| (Anagrafe patrimoniale).
1. Presso lo STAF è costituita l'anagrafe patrimoniale
dei soggetti indicati nei commi 1 e 5 dell'articolo 3. Tali
soggetti debbono comunicare ogni due anni e per iscritto allo
STAF i dati e le notizie stabiliti con il regolamento di cui
all'articolo 5, indicativi della situazione patrimoniale e
delle disponibilità del nucleo familiare, nonché i dati
relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e
figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di
attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di
servizi a queste collegati.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave
contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le
disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.
3. Lo STAF acquisisce elementi, dati, informazioni e
notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe
tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri
sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa
vigente, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe
patrimoniale.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate
le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le
modalità procedurali per garantire la riservatezza degli
accessi ai sistemi da parte del solo direttore dello STAF e
degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 2.
Restano ferme le disposizioni normative relative al
trattamento dei dati personali.
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