivi,
economici o di servizio, o alla tutela della sfera privata. A
tale scopo la parte datoriale o, ove spetti la parte pubblica,
competente per ciascun livello di organizzazione produttiva
fornisce, con rigorosa tempestività (ove funzionalmente
possibile, preventivamente o contestualmente; negli altri
casi, appena successivamente disponibile) la documentazione
relativa sia a criteri di gestione in via di valutazione, sia
a previsioni di bilancio e progetti operativi, sia ad atti di
gestione adottati, sia a risultati operativi e di bilancio
ottenuti. Sono previsti specifici incontri informativi con
periodicità definita dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
2. A ciascun livello dell'organizzazione lavorativa, ferma
restando l'autonoma determinazione definitiva di competenza
della parte datoriale o, ove spetti, pubblica, il diritto di
esame si applica sia ai medesimi aspetti già oggetto del
diritto di informazione che alle normative attinenti al
rispettivo livello di organizzazione lavorativa, con le
medesime riserve e salvaguardie di cui al comma 1. A tale
scopo la parte datoriale o, ove spetti, la parte pubblica,
competente per ciascun livello di organizzazione produttiva
concorda, contestualmente alla comunicazione delle
informazioni di cui al comma 1, con gli organismi sindacali di
pari livello specifici incontri di esame congiunto, con
periodicità, modalità e conseguenze operative definite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Durante il periodo
di durata dell'esame le parti datoriali o pubbliche non
adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto
dell'esame e le strutture sindacali che vi partecipano non
assumono sulle stesse materie iniziative conflittuali.
3. A ciascun livello dell'organizzazione lavorativa, ferma
restando l'autonoma determinazione definitiva di competenza
della parte datoriale o, ove spetti, pubblica, il diritto di
consultazione si applica - con le medesime riserve e
salvaguardie di cui al comma 1 - agli atti attuativi delle
normative relative al rispettivo livello di organizzazione
lavorativa e agli atti dispositivi che abbiano riflessi
diretti sulle condizioni dei lavoratori sotto ogni profilo. A
tale scopo, la parte datoriale o, ove spetti, la parte
pubblica, competente per ciascun livello di organizzazione
produttiva, concorda con gli organismi sindacali di pari
livello specifici momenti di consultazione alla conclusione
degli incontri di esame congiunto di cui al comma 2. Fino al
termine del confronto, le parti datoriali o pubbliche non
adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto della
consultazione e le strutture sindacali che vi partecipano non
assumono sulle stesse materie iniziative conflittuali.
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